Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16811 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16811 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LLESHI TOM N. IL 22/06/1985
avverso la sentenza n. 1241/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 11.7.2012 il ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione con la quale
ha manifestato la volontà sostanziale di rinunciare ii—Fi-nonei.ar-e) alla
impugnazione proposta, richiedendo che il prowedimento impugnato
diventasse definitivo.
L’atto di rinuncia è accoglibile, perchè formulato personalmente dalla parte
che lo ha sottoscritto con firma autenticata dal direttore dello Ufficio
Matricola della casa circondariale di Ravenna ove l’imputato travasi
ristretto.
Ai sensi dell’art. 591 IA comma lett. D) cpp, il ricorso deve pertanto essere
dichiarato inammissibile e conseguentemente, ex art. 616 cpp il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della
somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, attesa la
pretestuosità del gravame.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle
ammende.
orna il 4.12.2012

L’imputato LLESHI TOM ricorre per Cassazione avverso il provvedimento di
cui in epigrafe richiedendo lo annullamento del prowedimento impugnato
Per essere erronea la valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi
propri del concorso di persone nel reato ed essendo del tutto insufficiente
la motivazione circa le ragioni per le quali non sono state riconosciute le
attenuanti generiche.

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