Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16811 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16811 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VISCONTI ALFREDO nato il 14/07/1947 a BARI

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 16/03/2018

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1.

Con sentenza in data 30.9.2016, la Corte di appello di Bari

confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 17.12.2013 con la quale
VISCONTI Alfredo era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il
reato di ricettazione di vari documenti di identità e carte di circolazione di
veicoli provento di furto o smarrimento o contraffazione.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore, sollevando il seguente articolato motivo:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla
affermazione della penale responsabilità, fondata sulla sola circostanza che i
documenti sequestrati siano stati rinvenuti presso l’abitazione del Visconti,
senza considerare che al momento dell’acce5so
. degli operanti in casa vi fosse
altro soggetto; illogica è poi la motivazione del capo di sentenza che rigetta
il motivo di appello inerente alla concessione dell’ipotesi attenuata di
ricettazione, atteso il minimo valore economico dei documenti e l’assenza di
profitto in capo all’imputato; illogica infine è la mancata esclusione della
recidiva facoltativa, con inflizione di pena che risulta pregiudicare l’iter di
risocializzazione dell’imputato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere generici e
comunque manifestamente infondati gli argomenti proposti.
3.1. Specificamente, il primo profilo di ricorso proposto risulta del tutto
generico in quanto non considera gli argomenti esposti dal giudice di appello,
secondo il quale la sicura riconducibilità al prevenuto dei documenti rinvenuti
presso la sua abitazione risiede nel fatto che patenti e carte di identità,
seppure riempite con varie generalità, recassero le fotografie riproduceAti
l’imputato, il quale neppure ha mai offerto alcuna spiegazione circa il
possesso di siffatto materiale.
3.2. Analogamente, quanto alla mancata concessione dell’ipotesi attenuata
di ricettazione, il ricorrente non considera l’argomento utilizzato dai giudici di
appello, secondo i quali la particolare tenuità delle condotte di causa deve
essere esclusa sulla base del numero dei documenti ricettati e dalla pluralità
dei luoghi di provenienza degli stessi, tutti elementi indicativi di non
occasionalità delle condotte e di stabile collegamento dell’imputato con gli
ambienti criminali.
3.3. Quanto, infine, all’argomento sulla recidiva, anche in questo caso il

1

proposto dall’imputato.

ricorrente, oltre a non spiegare le ragioni per le quali l’aggravante in parola
dovrebbe essere esclusa, non considera che il giudice di appello ha
puntualmente richiamato l’impressionante serie di precedenti penali, anche
ravvicinati, che lo caratterizza, affermando come dagli stessi si desuma, in
relazione alla vicenda di causa, la maggiore pericolosità del reo.
4.

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta,

limitandosi a riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze

nei modi di rito eventuali travisamenti della prova.
5.

Quanto ora detto comporta l’inammissibilità dell’impugnazione per

manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di
una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 16.3.2018

Il Consigliere estensore
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probatorie, fondata su mere ed indinnostrate congetture, senza documentare

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