Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16816 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16816 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI IORIO ACHILLE, nato il 14/10/1952, contro la sentenza del 17/02/2016 della
Corte di Appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto;

FATTO e DIRITTO

1. Di Iorio Achille – condannato per il delitto di truffa – a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe
deducendo la violazione dell’art. 606 lett e) cod. proc. pen. in quanto, nel fatto
addebitatogli, non erano ravvisabili gli estremi della truffa. La difesa ha infatti,
sostenuto che non era vero che l’imputato aveva consegnato al Pomante,
persona offesa, un’autovettura per la quale, secondo l’assunto accusatorio, non
poteva essere effettuato in alcun modo il passaggio di proprietà, in quanto
l’ultimo intestatario aveva dichiarato la perdita di possesso. Infatti, la vendita era
avvenuta il 17 maggio 2012, mentre la dichiarazione di perdita di possesso era
avvenuta successivamente e cioè il 14 giugno 2012: «donde l’assoluta buona
fede del Di iorio, il quale, al momento della vendita del mezzo al Pomante non

Data Udienza: 22/03/2018

poteva aver rinvenuto nella certificazione del PRA detta denunzia di perdita di
possesso del 14/06/2012».

2. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondata la censura
dedotta.
In punto di fatto, dalla sentenza impugnata, risulta quanto segue: «Dalla
documentazione versata in atti dalla pubblica accusa risulta infatti che – se è
vero che la dichiarazione di perdita di possesso porta la data del 14 giugno 2012

data 2 settembre 2011 la signora Merola Anna Maria (proprietaria della vettura
Mercedes Classe A di cui si tratta) aveva dichiarato ai Carabinieri della Stazione
di Caiazzo di aver smarrito in luogo e data imprecisati il certificato di proprietà
della suddetta vettura. Inoltre, nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà datata 13 giugno 2012, la Merola dichiarava di aver perduto il possesso
del veicolo già in data 5.9.2011, ossia molto prima della vendita del 17 maggio
2012, alla data della quale, pertanto, per l’auto consegnata al Pomante Graziano
non avrebbe potuto essere effettuato alcun passaggio di proprietà, avendone il
precedente proprietario perduto il possesso da oltre otto mesi [….] a ciò
aggiungasi il dato – fornito dalla persona offesa nel corsod ella propria
deposizione – relativo al fatto che per due mesi utilizzò la vettura munita di
documenti totalmente falsi ed inesistenti».
E’ del tutto evidente, quindi, che il ricorrente, quando vendette l’autovettura
(il 17/05/2012) sapeva benissimo di non essere in possesso del certificato di
proprietà (essendo stato denunciato come smarrito dalla proprietaria ai
Carabinieri di Caiazzo in data 02/09/2011) e che, quindi, non avrebbe potuto
vendere l’auto priva di un documento fondamentale: correttamente, pertanto, gli
è stata contestata la suddetta condotta (aver ceduto, con artifizi e raggiri,
l’autovettura in questione “di cui non poteva essere effettuato in alcun modo il
passaggio di proprietà”) e condannato per il reato di truffa.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativannente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e

2

(dunque, successiva alla vendita del 17 maggio 2012) – è anche vero che già in

CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22/03/2018

Geppino Rago

Il Presidente
Adriano Iasillo

Il Consigliere estensore

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