Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16814 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16814 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AMENDOLA MARCO, nato il 20/04/1974, contro la sentenza del 21/09/2015 della
Corte di Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;
udito il difensore, avv. Marco Ginesi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
FATTO e DIRITTO
1. Amendola Marco — condannato per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:
1.1. la nullità dell’avviso della conclusioni delle indagini nonché del decreto
di rinvio a giudizio;
1.2. l’incompetenza territoriale del Tribunale di primo grado;
1.3. la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità;
1.4. la mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6
cod. pen.

Data Udienza: 22/03/2018

2. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate tutte le
suddette censure posto che:
Ad 1.1. – 1.2.: entrambe le suddette eccezioni processuali, dedotte negli
stessi termini con i motivi di appello, sono state disattese dalla Corte Territoriale
in modo ineccepibile in diritto alla stregua di puntuali elementi fattuali e, quindi,
incensurabile in questa sede;
Ad 1.3.: la censura è del tutto generica ed aspecifica a fronte della puntuale
motivazione addotta a entrambi i giudici di merito che hanno valutato in modo

ricorrente;
Ad 1.4.: stessa cosa dicasi, mutatis mutandis, in ordine al trattamento
sanzionatorio, avendo la Corte spiegato, in modo ampio, logico e coerente con gli
evidenziati elementi fattuali, le ragioni per cui il ricorrente non era meritevole di
alcuna delle invocate attenuanti

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
a favore della Cassa delle Ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 22/03/2018
Il Consigliere estensore
Geppino Ftg,go

Il Presidente
Adriano Iasillo

ets

logico e coerente il convergente ed univoco quadro probatorio a carico del

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