Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16814 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16814 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) GAMBINO CARMELO SANTO N. IL 30/11/1958
avverso la sentenza n. 2900/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. II, 153.2008 Ced Cass., rv.
240109]. Nel caso in esame le doglianze hanno contenuto del tutto
generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato che non
viene confutato per il suo contenuto entro i limiti e nel rispetto di cui
all’art. 581 c.p.p. Nel caso in esame la decisione della Corte territoriale,
chiamata a giudicare del delitto di riciclaggio ascritto all’imputato, pone in
evidenza come la stessa non sia un mero richiamo alla decisione di primo
grado, essendo state prese in considerazioni le circostanze di fatto e
probatorie poste a fondamento della accusa. La Corte ha reso palese anche
le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la versione dei fatti
esposta dalla difesa dell’imputato specificando che essa non aveva trovato
riscontro nelle dichiarazioni del testimone indicato dalla stessa difesa. La
motivazione appare pertanto adeguata, analitica, non manifestamente
illogica, non sindacabile nel merito.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame

L’imputato CAMBINO Carmelo Santo, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Vizio di motivazione, perchè la decisione della Corte d’Appello
richiama per relationem il contenuto della decisione di primo grado,
senza prendere nella dovuta considerazione la sostanziale mancanza
di elementi di prova ed è carente la motivazione delle ragioni per le
quali non sono state ritenute attendibili le prove dedotte dalla stessa
difesa.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso

‘oma il 4.12.2012

D -IP O 5 I TATA

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