Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16810 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16810 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHABBAA ADEL BEN AMARA nato il 30/06/1979 a TOZEUR( TUNISIA)

avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per l’inamnnissibilita del ricorso.
Udito il difensore avv. Costa E. che si riporta ai motivi chiedendo la prescrizione
del reato, deposita nota spese per la liquidazione.

Data Udienza: 16/03/2018

RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 27.10.2016, la Corte di appello di Venezia
dichiarava inammissibile l’appello proposto da CHABBAA Adel Ben Amara
avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 3.12.2010, con la quale lo
stesso era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati a lui
ascritti (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentata rapina).
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, tramite difensore,

sollevando il seguente articolato motivo: erronea applicazione di norme
processuali con riferimento agli artt. 581, 591 e 579 cod. proc. pen. e 62 bis
cod.pen., nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in
ordine all’affermazione dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilità
dell’imputazione; secondo il ricorrente la Corte territoriale, violando il
impugnationis,

favor

e l’effetto devolutivo dell’appello, ha immotivatamente

abdicato al dovere di riesaminare il merito della vicenda, sufficientemente
contestato con il gravame, sia rispetto al trattamento sanzionatorio
(mediante richiesta di concessione delle attenuanti generiche e riduzione al
minimo della pena) sia rispetto alla ipotesi di tentata rapina, contrastata in
diritto, con l’effetto di impedire il passaggio in giudicato anche dei capi
relativi ai reati satellite, posti in continuazione, pur non oggetto di diretta
impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente
infondato il motivo dedotto.
1. L’atto di appello, infatti, si è limitato a contestare genericamente la
qualificazione giuridica dell’ipotesi ascritta come rapina (affermandosi invece
l’assorbimento della condotta violenta nel reato di resistenza a pubblico
ufficiale, poiché la finalità dell’imputato era solo quella di opporsi agli
operanti) e a richiedere le attenuanti generiche ed il minimo di pena
(“…andavano comunque concesse….”), senza esplicitazione delle ragioni delle
richieste. Entrambi i motivi, dunque, non venivano corroborati da specifiche
deduzioni in fatto o diritto a sostegno del gravame, ma si limitavano a mere
asserzioni, sostanzialmente immotivate. Rileva al proposito il Collegio che, in
relazione ad entrambi i profili citati, figura, nella sentenza di primo grado,
esaustiva motivazione (cfr. pag. 5, laddove esplicitamente si spiega che
l’azione violenta dell’imputato, dopo essere stata inizialmente rivolta verso

2.

l’operante per opporsi al compimento degli atti d’ufficio, si è poi diretta verso
l’impossessamento della pistola di ordinanza del Brig. Boni, fatto dunque
ulteriore, che ha travalicato i limiti della resistenza, non riuscito per la pronta
reazione del militare; nonché la pag. 6, laddove si giustifica il diniego delle
generiche per il precedente penale, le pendenze giudiziarie e il cattivo
comportamento processuale), in nessun punto specificamente contestata con
ricostruzioni alternative del fatto o elementi non valutati; cosicché l’atto di

lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) cod.proc.pen., rispetto ad una
motivazione del Tribunale ricca e non viziata da illogicità manifesta,
assoggettata a critica sulla base di assunti meramente congetturali.
Al riguardo, questa Corte di legittimità ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc.
pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione

di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del

22/4/1997, Rv. 207648 ; Sez. 4 n. 25308 del 6/4/2004, Rv. 228926). Di
recente, il Supremo Collegio di questa Corte ha autorevolmente ribadito
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822) che l’appello, al pari del
ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi
quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici
rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione
impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico
dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le
predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
2.

Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide,

manifestamente infondato, e dunque inammissibile, appare il ricorso.
3.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle

2

appello si mostra privo della necessaria specificità, prescritta dall’art. 581,

ammende.

Così deciso il 16.3.2018 .

Il Consigliere estensore
Dr. Stefan.o,filippini
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