Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16812 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16812 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAPPELLETTA MIMO N. IL 18/09/1972
54S i 2028
avverso la sentenza n. 1~14 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 28/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

L’imputato CAPPELLETTA Mirko, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) Vizio ex art. 606 IA comma lett. e) c.p.p. perché la Corte territoriale, ha
omesso la rinnovazione parziale del dibattimento, non ha provveduto alla
riconvocazione del perito medico psichiatrico, ha omesso di valutare la
personalità della denunciante, non ha preso in considerazione che la stessa
doveva essere considerata inattendibile, mancando altresì la prova dei reati
contestati.
Il ricorso è manifestamente infondato
Va in primo luogo premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non
concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di
merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato
risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento.
Passando alla disamina del ricorso, si rileva che le doglianze attengono ad
aspetti di merito della decisione e non contengono censure specifiche
riconducibili a vizi della motivazione che devono essere desumili dal testo
della medesima. Si rileva inoltre che il ricorso in esame esula del tutto dal
contenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto di
genericità, dovendosi ribadire che:
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnata” [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957]
e che: “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la
mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste
a fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851
Ced Cass., rv. 246980]. Va in particolare osservato che la Corte d’Appello
ha reso adeguata motivazione in ordine a tutti i punti che sono stati
sottoposti alla sua attenzione con l’atto di appello, dando così
dimostrazione della insussistenza della esigenza di dare luogo ad una
rinnovazione parziale del dibattimento che presuppone che il giudicante
non sia nelle condizioni di esprimere una decisione, circostanza di fatto,
per contro ampiamente dimostrata dalla motivazione del provvedimento
impugnato.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 186]

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
a il 4.12.2012

Così deciso in

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