Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16815 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16815 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CARROZZA ITALO N. IL 11/01/1934
avverso la sentenza n. 1064/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

L’imputato CARROZZA Italo, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Vizio ex art. 606 IA comma lett. e) c.p.p. perché la Corte territoriale,
non ha dato adeguata ed idonea motivazione in ordine al ritenuto
delitto di cui all’art. 648 c.p., mancando la prova della consapevolezza,
da parte dell’imputato di avere ricevuto assegni di provenienza illecita,
potendo al più ravvisarsi nella condotta dell’imputato gli estremi della
violazione dell’art. 712 c.p.
2) Vizio di motivazione ed erronea applicazione del IIA comma dell’art.
648 c.p., perchè la Corte territoriale non ha ritenuto che ricorressero
gli estremi per il riconoscimento della attenuante di cui al secondo
comma del delitto di ricettazione
3) Vizio di motivazione per non essere state riconosciute le attenuanti
generiche
Il ricorso è manifestamente infondato
Va in primo luogo premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non
concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di
merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato
risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento.
Passando alla disamina del ricorso, si rileva che le doglianze attengono ad
aspetti di merito della decisione e non contengono censure specifiche
riconducibili a vizi della motivazione che devono essere desumili dal testo
della medesima. Si rileva inoltre che il ricorso in esame esula del tutto dal
contenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto di
genericità, dovendosi ribadire che:
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnata” [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957]
e che: “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
owero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la
mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste
a fondamento della decisione)”. [Cass. pen„ sez. III, 2.3.2010, n. 16851
Ced Cass., rv. 246980]. Nella specie la Corte d’Appello ha dato adeguata
spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto provato lo elemento
psicologico del delitto di ricettazione, desunto, legittimamente, proprio dal
comportamento dello stesso imputato che non ha fornito spiegazione in
merito alla provenienza dei titoli di credito. Con riferimento al secondo
motivo, va osservato che in uno con le valutazioni espresse per negare
l’applicazione delle attenuanti generiche la Corte territoriale ha dato
congrua ed adeguata motivazione per ritenere il fatto “non lieve”. Nella
specie si tratta di giudizio di merito, adeguatamente motivato, in ordine al

MOTIVI DELLA DECISIONE

quale la difesa ricorrente non ha opposto valide ragioni in diritto, ma ha
adombrato, in modo generico, una propria, personale diversa valutazione.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di
1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 186]

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in

il 4.12.2012

P. Q. M.

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