Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16810 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16810 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SALVOLDI SERGIO N. IL 13105/1972
avverso la sentenza n. 2773/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

L’imputato SAVOLDI Sergio, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Vizio ex art. 606 IA comma lett. B) c.p.p. perché è erronea la
applicazione della legge penale, poichè non è stata acquisita agli atti
del procedimento la denuncia di furto del ciclomotore, manca la prova
della consapevolezza da parte dell’imputato in ordine alla provenienza
furtiva del mezzo
2) Vizio ex art. 606 IA comma lett. E) c.p.p., perchè manca la prova del
reato presupposto a quello del delitto di ricettazione.
Il ricorso è manifestamente infondato
Va in primo luogo premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non
concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di
merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato
risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento.
Passando alla disamina del ricorso, si rileva che le doglianze attengono ad
aspetti di merito della decisione e non contengono censure specifiche
riconducibili a vizi della motivazione che devono essere desumili dal testo
della medesima. Si rileva inoltre che il ricorso in esame esula del tutto dal
contenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto di
genericità, dovendosi ribadire che:
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnate [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957]
e che: “E inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la
mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste
a fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851
Ced Cass., rv. 246980]. Va in particolare osservato che la Corte territoriale
ha dato completa ed esauriente risposta in ordine a tutti i punti che sono
stati devoluti alla sua cognizione e ciò con particolare riguardo proprio alla
prova del delitto di ricettazione in tutte le su componenti oltre che alle
modalità con le quali lo imputato è stato riconosciuto da uno dei testimoni.
Va inoltre osservato che la prova del reato presupposto (nel caso in esame
identificato in tutti i suoi elementi costitutivi: data del commesso fatto,
natura del reato presupposto e persona offesa) non necessariamente
devono essere provati attraverso la acquisizione della denuncia della
persona offesa, essendo a tal proposito anche il mero accertamento svolto
dalle forze di polizia, che nel caso in esame sono intervenute a seguito di
sollecitazione della persona offesa TESTA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 186]

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così decisoin , – a il 4.12.2012

P. Q. M.

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