Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16809 del 16/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16809 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: FILIPPINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARAVECCHIA FEDERICO nato il 18/06/1982 a SASSUOLO

avverso la sentenza del 21/12/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 21.12.2016, la Corte di appello di Bologna

confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Reggio nell’Emilia del 26.1.2016, resa secondo il rito abbreviato “secco”, che
aveva condannato ARAVECCHIA Federico alla pena ritenuta di giustizia per il
concorso nella rapina a mano armata commessa ai danni di una ioielleria.
1.1. La Corte territoriale respingeva tutte le censure mosse il gravame e

prelievo di saliva e della successiva estrazione e comparazione del DNA, alla
erronea valutazione degli elementi di prova ed alla determinazione del
trattamento sanzionatorio.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo del suo

difensore, denunciando violazione di legge con riferimento all’art. 192
cod.proc.pen., per essere stata valutata come prova, e non mero indizio, la
risultanza dell’accertamento tecnico fatto svolgere dal PM, secondo cui vi è
compatibilità -e non identità- tra le tracce biologiche estratte dal reperto
(un sacchetto di stoffa rinvenuto sul luogo del delitto) e la saliva prelevata
dall’imputato. Per giunta, il campione prelevato dalla traccia è risultato
esiguo, circostanza che ha impedito di svolgere analisi biologico-forensi. Di
conseguenza, in assenza di “certezza” dell’indizio, l’elemento accusatorio in
parola non può assurgere al rango di prova, ma solo a quello di indizio che,
in assenza di ulteriori elementi, non può da solo sorreggere una pronuncia
di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo dedotto.
1. Non sussiste la dedotta violazione di legge. L’affermazione della penale
responsabilità si fonda su una prova materiale acquisita dalla polizia
giudiziaria (sacchetto in tela) sul luogo in cui è stato consumato il reato,
ricorrendo fondati motivi per ritenere lo stretto collegamento fra il reperto
sequestrato e l’atto illecito (rapina aggravata con l’uso di armi), come
emerge dalla sentenza di primo grado con affermazione che non forma
oggetto di censura nella presente sede. Dalla motivazione della sentenza
impugnata e di quella di primo grado (atti che possono essere esaminati
congiuntamente atteso il richiamo della prima alla seconda e i comuni criteri
di valutazione del materiale probatorio), si evince che due malviventi hanno
fatto irruzione nella gioielleria gestita dalla persona offesa e, dopo averla

specificamente quelle relative alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del

immobilizzata, si sono impossessati della refurtiva, dimenticando però sul
posto un sacchetto di tela sul quale gli organi tecnici che hanno effettuato le
indagini hanno rinvenuto tracce biologiche che, comparate con il DNA
estratto dalla saliva prelevata sull’imputato, hanno dato un esito di
compatibilità.
Il percorso motivazionale con il quale la Corte d’Appello ha spiegato le
ragioni per le quali ha ritenuto autentica e genuina la raccolta della prova,

alternative da parte dell’imputato, appare compiuto, senza carenze, nè si
rinvengono contraddizioni o manifeste illogicità (neppure indicate dalla
difesa).
1.1. In punto di diritto, profilo sul quale si incentra il motivo di ricorso, va
considerato che l’elemento acquisto agli atti e valorizzato ai fini
dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato costituisce
“prova” a tutti gli effetti, come già affermato in precedenti pronunce da
questo giudice della legittimità (Sez. 2 n. 8434 del 5.2.2013, Rv 255257;
Sez. 1 n. 48349 del 30.6.2004, Rv 231182; e, da ultimo, Sez. 2, n. 43406
del 01/06/2016, Rv. 268161, secondo cui gli esiti dell’indagine genetica
condotta sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario
ai sensi dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen, sicchè sulla loro base
può essere affermata la responsabilità penale dell’imputato, senza necessità
di ulteriori elementi convergenti).
1.2. Non ignora il Collegio che, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 5, n.
36080 del 27/03/2015, Rv. 264863), in tema di indagini genetiche, gli esiti
dell’analisi comparativa del DNA possano degradare al ruolo di meri indizi,
suscettibili di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri
elementi probatori, ma ciò è stato affermato in presenza di repertazioni e
analisi svolte in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli
scientifici internazionali in materia, aspetti che nel caso di specie non
risultano neppure dedotti dalla parte che, invece, ha fatto richiesta di
giudizio abbreviato “secco”, rinunciando così implicitamente ad introdurre
qualsiasi elemento al riguardo.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla

la sua refertazione, la sua analisi, e ha indicato l’assenza di spiegazioni

luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in C 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso, il 16.3.2018 .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA