Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1682 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1682 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sui ricorsi proposti da: Dioum Gora, nato il giorno 13 giugno 1978 in
Senegal e Sylla Yatma, nato il giorno 5 gennaio 1981 in Mauritania, avverso la
sentenza di patteggiamento 28 marzo 2013 del G.U.P. presso il Tribunale di
Genova.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale, Gioacchino Izzo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità
del ricorso di Sylla e di annullamento con rinvio, limitatamente alla decisa
confisca del denaro, per Dioum.
RITENUTO IN FATTO
Dioum Gora, personalmente, e Sylla Yatma, a mezzo del difensore,
ricorrono avverso la sentenza di patteggiamento, 28 marzo 2013 del G.U.P.

í

Data Udienza: 27/11/2013

2

presso il Tribunale di Genova, che ha applicato la pena concordata, per i reati ex
art. 73 d.p.r. 309/90 loro rispettivamente ascritti, disponendo la confisca della
somma di denaro in sequestro (pari a €. 3.370) “in quanto profitto di reato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dioum Gora con un unico motivo di impugnazione prospetta violazione

specie giustificata come “profitto del reato”.
2. Non ignora il Collegio che, in tema di patteggiamento, l’estensione
dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le
ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come
ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui
ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro,
ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni
eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati.
In tale quadro ritiene peraltro la Corte, dissentendo dalle conclusioni delle
parti -privata e pubblica- che la spiegazione del giudice sulla decisa confisca della
somma di denaro disponibile (complessivi 3.370 €.), non aliunde giustificata
dall’imputato, bene sia stata fondata su di una ragionevole genesi illecita, in
quanto “profitto” dei due delitti contestati ex art. 73 d.p.r. 309/90, e in nessun
modo spiegata nella sua causale lecita, nè dal suo detentore, né dalla difesa
all’atto della richiesta di applicazione della pena.
La doglianza non supera quindi la soglia dell’ammissibilità.
4. Sylla Yatma, a sua volta, deduce con un unico motivo di ricorso nullità
della sentenza per non essere stata valutata la posizione di esso ricorrente in
punto di responsabilità e di sussistenza o meno di cause di non punibilità e
qualificazione giuridica dei fatti.
L’impugnazione è palesemente inammissibile.
È infatti inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della
sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento, formulata per il fatto contestato e
per la relativa qualificazione giuridica, risultante dalla contestazione, poiché
l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in

di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro, nella

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quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere
qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla
richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato ( cfr. ex plurimis.:
cass. pen. sez. 5, 21287/2010 Rv. 247539).
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti

favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di €. 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013
Il consigliere estensore

alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che si ritiene equa di €. mille in

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