Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16806 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16806 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZOLINO FERDINANDO N. IL 23/12/1955
COZZOLINO DIMITRI N. IL 03/03/1987
avverso la sentenza n. 9706/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 24/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
COZZOLINO FERDINANDO e COZZOLINO DIMITRI erano condannati alla pena di
giustizia per il furto aggravato di un orologio e di un pacchetto contenente
diamanti sciolti, commesso all’interno di una gioielleria, con l’aggravante del
mezzo fraudolento;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
degli imputati, avv. Sabino Antonino Sarno, con atto affidato a tre motivi:

dell’aggravante del mezzo fraudolento, rappresentata secondo i giudici di merito
dalla millanteria di un rapporto di parentela con il presidente della società di
calcio “Napoli”, poiché non risultante dal testo lessicale del capo di imputazione e
non rinvenendosi alcuna seria insidia in detta millanteria;
b) vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi probatori,
poiché il giudice d’appello ha male interpretato alcuni elementi probatori (la
telefonata al rivenditore; l’elencazione di telefonini ed orologi rinvenuti sulla
persona dell’imputato COZZOLINO FERDINANDO) ed ha trascurato le vistose
contraddizioni dei testimoni, la irragionevolezza di un comportamento
incautamente e stupidamente doloso, rappresentato dal ripresentarsi a distanza
di pochi giorni nel luogo del presunto furto e l’immediatezza delle ammissioni di
colpevolezza di COZZOLINO DIMITRI, che comunque scagionavano il padre;
c)

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di

bilanciamento delle attenuanti generiche, in termini di mera equivalenza per
COZZOLINO FERDINANDO;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza, perché:
a) la sussistenza dell’aggravante è ampiamente motivata dalla Corte territoriale,
richiamando l’azione diversiva (descritta nel capo di imputazione) di COZZOLINO
DIMITRI, che indusse la persona offesa ad allontanarsi dalla scrivania ove erano
esposti i beni poi sottratti dal complice COZZOLINO FERDINANDO;
b) la seconda doglianza attiene alla valutazione delle prove e non a passaggi
motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in sede di legittimità, giacchè
finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le
diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di
cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle
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a) violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione all’affermazione

fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto
documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e,
tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è
l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti
indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo
del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole
della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez.
6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);

FERDINANDO è stato congruamente motivato in considerazione della negativa
personalità dell’imputato, desumibile dai precedenti penali, oltre che su elementi
di carattere oggettivo (la gravità dei fatti e del danno, l’intensità del dolo
emergente dalla preordinazione e sincronizzazione delle condotte) ove si
consideri che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun
ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016
lier estensore

Il presidente

c) il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche per COZZOLINO

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