Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16806 del 13/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16806 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TUSCU MIHAI nato il 29/02/1976

avverso la sentenza del 24/10/2017 del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 13/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano applicava all’imputato la pena concordata per il reato di
rapina aggravata

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Come la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis
Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, ovvero implicitamente di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti e di quelli negativi, ovvero che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod.
proc.pen. (Cass. Sez.

4, n. 34494 13/07/2006; Cass. sez. 1, n. 3980\94

Magliulo, rv 199479).
In particolare, il giudizio sintetico sulla congruità della pena

offerto nella

sentenza impugnata offre un sostegno motivazionale coerente con i parametri di
legge tenuto conto della particolare natura del rito che vede il giudice procedere
ad una ratifica ad un accordo tra le parti che comporta una rinuncia allo
sviluppo del processo con le forme ordinarie, con conseguente riduzione degli
oneri motivazionali che si ritengono assolti anche attraverso il ricorso a formule
sintetiche.
Sotto altro profilo, si rileva che la adesione a tale accordo, nella misura in cui la
pena proposto sia legale, elide l’interesse della parte al ricorso per cassazione
che deve, anche in relazione a tale aspetto, essere dichiarato inammissibile.
Invero, l’interesse ad impugnare richiamato dall’art. 568 cod. proc.pen., comma
4 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione,
deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da
impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più
vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

2

fatto ed alla definizione del trattamento sanzionatorio.

Dunque sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia
derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio
possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto,
ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep.
29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2, n. 15715 del
28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1, n. 47496 del 17.10.2003, dep.
11.12.2003, nonché numerose altre analoghe). In altre parole, l’interesse ad
impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza

conseguire – dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato – un
concreto vantaggio (Cass. Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Rv. 257066).
Nel caso di specie non si rinviene l’interesse del ricorrente che si duole della
motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiannento.
Infine si ribadisce che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
legittimità la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte
in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Cass. sez. 6 n.
45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Cass., sez. 4 n. 10692 del
11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394).
1.2. Nel caso di specie, tenuto conto delle indicate linee ermeneutiche, non si
rileva alcun vizio del provvedimento impugnato né in ordine alla qualificazione
giuridica del fatto, né in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

2,Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che
si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 marzo 2018

L’estensore

tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a

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