Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16806 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16806 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUSINI DIEGO N. IL 23/12/1975
2) BORDONARO RAMONA N. IL 16/09/1983
avverso la sentenza n. 2170/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

BUSINI Diego e BORDONARO Ramona, ricorrendo, con separati atti (i cui
contenuti sono perfettamente sovrapponibili) per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamentano:
§1) Vizio ex art. 606 I A comma lett. e) c.p.p. perché la Corte territoriale,
non ha dato adeguata ed idonea motivazione in ordine alla affermazione
della penale responsabilità, essendosi limitata a confermare la decisione di
primo grado, illustrando e descrivendo le modalità di svolgimento del
fatto, ponendo in evidenza la mancanza dì partecipazione al fatto,
dovendosi ritenere irrilevante la circostanza di avere adoperato espressioni
di incitamento verso gli autori del fatto.
sono
I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente,
manifestamente infondati
Va in primo luogo premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non
concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di
merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato
risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento.
Passando alla disamina dei ricorsi, si rileva che le doglianze attengono ad
aspetti di merito della decisione e non contengono censure specifiche
riconducibili a vizi della motivazione che devono essere desumili dal testo
della medesima. Si rileva inoltre che i ricorsi in esame esulano del tutto
dal contenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto di
genericità, dovendosi ribadire che:
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnata” [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 2449571
e che: “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la
mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste
a fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851
Ced Cass., rv. 246980].
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e i ricorrenti devono
essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella
condotta del ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte
Cost. 13.6.2000 n. 1861

MOTIVI DELLA DECISIONE

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso i ti ma il 4.12.2012

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