Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16820 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16820 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
nel procedimento a carico di LAFLEUR CARLO
e da
LAFLEUR CARLO nato il 27/09/1975 ad ASTI
RIVIERA SANDRO nato il 19/02/1980 ad IVREA
ACCORINTI FRANCESCO nato il 23/08/1956 a RICALDI

avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE DI APPELLO DI TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi proposti
dagli imputati ed il rigetto di quello del Procuratore generale;
udito il difensore avv. Corrado VIAZZO per l’imputato Francesco Accorinti, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/3/2015 il Tribunale di Vercelli condannava Carlo
Lafleur, Sandro Riviera e Francesco Accorinti alle pene ritenute di giustizia per i
reati di concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona (il primo),
favoreggiamento personale (il secondo), favoreggiamento personale e falso
ideologico aggravato (il terzo).

statuizioni del Tribunale, fatta eccezione per quella inerente alla determinazione
della pena detentiva per Carlo Lafleur, che riduceva da sei anni e quattro mesi di
reclusione a cinque anni di reclusione.
I giudici di merito ritenevano dimostrato: che Lafleur, unitamente a
Daniele Francesco Bilanzuoli, separatamente giudicato, ed a un terzo complice
non identificato, si fosse impossessato di alcuni cartoni di sigarette che l’autista
Carlo Rosso trasportava su un furgone, dopo avergli puntato una pistola, averlo
legato, incappucciato e chiuso nel baule dell’autovettura utilizzata per la rapina:
che Sandro Riviera, sentito il giorno stesso dai Carabinieri, avesse dichiarato
falsamente di essersi trovato presso la propria abitazione in compagnia di Lafleur
in un orario prossimo a quello in cui era stata commessa la rapina, al fine di
aiutarlo ad eludere le indagini; che per il medesimo scopo Francesco Accorinti,
agente di Polizia Municipale, avesse compilato un verbale di contestazione di una
infrazione al codice stradale commessa da Lafleur alla guida di un’altra
autovettura in località ed orario incompatibili con la commissione del delitto.

2. Propongono ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello
di Torino nei confronti di Carlo Lafleur, lo stesso Lafleur e gli altri due imputati,
chiedendo l’annullamento della sentenza di secondo grado.

3. Il Procuratore generale denuncia la mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che per un verso
ha respinto le richieste proposte da Carlo Lafleur con l’appello, volte ad ottenere
la concessione delle attenuanti generiche e la prevalenza delle stesse e di quella
ex art. 62 n. 6 cod. pen. sulle aggravanti; per altro verso, però, ha ridotto la
pena detentiva, senza l’indicazione puntuale delle ragioni di rigetto dell’appello
incidentale con il quale lo stesso P.G. aveva chiesto che l’attenuante del danno
risarcito fosse ritenuta subvalente rispetto alle circostanze aggravanti.

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Con sentenza del 17/5/2016 la Corte di appello di Torino confermava le

4. Carlo Lafleur, a mezzo del difensore del giudizio di merito, poi
sostituito, chiede l’annull a mento della sentenza sulla base di quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo (art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.), il
ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale proposta in appello, dopo che i giudici di primo
grado avevano respinto l’istanza proposta ex art. 507 cod. proc. pen., intesa ad
ottenere l’escussione dei Carabinieri di Crescentino, intervenuti poco dopo la
rapina nel luogo ove era stata rinvenuta la refurtiva, nonché una perizia per

complice, al momento di commissione del reato.
4.2. Il ricorrente, poi, chiede sia dichiarata la nullità della sentenza
impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale
penale (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.), con riferimento all’art. 384
cod. pen., stante la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Alice Pavan,
convivente di Bilanzuoli, che aveva la legittima facoltà di astenersi dal
testimoniare, a nulla rilevando che nei confronti del coimputato si fosse
proceduto separatamente.
4.3. La medesima declaratoria di nullità è stata sollecitata “per
travisamento dei fatti e mancanza od illogicità della motivazione in ordine alla
mancata assoluzione per non avere commesso il fatto”: la persona offesa non ha
riconosciuto Lafleur quale uno dei responsabili e lo ha descritto come uomo con
gli occhi scuri, quando invece il ricorrente ha gli occhi azzurri; le indagini dei
Carabinieri sono state superficiali e non hanno riguardato altri soggetti (Franco
Chiartano, titolare della ditta Krono Logistic nei cui locali furono rinvenute le
sigarette, e Maurizio Fabbri, amministratore), che così hanno mantenuto la veste
di testimoni.
Vi sono elementi che consentono di escludere che il presunto complice
Bilanzuoli si trovasse alla guida del furgone con la refurtiva entrato in azienda,
valutazione che deve giovare anche a Lafleur, visto che Chiartano ha mentito,
evidentemente, dichiarando di avere visto i due fare ingresso nella propria
azienda, l’uno sul furgone e l’altro alla guida della Volvo, autovettura il cui
utilizzo per la rapina non è neppure certo.
L’alibi fornito da Lafleur non è falso, in quanto non sono stati provati i
pregressi contatti tra il ricorrente e Accorinti e quindi l’accordo fra gli stessi sulla
“falsa” contestazione che l’agente avrebbe dovuto fare all’altro.
Non è configurabile, in ogni caso, il sequestro di persona, in quanto la
libertà di Carlo Rosso è stata limitata per il tempo strettamente necessario a
commettere la rapina.

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determinare la localizzazione del telefono cellulare di Bilanzuoli, suo presunto

4.4. Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia la mancanza e
contraddittorietà della Motivazione in ordine . al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti,
che debbono essere ritenute prevalenti sulle aggravanti in ragione del corretto
comportamento processuale del ricorrente e della modesta entità della violenza
subita dalla vittima.

5. Sandro Riviera, a mezzo del difensore del giudizio di merito, poi

motivazione, in quanto la Corte territoriale non ha considerato l’assenza della
idoneità offensiva della condotta contestata, atteso che il ricorrente ha reso
dichiarazioni che non avrebbero dato un alibi a Lafleur: Riviera ha affermato di
essere stato in compagnia di questi alle ore 12 in un luogo distante non più di 25
minuti da quello ove fu consumata la rapina, alle ore 10,30.

6. Francesco Accorinti propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, sulla base di due motivi.
6.1. Con il primo motivo (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), il
ricorrente censura l’omessa motivazione da parte del giudice di merito in ordine
alla ipotesi alternativa prospettata dalla difesa: se davvero – come già sostenuto
dal Tribunale – i contatti preventivi fra Lafleur e Accorinti, volti a confezionare un
falso alibi, fossero stati precedenti alla realizzazione della rapina, allora al
ricorrente si sarebbe dovuto contestare il concorso nel delitto stesso e non già il
favoreggiamento personale.
6.2. Con il secondo motivo (art. 606, comnna 1, lett. e) cod. proc. pen.),
il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato

ex art. 378 cod. pen., non

dimostrata con certezza: Accorinti ben avrebbe potuto prestarsi a predisporre
una “falsa” contravvenzione ignorando che la stessa servisse ad eludere un reato
e pensando magari che vi fosse un altro scopo (come quello di nascondere una
infedeltà coniugale), circostanza ritenuta altamente improbabile dai giudici di
merito senza una motivazione convincente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi degli imputati sono inammissibili per manifesta infondatezza
di tutti i motivi, mentre quello del Procuratore generale va rigettato per
infondatezza del motivo proposto.

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sostituito, deduce l’erronea applicazione della legge penale e vizio di

2. Il ricorso di Carlo Lafleur si pone in contrasto con alcuni principi
coStantemente affermati dalla Suprema Corte.
2.1. Innanzitutto esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa
integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il
ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali.
Pertanto, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, è

confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno
dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1,
lett.

e),

riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla

ricostruzione del fatto (cfr. Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Rv. 271041, in
motivazione; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908; Sez. 6,
n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153).
Anche da ultimo è stato efficacemente ribadito che «il controllo di
legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il
rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il
vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure
nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei
confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice
di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di
Cassazione» (Sez. 5, n. 57736 del 31/10/2017, Miccoli, n.m.).
2.2. In secondo luogo, con riferimento alle dichiarazioni di vari testimoni
ed a quelle rese dall’imputato, richiamate dalla difesa, va ribadito che è
inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità
della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga
la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso
autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del
11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015,
Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994;
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).
2.3. Infine, va evidenziato che contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con
specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta,
come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

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inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in

Il ricorso, invece, ha riproposto in larga parte, anche testualmente, le
Cloglianze svolte con l’appello, motivatamente disattese dalla Co. rte, sulla scorta
delle argomentazioni assai approfondite e logiche svolte dal Tribunale, con le
quali solo in minima parte si è confrontata la difesa, che nella sostanza ha di
fatto sollecitato un nuovo giudizio di merito.
In proposito è emblematico il riferimento al “travisamento dei fatti”,
contenuto nel terzo motivo, laddove è noto che con il ricorso per cassazione in
sede di legittimità non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la

risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, a
maggior ragione in presenza di una “doppia conforme”; è consentito, invece,
dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice
di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o
su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato
che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal
giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi
sussistano (ex plurimis v. Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice di Accadia
Capozzi, n.m.; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv.
269217; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4,
n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133).

3. La sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in
ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità
(tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
3.1. Nel caso di specie la Corte ha anche specificamente affrontato le
doglianze difensive, disattendendole sulla base di argomentazioni espresse in
senso adesivo a quelle, assai ampie ed articolate, del primo giudice: è ovvio che
sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di secondo grado, pur
condividendo le motivazioni espresse nella decisione impugnata, se ne dovesse
“inventare” di diverse.
In proposito va ricordato che «la struttura motivazionale della sentenza si
salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo
grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a
maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi

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preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle

nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed
ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (così Sez. 3, n. 44418 del
16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n.
50119 del 17/10/2017, Ripamonti, n.m., nonché Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017,
Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione).
3.2. Entrambe le sentenze hanno esaminato in modo logico e adeguato le
risultanze istruttorie, che costituiscono un compendio probatorio davvero
imponente a carico di Carlo Lafleur, non inficiato neppure in minima parte da

dopo essere state puntualmente disattese dalla Corte territoriale, ad esempio
con riguardo alla irrilevanza delle dichiarazioni della vittima sul colore degli occhi
di un rapinatore o sulla marca del veicolo.
A tale proposito molteplici sono gli elementi indicati dai giudici di merito
che dimostrano come l’autovettura utilizzata dai rapinatori fu certamente la
“Volvo” in uso a Lafleur, a bordo della quella mattina egli uscì dal magazzino
della ditta Krono Logistic, visto dal titolare Franco Chiartano e
dall’amministratore Maurizio Fabbri, il cui possibile coinvolgimento nella vicenda
delittuosa insinuato dal ricorrente non poggia sul benché minimo elemento di
qualsivoglia natura.
I Carabinieri ascoltarono anche la telefonata in viva voce ricevuta da
Chiartano con la quale Lafluer, allarmato, si raccomandava con il proprio
interlocutore (“Se ne sono andati? Mi raccomando, io non esisto”): trattasi di uno
dei dati ignorati dal ricorrente, al pari delle dichiarazioni rese dalla compagna di
Bilanzuoli, il quale le riferì espressamente della rapina fatta con il complice.
I tabulati telefonici, dai quali è emerso che il telefono in uso a Lafleur non
produsse traffico dalle ore 10.05 alle ore 11.14, hanno smentito
inequivocabilmente il suo alibi: all’ora della rapina egli non era a Nichelino.
Secondo costante giurisprudenza, l’alibi falso ha un rilevante valore
indiziario, in quanto sintomatico, a differenza di quello fallito, del tentativo
dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità (cfr., ad es., Sez. 5, n.
42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014,
Rv. 261993).
3.3. Ne discende l’infondatezza della doglianza, avanzata con il primo
motivo di ricorso, in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale, motivata dalla Corte territoriale con argomentazioni puntuali e
specifiche; va anche ricordato che la mancata rinnovazione in appello
dell’istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri
l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata,
di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento

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alcuna delle censure difensive inammissibilmente riproposte in questa sede,

e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state
presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di
determinate prove in appello (Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv.
265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, P.R., Rv. 261799; Sez. 2,
n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261556; Sez. 6, n. 1256 del
28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).
Non risulta dalle sentenze dei giudici di merito che il teste Rosso (le cui
dichiarazioni non sono state allegate, trascritte e neppure indicate

abbia affermato che vi fosse stato un incidente “tra l’auto in fuga ed il furgone”;
nella sentenza del Tribunale, infatti, si legge che l’autovettura sulla quale era
stata caricata la vittima, incappucciata, “si muoveva con la retromarcia,
scontrando il veicolo retrostante (probabilmente lo stesso furgone su cui le
sigarette erano state caricate), poi partiva e girava per la campagna”.
I Carabinieri, infatti, all’interno del magazzino della Krono Logistic,
rinvennero la Volvo, con il motore ancora caldo, che “presentava delle
ammaccature sulla portiera e sul paraurti posteriore sinistro”.
In secondo luogo la Corte di appello, richiamando la sentenza di
condanna divenuta irrevocabile emessa nei confronti del concorrente Davide
Bilanzuoli, separatamente giudicato, ha ben spiegato per quale ragione il
cellulare allo stesso in uso ben potesse non avere agganciato la cella più vicina al
luogo ove si consumò la rapina (pag. 12) e, quindi, ha ben motivato la
irrilevanza della perizia richiesta: con la specifica argomentazione la difesa non si
è in alcun modo confrontata, sostenendo ancora che dagli atti si poteva
“escludere la presenza del Bilanzuoli alla rapina”, ipotesi smentita a seguito della
richiamata sentenza definitiva.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato per tre
ragioni, ciascuna delle quali da sola sufficiente per esprimere tale giudizio.
In primo luogo – come ricordato nella sentenza impugnata – la facoltà di
astenersi dal deporre, prevista dall’art. 199 cod. proc. pen., non riguarda i
coimputati del prossimo congiunto del testimone, poiché la ratio della facoltà si
identifica nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l’eventuale falsa
testimonianza sarebbe scriminata dall’art. 384 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 27060
del 27/05/2008, Amodeo, Rv. 240977; Sez. 1, n. 2963 del
07/12/2005, dep. 2006, Koshi, Rv. 233430; Sez. 2, n. 7258 del 06/04/2000,
Vivenzio, Rv. 216359).

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specificamente, in violazione del ricordato principio di autosufficienza del ricorso)

In secondo luogo, secondo costante giurisprudenza, l’omissione
dell’avvertimento ‘relativo alla facoltà Per i prossimi congiunti dell’imputato di
astenersi dal deporre non determina l’inutilizzabilità della testimonianza del
congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto
essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e
comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all’art. 181 cod. proc.
pen. (Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Boccoli, Rv. 261437; Sez. 5, n. 13591
del 12/03/2010, D’E., Rv. 246715; Sez. 6, n. 10065 del 18/01/2005, Mascia, Rv.

Nel caso di specie, il ricorrente non prova neppure di avere sollevato
tempestivamente l’eccezione, risultando solo che la questione fu proposta in
primo grado.
Infine, anche senza le dichiarazioni della teste, neppure richiamate dal
Tribunale nella valutazione delle prove a carico di Lafleur, è evidente come i
giudici di merito sarebbero pervenuti all’affermazione di responsabilità: sul punto
il ricorrente non ha neppure dedotto il contrario.
Secondo il diritto vivente, nella ipotesi in cui con il ricorso per cassazione
si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione
deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza
dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova
di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente
diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue
risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n.
30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,
dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015,
Calabrese, Rv. 262011; Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678;
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

5. Prive di ogni pregio sono anche le doglianze proposte in via
logicamente subordinata.
5.1. In ordine alla condanna per il delitto ex art. 605 cod. pen. i giudici di
merito hanno evidenziato che la vittima, dopo la sottrazione della merce, fu
incappucciata, caricata in auto e fatta scendere dopo circa un quarto d’ora in
aperta campagna, subendo quindi la privazione della libertà non solo per il
tempo strettamente necessario alla realizzazione del delitto..
Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio
secondo il quale il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina
aggravata previsto dall’art. 628, terzo comma n. 2, cod. pen. soltanto quando la
violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di
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231479).

esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con
carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato .
alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l’attuazione per un tempo
non strettamente necessario alla consumazione (Sez. 2, n. 22096 del
19/05/2015, Coppola, Rv. 263788; Sez. 2, n. 3604 del 08/01/2014, Palanza, Rv.
258549; Sez. 2, n. 24837 del 05/05/2009, Macovei, Rv. 244339).
5.2. La Corte di appello, poi, ha fornito ampia motivazione del diniego
delle attenuanti generiche, richiamando i numerosi ed anche specifici precedenti

dell’osservanza delle prescrizioni durante l’esecuzione della misura cautelare,
elementi pedissequamente riproposti in questa sede dalla difesa, che ha pure
invocato un inesistente “ottimo comportamento processuale dell’imputato”, il
quale, per contro, non ha manifestato alcuna resipiscenza ed ha reso false
dichiarazioni.
In proposito va ricordato che il pieno esercizio del diritto di difesa, se per
un verso consente all’imputato il silenzio e persino la menzogna, per altro verso
non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e
fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale, che
deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, la cui violazione
è valutabile da parte del giudice di merito, anche per motivare il diniego delle
attenuanti generiche (Sez. U., n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253152).
Da ultimo si è osservato che, «se è incontestabile che l’imputato non è
perseguibile per il mendacio, ciò non equivale a valutare in modo asettico la
condotta processuale che pervada e “neutralizzi” tutti gli aspetti di valutazione
che il giudice può e deve compiere ai fini dello scrutinio sulla condotta
processuale serbata dall’imputato anche agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133
cod. pen.» (Sez. 2, n. 28388 del 21/4/2017, Leo, Rv. 270339).
Va ribadito anche che le attenuanti generiche non possono essere intese
come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il
riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè
tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen.: «posto che la
ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al
giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione
prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni
tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva
che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per
scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi
ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo,
l’affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv.

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penali del ricorrente ed affermando la neutralità della sua presenza in udienza e

271315; in senso conforme v., ex plurimis, Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di
Luca, Rv. 270694; Sez. 1, n. 37550 del 06/07/2016, Cacace, n.m.).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le attenuanti generiche
legittimamente possono essere negate anche solo alla luce dei precedenti penali
dell’imputato (cfr., ex plurimis,

Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv.

268411, in motivazione; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
5.3. La Corte territoriale ha ribadito il giudizio di equivalenza fra
l’attenuante del danno risarcito e le quattro aggravanti ritenute sussistenti

specifica ed infraquinquennale) evidenziando la “contenuta entità” del
risarcimento e richiamando comunque il disposto dell’art. 69, quarto comma,
cod. pen., che preclude radicalmente un giudizio di prevalenza dell’attenuante,
essendo stata contestata, ritenuta ed applicata la recidiva reiterata.

6. Collegato a quest’ultimo motivo è il ricorso proposto dal Procuratore
generale presso la Corte di appello di Torino, che ha censurato il difetto di
motivazione della sentenza in ordine alla riduzione della pena inflitta a Lafleur ed
al rigetto dell’appello incidentale con il quale lo stesso P.G. aveva chiesto che
l’attenuante del danno risarcito fosse ritenuta subvalente rispetto alle circostanze
aggravanti.
Il motivo non è fondato.
Secondo il diritto vivente, infatti, «le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale
tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la
soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 31543
dell’8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450; in senso conforme v. Sez. U., n. 10713 del
25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931, nonché, sempre di recente, Sez. 2, n. 31531
del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).
Inoltre la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad
una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36103 del

11

(numero delle persone, utilizzo di un’arma, travisamento e recidiva reiterata

27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, 04/02/2014,
Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

7. Anche il ricorso di Sandro Riviera è inammissibile.
Nell’intestazione dell’unico motivo si fa riferimento alla violazione di legge
penale, richiamando l’art. 384 cod. pen., ma il motivo è svolto esclusivamente
avuto riguardo al tema della presunta inoffensività della condotta.
Per tale ragione non va nuovamente esaminata la doglianza

sull’applicabilità di detta esimente, peraltro esclusa con motivazione adeguata
dalla Corte territoriale, che in relazione all’unico tema riproposto con il ricorso ha
richiamato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo il quale il delitto di favoreggiamento personale, reato di pericolo, può
essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta,
idonea astrattamente ad intralciare il corso della giustizia, non essendo
necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto
favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276; Sez. 6, n.
24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125; Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015,
Paladino, Rv. 262799; Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv.
251649; Sez. 1, n. 21956 del 14/04/2010, Mitrean, Rv. 247405).
L’idoneità astratta della condotta è stata riconosciuta dai giudici di merito
con motivazione adeguata e condivisibile: il ricorrente, nel primo pomeriggio,
accompagnò Lafleur presso il magazzino della Krono Logistic e riferì ai
Carabinieri di essere stato con lui da mezzogiorno, circostanza rivelatasi
certamente falsa che non sarebbe stata sufficiente per fornire un alibi a Lafleur.
Trattasi, però, di una valutazione ex post, che non elide la rilevanza di
detta dichiarazione, che presentava “una evidente attitudine a sviare la direzione
delle indagini in corso”, essendo “necessario per gli inquirenti ricostruire i
movimenti di Lafleur, subito dopo il fatto, anche al fine di vagliare la fondatezza
del presunto alibi dallo stesso fornito” (così, rispettivamente, le sentenze di
secondo e di primo grado).

8.

Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso proposti

nell’interesse di Francesco Accorinti.
8.1. Quanto al primo, le sentenze di merito hanno rilevato che i contatti
fra il ricorrente e Carlo Lafleur avvennero evidentemente con modalità diverse
dalle telefonate, non risultando chiamate dai tabulati, ma non hanno affermato
che gli stessi vi furono necessariamente prima della rapina, circostanza peraltro
non dedotta personalmente da Accorinti, che dalla ipotesi alternativa prospettata

12

L

dalla difesa (quella di un concorso nel reato di rapina) avrebbe avuto un evidente
grave nocumento.
Il ricorrente, infatti, si è difeso negando di avere redatto un atto falso. La
falsità ideologica del verbale e la consapevolezza della falsità sono state invece
dimostrate, secondo i giudici di merito, che sul punto hanno dato ampia e
adeguata motivazione.
Irrilevante è l’omessa risposta del giudice di appello alla censura
proposta senza alcun fondamento.

originaria della doglianza, così come dedotta con l’atto di appello, rende del tutto
irrilevante il fatto che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione il
relativo motivo, in quanto l’originaria inammissibilità della censura formulata con
l’atto di appello (non esaminata in sede di gravame) non cagiona alcun
pregiudizio concreto e renderebbe del tutto superfluo l’accoglimento della
censura dedotta nella presente sede, sotto il profilo della carenza di motivazione;
infatti l’eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe alcun esito
favorevole della valutazione del motivo di impugnazione in sede di giudizio di
rinvio, sicché in concreto si deve registrare una sostanziale carenza di interesse
da parte del ricorrente» (così Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv.
263157; in senso conforme v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv.
265878 nonché Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938).
8.2. Proprio le modalità dell’azione come descritta nella sentenza
impugnata (pag. 17) ed il tenore della difesa dell’imputato giustificano la
valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza del dolo, potendosi escludere
che la preparazione così elaborata di un alibi, quale quella emersa ad esito
dell’istruzione dibattimentale, fosse finalizzata ad aiutare Lafleur per finalità
diverse, che non sono state neppure allegate da Accorinti, limitatosi a negare di
avere redatto un falso verbale, come ben evidenziato già dal Tribunale.
I giudici di primo grado hanno anche richiamato il principio affermato
dalla Suprema Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale nell’ordinamento
processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico
dell’imputato ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del
quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari
all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a
volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv.
261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916).
Va inoltre ricordato che, in tema di favoreggiamento personale, per la
sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve
consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la

13

Secondo costante e condivisibile giurisprudenza, «l’inammissibilità

consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche
dell’autorità e della finalizzaziOne delle stesse a favqrire colui che sia sottoposto
a tali investigazioni o ricerche, non occorrendo che l’agente sappia quando e
come il reato sia stato commesso, quale titolo criminoso concreti e quali saranno
le relative conseguenze (Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Aquino, Rv. 263524;
Sez. 6, n. 53593 del 02/12/2014, Lanzilotti, Rv. 261845; Sez. 6, n. 24035 del
24/05/2011, Izzo, Rv. 250433).

dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento delle spese
del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Lafleur Carlo, Riviera Sandro e Accorinti
Francesco, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro duemila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Torino.
Così deciso il 6/4/2018.

Il Consigliere estensore
Piero Messini D’Agostini
cu,11(/(4,1-4

y

‘residente

G o nni Diotallevi

9. All’inammissibilità delle impugnazioni degli imputati segue, ai sensi

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