Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16810 del 24/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16810 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CISTERNINO VITO N. IL 30/09/1978
avverso la sentenza n. 432/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
g
Data Udienza: 24/03/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
CISTERNINO VITO è stato condannato alla pena di giustizia per furto di un’auto,
danneggiamento seguito da incendio e tentato furto di un’altra automobile;
– che avverso detta sentenza sotto stati proposti due ricorsi;
– che il primo ricorso, sottoscritto dall’avvocato Pietro Putignano, denuncia la
violazione dell’articolo 360 cod. proc. pen., poiché in occasione degli esami e dei
nonchè vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova dell’incendio;
– che il secondo ricorso, sottoscritto dall’avvocato Salvatore Macrì, denuncia la
violazione dell’articolo 360 cod. proc. pen., poiché in occasione dell’espletamento
di attività irripetibile non è stato validamente notificato l’avviso all’imputato,
perché gli indumenti utilizzabile per la comparazione non sono sicuramente
attribuibili all’imputato ed il reato di cui all’art. 424 cod. pen. andava riqualificato
ai sensi dell’art. 635 cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché:
a)
le doglianze di violazioni processuali sono generiche, poiché non si
confrontano con la motivazione della sentenza, la quale dà attto che le
operazioni di laboratorio sono state precedute dall’avviso all’imputato e al
difensore, in data 4 luglio 2007;
b)
quanto agli indumenti sequestrati all’imputato ed utilizzati come termine di
riferimento rispetto alle tracce biologiche, la doglianza si limita a riproporre
quanto già sostenuto in sede di appello e ritenuto indimostrato dalla Corte
territoriale, per cui in questa sede risulta meramente assertiva e ripetitiva;
c) quanto all’incendio, correttamente la Corte territoriale ha desunto il pericolo
per la pubblica incolumità dalla circostanza che il fuoco ha richiesto l’intervento
di una squadra dei vigili del fuoco, ed a fronte di tale ricostruzione ancora una
volta il ricorrente si limita a contestazioni generiche;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
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prelievi ematici sul luogo del fatto non è stato nominato un difensore d’ufficio,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016
Il presidente
Il consigliere estensore