Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16805 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16805 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUADAGNO ANTONIO N. IL 20/05/1955
avverso la sentenza n. 12591/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 24/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
GUADAGNO ANTONIO è stato condannato alla pena di giustizia per due reati di
cui all’art. 624-bis cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Mario Bruno, deducendo la violazione dell’articolo 550 cod.

ministero, senza celebrarsi l’udienza preliminare, benché le fattispecie contestate
non rientrassero tra quelle per le quali il codice di rito consente tale modalità di
citazione a giudizio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto
questa Corte ha più volte affermato che l’instaurazione del giudizio con citazione
diretta in ordine al delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
non determina alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale, in
quanto la mancata inserzione – nell’ambito della disciplina processuale di cui
all’art. 550 cod. proc. pen. – della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua
introduzione successiva all’entrata in vigore del vigente codice di rito e,
susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento
normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto
di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 cod. pen. – contemplato dall’art. 550,
comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. – e il delitto di furto in abitazione
risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei
anni (Sez. 5, n. 22256 del 12/04/2011 – dep. 03/06/2011, Castriota, Rv.
250577; Sez. 6, n. 29815 del 24/04/2012, Levakovic, Rv. 253173);
– che in conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

P. Q. M.

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proc. pen., poiché l’imputato è stato direttamente citato a giudizio dal pubblico

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016
Il presidente

Il consigliere estensore

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