Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16813 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16813 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONKA JOSIP nato il 08/12/1977 a STOCCARDA( GERMANIA)

avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per l’inannmissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore M. Minnicelli che si riporta ai motivi e alla memoria depositata.

Data Udienza: 16/03/2018

RILEVATO IN FATTO
1. La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 26/01/2017, confermava la condanna
alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data
07/07/2016, nei confronti di CONKA JOSIP in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP (reato più
grave) ed altro.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore, sollevando
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H’
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata rilevata la carenza della capacità
di intendere e volere (determinata da uno stato di tossicodipendenza cronica); né è stata assunta
la prova decisiva, consistente nella indagine peritale relativa a detto profilo, richiesta in apertura
giudizio.

del dibattimento di appello sulla base di sopravvenute risultanze medico-leggali emerse in altro

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale
responsabilità in relazione ai reati ascritti.

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 CP.

Con memoria depositata in data 8.1.2018 il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi proposti
sostenendone in ogni caso l’ammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo nei limiti infra precisati.

1. Risulta dal verbale dell’ udienza del 26.1.2017, dinanzi alla Corte di appello, che la difesa

dell’imputato ha prodotto relazione medico-legale del dr. Paolo De Pasquale, datata 21.11.2016,

redatta su incarico di c.t.u. per altra autorità giudiziaria; da tale elaborato, fondato anche su
certificazioni di pubblici presidi rilasciati in epoca prossima a quella in cui sono stati commessi i fatti

di causa, risulta che la capacità di intendere e volere dell’imputato era annullata da uno stato di
cronica tossicodipendenza.

1.1. La Corte di appello, nell’ammettere la produzione della suddetta documentazione medica, ha
riservato di provvedere in sede di decisione sulla questione della imputabilità ma, in sentenza, nulla

ha dedotto in merito, nonostante la tempestiva deduzione, da parte della difesa, della risultanza di

cui si è detto, oggettivamente sopravvenuta rispetto alla data di definizione del primo grado di
giudizio.

1.2. Secondo la preferibile giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015, Rv.
267450), nel giudizio di appello, è ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per
disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell’imputato anche nel caso in cui
la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di
gravame, in quanto l’accertamento dell’idoneità intellettiva e volitiva dell’imputato non necessita di
richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d’ufficio dal giudice di merito allorquando ci
siano elementi per dubitare dell’imputabilità. Peraltro, come già accennato, nella fattispecie deve
anche considerarsi che l’indagine peritale posta a base dell’istanza difensiva è stata redatta
successivamente alla pronuncia di primo grado.
1.3. Comunque, secondo consolidata giurisprudenza (Sez. 6, n. 34570/2012 e Sez. 3, n.
19733/2010), l’accertamento della capacità di intendere e volere dell’imputato non necessita di
richiesta di parte, ma può essere effettuato anche d’ufficio dal giudice quando risultino elementi per
dubitare in merito.

2. Nel caso di specie la Corte di appello non ha preso in esame nel merito la deduzione circa la non
imputabilità del Conka, nonostante abbia dato ingresso alla produzione difensiva al riguardo . Come
già affermato, l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato non necessita
della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d’ufficio dal giudice del merito allorché vi
siano elementi per dubitare dell’imputabilità, aspetto sulla quale la Corte di appello non ha
espresso alcuna valutazione.
3. Il motivo di ricorso al riguardo è dunque fondato e assorbente rispetto alla ulteriori questioni
proposte in questa sede.
3.1. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Catanzaro che dovrà prendere in esame la questione circa la imputabilità dell’imputato dedotta

P.Q.M.

dalla difesa.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Catanzaro.

Così deciso il 16.3.2018
Il Consigliere Estensore
Stefano

pini

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