Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16817 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16817 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SIPOS PETRICA N. IL 02/07/1987
avverso la sentenza n. 5490/2011 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
01/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente non indica la causa di proscioglimento prevista dall’art. 129
cpp, che erroneamente non sarebbe stata considerata dal giudice nella
decisione impugnata. Conseguentemente l’atto di gravame difetta dei
requisiti previsti dall’art. 581 IA comma lett. c) c.p.p.
A ciò deve aggiungersi che:
1) “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. [Cass.
pen., sez. I, 10.1.2007 in Ced Cass. Rv 236622].
2) La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un
negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a
conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche
al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento
alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle
circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena; in tale
ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la
semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione
dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti. [Cass. pen., sez. VI,
3.11.1998. Gasparini]
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.500,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 186]

L’imputato SIPOS Petrica, ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe lamenta:
– il vizio di carenza di motivazione perché il giudice non avrebbe
esplicitato in modo completo le ragioni per le quali non ricorre una causa
di applicazione dell’art. 129 cpp.

t

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle
ammende.
il 42012

Così deciso in

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