Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1681 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1681 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
USTAMETA ILIR N. IL 01/01/1981
avverso l’ordinanza n. 989/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
06/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

cluct1 -0 (vy_n– 044 L S1

(111.

Data Udienza: 05/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Ustaneta Ilir , tramite il difensore fiduciario, impugna per Cassazione
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano con la quale, in esito al ricorso
ex art 309 proposto dal ricorrente avverso la ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale , confermata la gravità
indiziaria rispetto alle mosse contestazioni cautelari , ricondotte all’egida degli
artt 81, 110, 73 Dpr 309/90, è stata applicata , in sostituzione del
2. Due i motivi di ricorso.
2.1

Si lamenta in primo luogo la manifesta illogicità della motivazione. Per come
emarginato con il riesame, manca un adeguato riscontro concreto in punto
alla partecipazione del ricorrente ai fatti di detenzione e cessione contestati
ai fratelli Ceka . Il ricorrente compare nella scena indiziaria solo dopo la
consumazione dei detti reati , avvenuti tutti in precedenza al 4 luglio; ed è
solo la captazione del colloquio operato in tale data che introduce in
processo il ricorrente senza che possano dallo stesso emergere in alcun
modo elementi utili ad una retrodatazione della azione ad ambiti temporali
precedenti . Il riferimento poi alle captazioni di cui alla informativa finale dei
CC sorprende per la inconsistenza del dato ed anzi per la ricavabilità dalle
dette intercettazioni di momenti logici di segno contrario rispetto all’assunto
accusatorio .

2.2

Si adduce poi violazione di legge e, ancora , motivazione illogica . Nulla
consente di attribuire al ricorrente la fase di consumazione dei reati in
esame . Lo stesso argomentare in contestazione sembra imputare ai due
fratelli Ceka la fase di organizzazione legata all’acquisto , detenzione e
successiva cessione della sostanza stupefacente ; successivo sarebbe invece
l’intervento del ricorrente in linea con la non consapevolezza rispetto al
concorso nella cessione e con la riferibilità della condotta ad un mero
postfatto , al più riconducibile nel quadro del favoreggiamento.
Considerato in diritto

3.

Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.

4.

Al ricorrente viene imputata il concorso , con altri due indagati ( i fratelli Ceka,
Adri e e Mezja ) nella detenzione di un determinato quantitativo di
stupefacente, acquistato e poi veicolato sul mercato secondo una prassi
consolidata di postergazione del pagamento del dovuto da parte dei relativi

provvedimento originariamente adottato , la misura degli arresti domiciliari.

acquirenti; in particolare, il compito ascritto al ricorrente , era specificatamente
individuato nella escussione dei debitori , singolarmente identificati, acquirenti
della sostanza sopra indicata ( tre soggetti diversi).
5. Il provvedimento muove da una intercettazione telefonica (del 4 luglio 2012 tra
l’indagato e il coindagato Adri Ceka ) che inequivocabilmente da conto del
mandato conferito al ricorrente per la detta esazione dei tre soggetti sopra
specificati; il dato, della materiale escussione di tali tre acquirenti, trova,

interrogatorio al momento della convalida del fermo ( pur rivendicando la mera
gratuità, nonché la occasionalità della collaborazione e la stessa
inconsapevolezza a monte della natura illecita delle ragioni di credito); ancora e
soprattutto , nelle successive attività di captazione , osservazione e controllo ,
sunteggiate dal Tribunale ai fogli 3 e 4 della ordinanza impugnata.
Il Tribunale , sollecitato dalla difesa , tratta e affronta il tema della
riconducibilità di tali condotte al quadro normativo del favoreggiamento reale
piuttosto che a quello del contestato concorso nella detenzione e cessione di
sostanze stupefacenti, finendo per confermare la soluzione adottata dal Gip .
In linea di principio

viene evidenziato ( f 10 della motivazione ) che per

configurare il concorso occorre dare prova della presenza di un contributo, qui
esecutivo, preventivamente programmato nello schema concordemente
prefissato dai correi . E tale dato viene ricavato , nel motivare del Giudice del
riesame non solo in forza del tenore del colloquio captato in data 4 luglio (
l’immediatezza delle espressioni utilizzate viene richiamata per giustificare
l’idea di una consolidata esperienza pregressa ), ma anche dando spazio
alla considerazione logica legata al grado di affidabilità che deve correre tra i
concorrenti nella individuazione del ruolo di intermediario chiamato alla
esazione del credito ;

ai ripetuti contatti diretti con i tre diversi debitori ( tutto in linea con le
decisioni del primo giudice);

ma soprattutto anche ad emergenze ultronee rispetto a quelle contenute
nel provvedimento del Gip ( l’informativa finale dei CC del 20 novembre
2012) e segnatamente alla intercettazione del 10 maggio 2012 dalla quale
emerge la presenza di contatti dei concorrenti con il ricorrente consolidati
nel tempo nel campo della comune partecipazione ad ambiti inerenti il
mercato degli stupefacenti.

peraltro, conforto nelle stesse conferme fornite dal ricorrente in sede di

Collaborazione , questa , stabile e pregressa che in uno agli altri elementi ha
dato corpo alla gravità indiziaria nell’ottica del concorso.
6. Questa la struttura del provvedimento impugnato, non pare alla Corte che lo
stesso meriti le censure mosse in ricorso.
7. Le argomentazioni logiche tracciate nel ricostruire la vicenda in fatto

e

nell’affermare la consapevolezza del ricorrente non solo in ordine alle causali
dei crediti da recuperare ma anche in punto alla presenza di un preventivo

all’Ustameta sulla base di una prassi pregressa all’uopo riscontrata si rivelano,
infatti, coerenti al dato indiziario e lineari senza che dal ricorso emergano
effettivi spunti per valutarne la manifesta incongruenza. Del resto , una volta
dimostrata, nei termini della gravità indiziaria, la stessa consapevolezza della
natura dei crediti da escutere non residuano spazi per dubitare in diritto della
configurabiltà del concorso nella contestata ipotesi delittuosa di cui all’ad 73
dpr 309/90 : se è vero infatti che acquisto e cessione di sostanze stupefacenti
vedono nello scambio di consensi il momento di consumazione del reato , è
parimenti corretto affermare che le successive azioni dirette alla esazione del
corrispettivo , non contestuali all’accordo , finiscono per radicarsi all’interno
dell’antigiuridicità propria della condotta di cessione , destinata a dispiegarsi
anche oltre l’immediato momento di consumazione del relativo diritto.
8. Ne viene l’infondatezza dei due motivi di ricorso cui fa seguito la reiezione del
gravame e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese .
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna il* ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso il 5 Novembre 2013.

programma comune nel quale inserire il contributo concorsuale reso-ed ascritto

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