Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16817 del 22/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16817 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
D’AGUANNO MARIO, nato il 02/10/1978, contro la sentenza del 15/11/2016 della
Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Gaetana Naro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

FATTO e DIRITTO

1. D’Aguanno Mario – condannato per il reato di rapina aggravata e
ricettazione – ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe
deducendo:
1.1. la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per avere la Corte fondato il
giudizio di responsabilità in ordine alla rapina solo sulla base delle dichiarazioni
della persona offesa che, però, avrebbero dovuto essere ritenute inattendibili;
1.2. l’errata qualificazione giuridica del
sussunto nel paradigma del furto con strappo;

fatto che avrebbe dovuto essere

a

Data Udienza: 22/03/2018

1.3. la violazione dell’art. 648 cod. pen. per avere la Corte Territoriale
erroneamente qualificato il fatto come ricettazione laddove sussistevano i
presupposti fattuali per qualificarlo come furto;
1.4. la violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per non avere la Corte Territoriale
concesso le attenuanti generiche pur sussistendone i presupposti.

2. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate tutte le
suddette censure posto che:

disattesa dalla Corte Territoriale con motivazione ampia, congrua e coerente alla
stregua di precisi dati fattuali e logici e, quindi, non censurabile in questa sede;
Ad 1.2.: correttamente, è stata, poi, disattesa la richiesta di derubricazione
del delitto di rapina in quello con furto con strappo, in base alla dinamica dei fatti
essendo stata la violenza esercitata sulla persona e non solo sulle cose;
Ad 1.3.: la Corte Territoriale ha disatteso la medesima richiesta sulla base di
precisi dati fattuali che non possono essere rimessi in discussione in questa
sede;
Ad 1.4.: incensurabile deve ritenersi la motivazione (tre precedenti tra cui
una rapina aggravata) con la quale la Corte Territoriale ha respinto la richiesta di
concessione delle attenuanti generiche.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione s emplificata.
Così deciso il 22/03/2018

Ad 1.1.: trattasi della medesima questione dedotta in sede di appello ma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA