Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16805 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 16805 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti neil’interesse di:
1) MARONI Robe;to, nato a Lecco il 31/08/1969
2) LASCO Amedeo, nato a Milano il 08/02/1973
3) SPERIA Gennaro, nato a Napoli il 14/01/1972
4) CANTU’ Alberto, nato a Lecco il 29/03/1982
5) LOCATELLI Gianluca, nato a Carvico 02/02/1970

avverso la sentenza emessa il 24/10/2067 dalla Corte d’Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo: l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata quanto alla posizione MARONI; l’annullamento senza rinvio,
limitatamente al trattamento sanzionatorio, quanto alla posizione CANTU’; la
declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi i difensori degli imputati MARONI (avv. Tiziana Bettega), CANTU’ e LOCATELLI
(avv. Paolo Camporini), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi
ricorsi
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/10/2016, la Corte d’Appello di Milano ha riformato
parzialmente la sentenza emessa da! Tribunale di Milano il 18/07/2013, con la

Data Udienza: 20/02/2018

quale – per quanto qui specificamente interessa – MARONI Roberto, LASCO
Amedeo, SPERIA Gennaro, CANTU’ Alberto e LOCATELLI Gianluca erano stati
condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (truffe in danno di istituti
di credito) loro ascritto al capo 1 (il MARONI in qualità di promotore e
organizzatore, gli altri quali partecipi), nonché di una serie di reati-fine di truffa
aggravata in danno di istituti di credito (in particolare, quanto al MARONI, dei reati
di cui ai capi da 2 a 21 compresi; quanto al LASCO, ai capi 2, 4 e 6; quanto allo

12 15 e 17). Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento dei danni in
favore della parte civile costituita UNICREDIT s.p.a.
La Corte d’Appello, preso atto della esclusione della recidiva contestata al
MARONI, al LASCO e allo SPERIA, ha dichiarato non doversi procedere in ordine a
tutti i reati-fine (ad eccezione del capo 12), rideterminando conseguentemente il
trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.
2. Ricorre per cassazione il difensore del MARONI, deducendo:
2. Violazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla nullità della
notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso lo studio del difensore
di fiducia (ma non nelle mani di quest’ultimo), nonostante il MARONI avesse
comunicato la “elezione” di domicilio presso la propria abitazione, con
raccomandata pervenuta al Tribunale di Milano in data 12/10/2011.
Si reitera l’eccezione già formulata in appello, censurando la motivazione
addotta dal Tribunale, ed avallata dalla Corte d’Appello, secondo cui non vi era
prova che la raccomandata fosse pervenuta all’ufficio G.u.p. del Tribunale in data
anteriore a quella della emissione del decreto che dispone il giudizio (20/07/2011).
Il difensore ripropone altresì l’analoga doglianza concernente la nullità della
notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (essendo stata ignorata
la elezione di domicilio formulata dal MARONI all’atto della scarcerazione),
censurando la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto tardiva
l’eccezione, perché proposta solo in sede di discussione in appello.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità di
un’associazione per delinquere, e alla partecipazione a tale sodalizio del MARONI.
Si censura la motivazione della Corte d’Appello che, aderendo a quella del
giudice di primo grado, aveva eluso la doglianza di fondo relativa all’aver desunto
la sussistenza del reato associativo dalla pluralità degli episodi di truffa contestati.
Si contesta altresì che, dall’interrogatorio del MARONI, potesse evincersi la
sussistenza di un accordo con il coiniputato BARI volto ad ottenere una serie
indeterminata di finanziamenti.

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SPERIA, ai capi 4 e 5; quanto al CANTU’ e al LOCATELLI, ai capi 2, 3, 4, 10, 11,

2.3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al
principio di correlazione tra accusa e sentenza, ad avviso della difesa violato dalla
Corte d’Appello per aver ritenuto il MARONI responsabile del reato associativo in
relazione a condotte (canalizzazione dei mutuatari verso la banca, assemblaggio
della documentazione falsa, inoltro in banca delle pratiche, partecipazione ai rogiti)
diversa da quella contestata (verifica della posizione dei potenziali clienti,
assemblaggio della documentazione da altri predisposta per l’inoltro in banca)
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata

motivazione, non avendo la Corte d’Appello chiarito le ragioni per cui
l’atteggiamento collaborativo del MARONI era stato ritenuto subvalente rispetto
ad altri elementi ritenuti decisivi.
3. Ricorre per cassazione personalmente il LASCO, contestando la ritenuta
sua appartenenza al sodalizio per tutto il periodo contestato, e deducendo carenza
di motivazione in ordine a quanto dedotto nei motivi di appello in ordine all’assenza
di qualsiasi suo contributo all’associazione dopo l’aprile 2008.
4.

Ricorre 7er cassazione lo SPERIA, a mezzo del proprio difensore,

deducendo:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
appartenenza del ricorrente al reato associativo.
Si contesta l’automatismo con cui anche la Corte d’Appello aveva affermato
la penale responsabilità per tale reato unicamente in base alla occasionale e
marginale partecipazione dello SPERIA a due sole truffe, tra l’altro relative allo
stesso immobile e perpetrate nell’arco di soli due mesi. Si evidenzia, sul punto,
che lo SPERIA non aveva avuto alcun ruolo nell’organizzazione o falsificazione dei
documenti ecc., che il conto corrente era a lui intestato solo fittiziamente, che
neppure aveva partecipato alla seconda stipula, e che per altri imputati, cui erano
state attribuite analoghe funzioni di “teste di legno” era stata esclusa l’imputazione
associativa.
4.2. Omessa motivazione e violazione di legge con riferimento alla omessa
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quanto al reato
associativo.
Si lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive basate sul fatto che il
contributo dello SPERIA al sodalizio era cessato al giugno 2008.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
S lamenta la mancata considerazione degli elementi addotti dalla difesa
(dichiarazioni sostanzialmente confessorie, condotta marginale e limitata nel
tempo, ecc.).

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concessione delle attenuanti generiche. Si censura il carattere apodittico della

5.

Ricorre per cassazione il CANTU’, a mezzo del proprio difensore,

deducendo:
5.1. Violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria della prescrizione
anche per il reato di cui al capo 12.
Si deduce che alle udienze del 16/11/2012 (in realtà 16/11/2011) e del
11/07/2013, richiamate dalla Corte d’Appello per escludere l’estinzione del
predetto reato, l’adesione all’astensione era stata dichiarata dai difensori di altri
imputati: sicchè l’effetto sospensivo della prescrizione, correlato al rinvio, doveva

quanto alla prima udienza, anche dalla necessità di rinnovare una notifica ad un
coimputato, e il prevalere di tale esigenza doveva far escludere la sospensione
della prescrizione. In tale prospettiva, il termine prescrizionale doveva ritenersi
decorso al 09/09/2016, e quindi prima della emissione della sentenza d’appello.
5.2. Vizio di motivazione anche per travisamento delle prove, in relazione al
capo 1.
Si censura la motivazione della Corte d’Appello, che non aveva colto la
distinzione con la diversa ipotesi del concorso di persone (del resto, le truffe erano
state contestate ai sensi dell’art. 110 cod. pen.), né il fatto che gli illeciti erano
stati perpetrati non al momento delle compravendite immobiliari, ma al momento
delle parallele operazioni di finanziamento, cui il mediatore immobiliare (quale il
CANTU’) era estraneo, Si deduce inoltre il fatto che il ricorrente non conosceva i
presunti sodali, tranne il MARONI, né aveva presenziato agli atti notarili come
riferito dall’operante, né aveva svolto compiti diversi rispetto al suo lavoro di
agente immobiliare (come confermato dai testi escussi). Si lamenta altresì
l’indebita commistione con la posizione dell’altro imputato LOCATELLI, che aveva
curato le compravendite relative a numerosi capi di imputazione (come
comprovato dagli atti inseriti in copia nel ricorso).
5.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
Si lamenta la disparità di trattamento rispetto agli altri imputati che avevano
definito la propria posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
6. Ricorre per cassazione il LOCATELLI, deducendo:
6.1. Contraddittorietà tra motivazione e atti processuali. Si lamenta che
l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui il LOCATELLI, presenziando ai
rogiti, doveva necessariamente essersi reso conto delle discrasie tra valore degli
immobili e mutui erogati, risultava smentita dalla deposizione del notaio BARONE,
il quale aveva chiarito che la presenza del LOCATELLI e degli altri mediatori
immobiliari si aveva al momento dell’atto di vendita, ma non al momento del

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ritenersi non op;mnibile al ricorrente. Inoltre, il rinvio era stato determinato,

perfezionamento del mutuo (in relazione al quale nessuno degli altri testi aveva
parlato della presenza del LOCAFELLI)
6.2. Contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui aveva
valorizzato il fatto che, tranne in due casi, le difese del CANTU’ e del LOCATELLI
non avevano prodotto le proposte “autentiche”, contenenti cioè l’effettivo minor
valore dell’immobile compravenduto. Al riguardo, il difensore evidenzia che erano
state in realtà prodotte altre due proposte di acquisto relative ad altrettanti capi
di imputazione, e che per il resto il LOCATELLI aveva obbligo di conservare la

6.3. Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata ritenuta
l’estraneità al sodalizio degli imputati che avevano deliberatamente falsificato le
perizie, e l’intraneità del LOCATELLI che aveva tenuto una condotta lecita quale
mediatore immobiliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ opportuno evidenziare, preliminarmente, che – come già accennato in
precedenza – la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato non doversi procedere,
per intervenuta prescrizione, in ordine a tutti i reati contestati agli odierni
ricorrenti, ad eccezione del reato associativo di cui al capo 1 e del reato di truffa
di cui al capo 12 (contestato ai soli MARONI, CANTU’ e LOCATELLI), consumatosi
in data 09/03/2009.
A tale ultimo riguardo, la Corte territoriale (cfr. pag. 32) ha ritenuto che il
termine massimo di sette anni e sei mesi non fosse ancora decorso, alla data della
decisione in appello (24/10/2016), dovendosi tener conto del periodo di
sospensione della prescrizione conseguente ai rinvii disposti nel corso del giudizio
di primo grado alle udienze del 16/11/2011 (erroneamente indicata in sentenza
con il riferimento all’anno 2012) e del 11/07/2013 a causa dell’adesione dei
difensori all’astensione indetta dagli organismi di categoria. Si tratta di un periodo
di complessivi 9S giorni (91 giorni dal 16/11/2011 al 15/02/2012; 7 giorni dal
11/07/2013 al 18/07/2013),
Deve peraltro osservarsi che, sul punto, risulta fondata l’eccezione proposta
dalla difesa CANTU’ (cfr. supra, § 5.1.) limitatamente al rinvio disposto in data
16/11/2011: emerge infatti, dal verbale allegato al ricorso proposto dal predetto
imputato, che in tale occasione il Tribunale, dopo aver dato atto dell’adesione
all’astensione da parte di alcuni difensori, dispose il rinnovo della notifica dell’atto
introduttivo del giudizio all’imputato MARENZI, rinviando la causa, per il rinnovo
dell’incombente, al 15/02/2012.

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documentazione contabile imposta dalla legge, e non quella accessoria.

L’esistenza di un siffatto ulteriore motivo di differimento assume valenza
dirimente ai fini che qui interessano, in quanto, come recentemente affermato da
questa stessa Sezione in una fattispecie identica, «la predominante valenza di
quest’ultima causa di differimento preclude l’operatività del disposto dell’art. 159
cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione per detto
periodo» (Sez. 2, n. 31523 del 15/03/2017, Di Carlo).
L’eccezione risulta invece infondata quanto al secondo periodo, che per il
ricorrente dovrebbe computarsi, ai fini della sospensione della prescrizione, solo

sostenuta anche per il primo rinvio, ma ovviamente superata da quanto poc’anzi
osservato – non può essere condivisa, avendo questa Corte ripetutamente chiarito
che «la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del
medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al
differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano
sollecitato (se praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi
riferibili» (Sez. Fer., m 49132 del 26/07/2013, De Seriis, Rv. 257649; in senso
analogo, cfr. Sez. Fer., n. 34896 del 11/09/2007, Laganà, Rv. 237586). Dai verbali
allegati al ricorso non risulta che la difesa del CANTU’ abbia assunto alcuna
iniziativa in tal senso, con la conseguente infondatezza, in parte qua, del motivo
di ricorso.
Tutto ciò impone di computare, ai fini della sospensione della prescrizione del
delitto di truffa ci cui al capo 12), il solo periodo di 7 giorni relativo al secondo
rinvio, con conseguente spostamento del termine massimo dal 09/09/16 al
16/09/2016: la prescrizione è quindi maturata ben prima dell’emissione della
sentenza d’appello (24/10/2016), e – in forza dell’effetto estensivo
dell’impugnazione di cui all’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. – può essere
rilevata anche in favore dei coimputati MARONI e LOCATELLI, non impugnanti sul
punto, trattandosi appunto di causa estintiva maturata prima del giudicato di
colpevolezza (cfr. Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti).
La sentenza impugnata deve perciò essere sul punto annullata senza rinvio,
con conseguente eliminazione del trattamento sanzionatorio relativo al capo 12 (e
con la conferma delle statuizioni civili, come meglio si preciserà trattando la
posizione dei tre predetti ricorrenti).
2. Passando all’esame dei singoli ricorsi, ed iniziando dalla posizione del
MARONI, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente
infondato, ed in parte privo dei necessari requisiti di specificità.
2.1. Manifestamente infondate, anzitutto, sono le questioni dedotte in tema
di nullità delle notificazioni.

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nei confronti degli imputati i cui difensori avevano aderito all’astensione. La tesi –

2.1.1. Come già accennato, la difesa del MARONI ha in primo luogo censurato
la decisione della Corte d’Appello di rigettare – aderendo alla conforme statuizione
adottata dal giudice di primo grado – l’eccezione di nullità della notifica al MARONI
del decreto che dispone il giudizio, sollevata dalla difesa all’udienza del
21/06/2012: eccezione motivata dal fatto che la notifica era stata eseguita presso
lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato dal MARONI
con raccomandata spedita il 05/07/2011 e ricevuta dall’Ufficio corrispondenza del
Tribunale in data 12/07/2011, prima quindi dell’emissione del decreto introduttivo

esaminato da questa Corte in considerazione della natura processuale
dell’eccezione proposta).
Al riguardo, va anzitutto chiarito che – a differenza di quanto sostenuto dalla
difesa del ricorrente in ordine alla natura assoluta ed insanabile del vizio dedotto
– la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell’affermare che
«la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio
presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di
ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente
eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte
dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore»
(Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431; in senso analogo, tra le
altre, cfr. Sez. 1, n. 17123 dei 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613).
L’eccezione risulta peraltro manifestamente infondata, risultando decisivo ed
assorbente – rispetto alle considerazioni svolte dal Tribunale, e recepite dalla Corte
d’Appello, in ordine alla mancata dimostrazione del tempestivo inoltro della
raccomandata all’ufficio del G.u.p. procedente (cfr. pag. 33 della sentenza
impugnata) – il fatto che la raccomandata in questione, allegata in copia al ricorso,
non contiene una valida comunicazione del mutamento del domicilio
precedentemente eletto.
Questa Corte ha infatti chiarito, per un verso, che «non è valida, a norma
dell’art. 162, comma •primo, cod. proc. pen., l’elezione di domicilio effettuata
dall’imputato attraverso una dichiarazione trasmessa per posta in cancelleria, che
risulti priva della prescritta autenticazione della sottoscrizione» (Sez. 6, n. 2421
del 05/11/2009, dep. 2010, Fontana, Rv. 245652). Per altro verso, si è affermato
che «non è valido il mutamento del precedente domicilio, eletto o dichiarato
dall’imputato, con dichiarazione resa contestualmente alla nomina del difensore di
fiducia e da questo ritualmente autenticata e depositata in cancelleria, atteso che
l’elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi
esclusivamente secondo le modalità indicate nell’art. 162 cod. proc. pen.» (Sez.
3, n. 42971 del 07/07/2015, Dieng (o Dlnge), Rv. 265390).

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del giudizio avvenuta il 20/07/2011 (cfr. il verbale di udienza del 21/06/2012,

In tale ottica interpretativa, che si condivide e qui si intende ribadire, la
raccomandata indirizzata dal MAR.ONI al G.u.p. procedente, allegata in copia al
ricorso, risulta del tutto inidonea ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 162 cod.
proc. pen., trattandosi da un lato di una “Nomina del difensore di fiducia”
(contenente, nella ultime righe, anche la elezione di domicilio presso l’abitazione)
e, dall’altro, di un atto sottoscritto dal solo imputato, privo di qualsiasi forma di
autenticazione. È poi appena il caso di precisare che la correttezza delle risposte
all’eccezione difensiva non può che essere apprezzata, in questa sede, con

successivamente devoluto in appello (ovvero alla omessa valutazione del
mutamento operato dal MARONI con la predetta raccomandata: cfr. pag. 23 della
sentenza impugnata).
2.1.2. Manifestamente infondata è anche l’ulteriore questione prospettata,
concernente la nullità della notifica al MARONI dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare, eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario, anziché presso il
luogo indicato dall’imputato all’atto della scarcerazione.
Risulta invero del tutto condivisibile, e di rilievo assorbente, quanto osservato
dalla Corte d’Appello in ordine alla tardività dell’eccezione (proposta solo in sede
di discussione orale in appello, e dunque oltre il termine individuato dall’art. 180
cod. proc. pen.), attesa la natura intermedia della nullità derivante dalla notifica
al difensore di fiducia anziché al domicilio dichiarato o eletto dall’imputato (natura
ribadita, da ultimo, da Sez U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppí, Rv. 271771, in
tema di notifica mediante consegna al difensore ex art. 157, comma 8-bis, cod.
proc. pen.). Né può in alcun modo condividersi l’assunto difensivo secondo cui la
notifica in questione — materialmente eseguita nelle mani di un collega di studia
del domiciliatario avv. Luisa Rusconi (cfr. la relata allegata al ricorso) – dovrebbe
essere assimilata ad una omessa notifica, in quanto il predetto domiciliatario ha
mantenuto la propria qualifica di difensore di fiducia fino alla sentenza d’appello
(presenziando, tra l’altro, alla lettura della sentenza di primo grado: cfr. le
intestazioni delle pronunce di primo e secondo grado), ed anzi era stato
confermato dal MARONI, in tale veste, anche prima della conclusione dell’udienza
preliminare, attraverso la già citata raccomandata del 05/07/2017 con cui il
ricorrente aveva indicato come propri difensori di fiducia lo stesso avv. Rusconi,
oltre all’avv. Bettega (nomina da ritenersi rituale anche in assenza di
autenticazione, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità:
cfr. da ultimo Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv. 271729).
2.2. Manifestamente infondato, ed in parte generico, è il motivo di ricorso con
cui si contesta la configurabilità dell’associazione per delinquere di cui al capo 1, e
comunque la partecipazione del MARONI ai predetto sodalizio.

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esclusivo riferimento a quanto prospettato dalla difesa al Tribunale procedente e

Nel censurare la motivazione al riguardo, lamentando una sorta di automatica
trasposizione in chiave associativa di elementi utili, al più, per configurare un
concorso di persone nei vari delitti di truffa, il ricorrente palesa un confronto privo
della necessaria specificità con le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello, la
quale ha ampiamente riportato il percorso motivazionale svolto dal Tribunale (cfr.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri, secondo cui, in presenza di una
“doppia conforme”, il contenuto della sentenza d’appello si salda con quella di
primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando

omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi
logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento della decisione).
Lungi dal limitarsi a richiamare gli elementi comprovanti i singoli reati-fine, la
sentenza impugnata ha per un verso posto in evidenza (pag. 3 ss.) i tratti di un
sodalizio stabilmente dedito alla commissione di truffe in danno di istituti di
credito, attraverso la ricetta di immobili di scarso valore, artatamente aumentato
attraverso perizie compiacenti, al fine di ottenere finanziamenti o mutui ipotecari
per importi sensibilmente maggiori rispetto al reale valore del bene. La Corte ha
in particolare richiamato l’apposito reclutamento, a tali fini, di soggetti con funzioni
di “teste di legno” cui veniva attribuita una “apparenza di affidabilità”, attraverso
una falsa documentazione reddituale, al fine di rendere possibile l’intestazione in
loro favore – avvalendosi sempre degli stessi intermediari del ramo immobiliare dei contratti di acquisto e di mutuo, quasi sempre di durata trentennale: dopo
l’erogazione e il pagamento delle prime rate, i soggetti formalmente intestatari si
rendevano irreperibili o comunque risultavano aver perso il posto di lavoro,
sottraendosi cos all’obbligo di saldare le rate successive. È stata in sostanza
individuata un’organizzazione strutturata in modo verticistico, connotata da una
precisa ripartizione di ruoli rivestiti da soggetti che, in larga parte, hanno definito
la propria posizione – quali promotori o organizzatori, o quali semplici partecipi ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (cfr. i riferimenti a tali esiti processuali,
contenuti in nota alle pagg. 3 ss. della sentenza impugnata).
Per altro verso, la Corte d’Appello ha diffusamente illustrato (pag. 5 ss., 34
ss.) il ruolo apicale, definito «di regia e direzione burocratica», svolto dal MARONI,
mediatore creditizio legato da un rapporto convenzionale stabile con Unicredit Banca per la Casa (rapporto risolto da quest’ultima all’emersione delle criticità nei
mutui). In tale veste, egli aveva canalizzato verso l’istituto di credito i possibili
mutuatari, dopo averne verificato la posizione economica (scartando possibili
posizioni “a rischio”) ed aver assemblato la documentazione (anche totalmente
falsa) predisposta dagli altri associati: il MARONI aveva così reso possibile l’avvio

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i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri

e la rapida istruzione (proprio per l’apparente assenza di criticità e l’importo non
ingentissimo richiesto) di pratiche di mutuo ipotecario in favore di soggetti in realtà
privi dei necessari requisiti, per l’acquisto di immobili sovrastimati e inidonei a
garantire il credito erogato o di cui si era richiesta l’erogazione. Per lo svolgimento
di tale attività, il MARONI si era costantemente avvalso dell’apporto di alcuni
soggetti individuati come compartecipi, operanti nel settore immobiliare (tra cui
LASCO Amedeo, CANTU’ e LOCATELLI), ovvero svolgenti la funzione di fittizi datori
di lavoro (BARI, TONARELLI), ovvero ancora svolgenti la propria attività

i giudici di merito sono pervenuti valorizzando non solo le deposizioni degli
operanti e la copiosa documentazione concernente le varie pratiche di mutuo e di
acquisto immobiliare, rinvenuta anche presso l’agenzia lecchese di
intermediazione creditizia di cui il MARONI era titolare, ma anche le ampie
dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente nel corso del proprio interrogatorio.
Dichiarazioni valorizzate dalla Corte territoriale, tra l’altro, per escludere la
plausibilità della tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di singoli accordi
criminosi (cfr. pag. 35, cui si rimanda anche per il rilievo conferito alla confessione
del MARONI quanto alla falsificazione dei documenti relativi alla truffa di cui al
capo 12, anch’essa estinta per intervenuta prescrizione: cfr. supra, § 1).
A fronte di tale univoco quadro ricostruttivo, che ha posto le basi per una
“doppia conforme” di condanna, la difesa del MARONI si è limitata a contestare in
modo del tutto generico il percorso argomentativo dei giudici di merito quanto alla
sussistenza del reato associativo, e a proporre un’interpretazione alternativa – il
cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede – delle dichiarazioni
rese dal MARONI quanto alla genesi dell’attività illecita ed ai rapporti intrattenuti,
in quella fase, con l’altro promotore e organizzatore BARI (il quale gli aveva
apertamente chiarito di poter disporre di soggetti prestanome: cfr. pag. 35 della
sentenza, in nota). Deve quindi concludersi per l’inammissibilità del motivo di
ricorso.
2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con cui la difesa
lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo
il MARONI stato condannato per aver “canalizzato” la clientela verso la banca,
condotta non contestata all’interno del capo 1 a lui ascritto, nel quale si fa
riferimento alla sola verifica della posizione dei potenziali clienti e all’assemblaggio
della documentazione, da altri predisposta, per il successivo inoltro alla banca.
Al riguardo, deve anzitutto richiamarsi il consolidato insegnamento
giurisprudenziale secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra
l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto
accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di

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nell’ambito dell’istituto di credito erogante (TOMASELLO, BISCI). A tali conclusioni

incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della
difesa» (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946). La
sussistenza della dedotta violazione dei diritti difensivi deve peraltro essere
radicalmente esclusa, non solo perché l’attività di “canalizzazione dei clienti in
banca” non presenta, all’evidenza, alcun problema di eterogeneità o
incompatibilità sostanziale con le condotte menzionate dalla difesa, ma anche, ed
anzi soprattutto, perché dalla lettura del capo di imputazione emerge che il
MARONI è stato tratto a giudizio, anzitutto, proprio per la sua attività di

al quale venivano presentate la maggior parte delle richieste di mutuo ipotecario
e tramite con il cliente richiedente». È proprio in questo far da tramite che si
sostanzia la fondamentale attività svolta dal MARONI, sinteticamente definita in
sentenza con la locuzione contestata dalla difesa: ed è solo nella seconda parte
del capo di accusa che compaiono le condotte, chiaramente accessorie a quella
appena menzionata, di verifica delle posizioni dei clienti e di assemblaggio della
documentazione.
2.4. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per il motivo di ricorso
concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Al riguardo, la Corte d’Appello ha preso in considerazione il comportamento
parzialmente collaborativo del MARONI, ma lo ha ritenuto subvalente rispetto al
ruolo verticistico rivestito nel contesto associativo, alla reiterazione delle condotte
per un ampio arco temporale, ai danni cagionati alla persona offesa, alla
personalità desunta dalla sussistenza di due condanne definitive per
appropriazione indebita aggravata.
Trattasi di motivazione del tutto immune da censure deducibili in questa sede,
avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui non è necessario che il giudice
di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,
prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri
da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6,
n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Prive di fondamento appaiono
quindi le deduzioni difensive circa la pretesa apoditticità della motivazione.
2.5. Per le ragioni precedentemente evidenziate (cfr. supra,§ 1), la sentenza
della Corte territoriale deve essere annullata senza rinvio, quanto alla posizione
del MARONI, limitatamente alla condanna per il capo 12) della rubrica:
annullamento peraltro da limitare agli effetti penali, avuto riguardo alla piena
confessione degli addebiti resa dal MARONI in ordine al predetto episodio (cfr. pag.
35 della sentenza impugnata), che impone la conferma delle statuizioni civili. Da

11

«intermediario cenvenzionato dell’Unícredit Banca per la Casa, istituto di credito

ciò consegue l’eliminazione del relativo trattamento sanzionatorio (determinato in
mesi due di reclusione a titolo di aumento per la continuazione: cfr. pag. 37 della
sentenza), e la rideterminazione della pena complessiva in anni tre, mesi sei di
reclusione.
3. Inammissibile, perché privo dei necessari requisiti di specificità, è il ricorso
presentato dal LASCO, che, nel prospettare un suo limitato coinvolgimento anche
sul piano temporale, ha peraltro totalmente omesso di confrontarsi con la diffusa
motivazione della sentenza impugnata, la quale – anche in questo caso

ss.) – ha posto in evidenza le plurime attività svolte dal ricorrente in funzione degli
scopi perseguiti dal sodalizio: la formale conduzione (insieme a COMISSO Matteo)
dell’agenzia immobiliare in realtà riconducibile al pluripregiudicato PANGALLO
Giuseppe, di cui eseguiva le direttive; il reperimento della documentazione utile
all’avvio delle pratiche; la cessione delle proprie quote della predetta agenzia, a
titolo gratuito, a soggetti emersi quali prestanome; l’apertura di un conto corrente
a nome del BARI, sul quale erano confluiti i finanziamenti della truffa di cui al capo
11; la messa a disposizione del BARI del carnet di assegni, firmato in bianco,
relativi al predetto conto.
Il mancato confronto con i predetti passaggi argomentativi appare assorbente
ed impone di applicare, nella fattispecie in esame, il consolidato indirizzo secondo
cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi
generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì
quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento
dei provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.

255568).
Dalla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna
del LASCO al pagamento delle spese processuali e al versamento della somrri di
Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
4. Per ciò che riguarda la posizione dello SPERIA, il primo motivo è infondato.
Deve invero osservarsi che la Corte territoriale, nel confermare (cfr. pag. 44)
la decisione di primo grado in relazione alla penale responsabilità del ricorrente
per la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1), oltre che per i reati-line
contestati, ha tenuto in espressa considerazione il periodo alquanto breve (c rca
due mesi: aprile-giugno

2008) di

coinvolgimento dello

SPERIA, consistito

nell’essere apparso quale fittizio acquirente dell’immobile di cui al capo 4), e poi
come fittizio venditore di una porzione

del medesimo immobile ad altro

prestanome (capo 5).
Peraltro, la Corte d’Appello ha richiamato e ritenuto applicabile
l’insegnamento giurisprudenziale secondo

C1,1

non rileva che il contributo all’attività

richiamando le considerazioni svolte dal giudice di primo grado (pag. 11 ss. e 37

associativa si sia protratto per un breve arco temporale, ed ha valorizzato inquadrando la condotta del ricorrente in chiave associativa, e non sul piano del
mero concorso di persone – il fatto che lo SPERIA aveva, nelle due occasioni citate,
acceso altrettanti conti bancari presso due diversi istituti di credito, rendendo così
possibili le due diverse operazioni truffaldine gravanti sul medesimo immobile e
provvedendo, tra l’altro, ad effettuare i bonifici in favore dei correi.
Si tratta di una motivazione che appare immune dai vizi di legittimità
prospettati nel primo motivo di ricorso, da ritenersi perciò infondato.

la stessa Corte territoriale a circoscrivere il contributo associativo nell’arco
temporale indicato: ciò impone di ritenere interamente decorso il termine
prescrizionale di sette anni e sei mesi, con conseguente annullamento senza rinvio,
agli effetti penali, della sentenza emessa nei confronti dello SPERIA (essendo
pacifico e non contestato il suo coinvolgimento nell’intera vicenda a lui ascritta:
cfr. pag. 43 della sentenza impugnata).
5. In relazione alla posizione del CANTU’, ritiene il Collegio che – fermo quanto
già osservato in relazione al capo 12) (cfr. supra,§ 1) – gli ulteriori motivi di ricorpo
siano manifestamente infondati.
5.1. Inammissibili, anche perchè in parte prive della necessaria specificità,
sono le doglianze concernenti il reato associativo.

È opportuno richiamare, anzitutto, il consolidato indirizzo interpretativo
secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono dedudbili
censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio
ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali
ad imporre diversa conclusione dei processo; per cui sono inammissibili tut e le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore
o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quell che
sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuir alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diff enti
sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza prob oria
del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0. Rv. 262965;

in

riso

conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte).
In tale ottica interpretativa, che si condivide e qui si intende ribadi la
motivazione della sentenza impugnata (pag. 16 ss.) appare immune da cenPure
utilmente proponibili in questa sede.
La responsabilità del CANTU’ (e, come

si vedrà in seguito, anche del

LOCATELLI) è stata invero ancorata ad una pluralità di risultanze di intuitiva e
convergente valenza indiziante, tra le quali: la circostanza, pacifica, per cui quasi
13

Fondato è invece il secondo ordine di doglianze. Si è visto infatti che è stata

tutti i mutui fraudolentemente ottenuti con l’intermediazione del MARONI erano
riferibili a compravendite immobiliari effettuate con la mediazione di una delle
agenzie riconducibile al CANTU` e al LOCATELLI; l’intrinseca inverosimigliai:Iza
dell’ipotesi per cui il CANTU’, pur collaborando continuativamente con il MARONI e
talora presenziando ai rogiti notarili (come emerso anche da fonti testimoniali), e
pur operando professionalmente nel settore attraverso la predetta agenzia ed atre
strutture riferibili a lui ed al LOCATELLI, non si sarebbe mai accorto delle anomalie
che sistematicamente connotavano gli affari in questione, con particolare

relativi prezzi di vendita indicati, tra le proposte di acquisto sottoscritte dagli
acquirenti, i mutui erogati ed i rogiti notarili stipulati; l’inconsistenza della pred t a
ipotesi anche alla luce del fatto che, in due diverse operazioni truffaldine poste in
essere secondo le consuete modalità (documentazione falsa relativa assemblata e
inoltrata in banca dal MARONI), parte venditrice dell’immobile era stata una
società (la INTERTRADING s.r.I.) anch’essa riferibile al CANTU’ ed al LOCATEL I
(cfr. pag. 17 della sentenza per un quadro riepilogativo delle compartecipazio ni
dei due imputati in varie società operanti nel settore della intermediazione
immobiliare).
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto privo di connotazioni di
illogicità manifesta o contraddittorietà, ed anzi pienamente in linea con il senso
comune: essendo per un verso tutt’altro che illogico ritenere che – per un aspetto
di centrale rilievo nella realizzazione delle condotte truffaldine in danno degli
istituti di credito, quale la creazione di un’apparenza di regolari transazioni
immobiliari (pur se assai distanti, nei prezzo di vendita indicato nel!’ tbp,
dall’importo dei mutui richiesti ed ottenuti) – il MARONI ben difficilmente si sa bbe
sistematicamente affidato a soggetti estranei alle condotte medesime. Altrett r4o
priva di intrinseca illogicità, per altri verso, risulta il rilievo per cui la differ rila
(spesso rilevantissima) tra il prezzo di acquisto dell’immobile e l’importo del m t90
ipotecario, sottoscritto dai clienti dell’agenzia, possa esser stata – in un cont
di normali relazioni commerciali – sistematicamente occultata agli a ehti
immobiliari da parte dei soggetti che si erano affidati alla loro opera professio a.
Le censure difensive risultano inidonee a vulnerare il predetto quadro, Mia
luce dei principi giurisprudenziali richiamati: da un lato perché si propone urla
lettura alternativa e “parcellizzata” delle risultanze acquisite (stando alla qua e, la
condotta illecita dovrebbe identificarsi nella sola stipula dei mutui ipotecari, e nOn
anche in quella degli atti di acquisto immobiliare che tali mutui presupponevanO);
dall’altro, perché non coglie nel segno la massiccia allegazione documentale oOn
cui la difesa del cAN -ru’ ha inteso contestare la ricostruzione accusatoria.

14

riferimento alle discrasie esistenti, quanto al valore effettivo degli immobili ai

A tale ultimo riguardo, va evidenziato che il ricorso appare in parte privo dei
necessari requisiti di autosufficienza (cfr. le deposizioni CAPONE e TOMASELLO,
allegate solo parzialmente), e comunque non in linea con i rigorosi limiti in cui è
possibile dedurre il vizio di travisamento della prova in presenza di una “doppia
conforme” (cfr. sul punto Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.
256837): non potendo evidentemente procedersi, in questa sede, ad una
generalizzata rilettura delle deposizioni testimoniali volta a ricavarne una diversa
e più favorevole interpretazione o ricostruzione dei fatti.

con la predetta produzione documentale, alcun profilo in grado di disarticolare la
ricostruzione accusatoria accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello:
avendo anzi trovato conferma alcuni passaggi motivazionali della sentenza
impugnata, ad. es. con riferimento alla frequentazione – riferita dall’impiegato
dello studio notarile PERDOMELLO – dello studio stesso da parte del CANTU’, tra
l’altro per le pratiche curate dal MARONI; ovvero in relazione aila presenza del
MARONI nell’agenzia del CANTU’, in occasione di appuntamenti presi tra i due
(teste SELMO); ovvero ancora in relazione alla presenza del CANTU’ ai rogiti
notarili (circostanza riferita dalla teste TAGLIAFERRI e tra l’altro non contestata,
nel corso dell’esame testimoniale, dalla difesa del ricorrente). È del resto un
principio incontrcverso, nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, quello
per cui «la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa
esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare
una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro
carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza,
posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa
che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso
probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di
verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro
ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della
motivazione» (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).
5.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso relativo alla
mancata concessione delle attenuanti generiche: motivo imperniato sulla disparità
di trattamento rispetto agli altri coimputati (non solo partecipi, ma anche
promotori), che avevano definito la propria posizione con sentenza di
patteggiamento, anch’essa allegata al ricorso.
Assume rilievo assorbente, al riguardo, l’insegnamento di questa Suprema
Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato
come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato
ai coimputati la cui posizione sia stata definita mediante patteggiamento, perchè
15

È opportuno precisare, comunque, che il ricorrente non ha fatto emergere,

tale rito conduce ad una decisione che si fonda su valutazioni del tutto particolari,
che tengono anche conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di una
forma di definizione del processo alternativa al dibattimento» (Sez. 6, n. 24402
del 12/03/2008, Schifino, Rv. 240356).
5.3. Anche per il CANTU’ deve procedersi, sulla scorta di quanto in precedenza
osservato (cfr. supra, § 1), all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
quanto al capo 12) ai soli effetti penali, avuto riguardo – quanto alla conferma
delle statuizioni civili – alla già richiamata piena confessione resa dal MARONI, ed

dell’agenzia riconducibile al ricorrente e al LOCATELLI (cfr. pag. 63 della sentenza
di primo grado). Va quindi eliminato, in questa sede, il relativo trattamento
sanzionatorio (determinato in mesi due di reclusione a titolo di aumento per la
continuazione: cfr. pag. 43 della sentenza), con conseguente rideterminazione
della pena complessiva in anni due, mesi sei di reclusione.
6. A conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi anche per ciò che riguarda
il ricorso proposto dal LOCATELLI.
6.1. Manifestamente infondato, ed in parte generico, è il primo motivo, con il
quale il ricorrente – allegando a sostegno la deposizione del notaio BARONE censura la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto il LOCATELLI
responsabile del reato associativo in forza della sua presenza alla stipula degli atti
notarili: essendo tale presenza in realtà da collegare solo al momento della
conclusione dei contratti di compravendita, e non anche a quello, successivo, della
stipula dei mutui ipotecari, e non potendo quindi arguirsi, da quella presenza, una
consapevolezza del ricorrente circa !a differenza tra il prezzo delle compravendite
e le somme erogate a titolo di mutuo.
Al riguardo, .Jeve osservarsi che – al di là del fatto che il teste BARONE non
risulta aver escluso la presenza degli agenti immobiliari al momento della stipula
del mutuo (emergendo dalla sua deposizione solo che, dopo il primo atto, il
venditore veniva invitato “a bere il caffè” o a “fumare una sigaretta”, in quanto
avrebbe potuto ricevere le sue spettanze solo dopo la lettura dell’atto di mutuo:
cfr. pag. 33 della trascrizione allegata) – il ricorrente non si confronta affatto con
i passaggi essenziali della motivazione della Corte d’Appello, già richiamati a
proposito della posizione del CANTU’ (cfr. supra, § 5.1).
Si allude in particolare: al sistematico utilizzo da parte del MARONI, per le
compravendite alla base delle truffe in danno degli istituti di credito, dell’agenzia
di Lecco facente capo al LOCATELLI ed al CANTU’; alla non plausibilità, già in
astratto, dell’ipotesi per cui – nell’ambito di una lunga serie di operazioni di vendita
e di connesso mutuo – operatori professionalmente attrezzati (oltre che presenti
sul mercato attraverso una pluralità di strutture: cfr. le già citate cointeressenze
16

alla incontroversa circostanza per cui le parti di quella vendita si erano avvalse

tra CANTU’ e LOCATELL1 riassunte a pay. 17 della sentenza impugnata) non si
sarebbero mai avveduti, trattando con i clienti della propria agenzia o con lo stesso
MARONI, delle discrasie tra proposte di acquisto, prezzo di vendita e importo del
mutuo; alla ragionevole esclusione della predetta ipotesi, avuto riguardo al fatto
che, in due operazioni truffaldine (capi 10 e 11), la parte venditrice era
impersonata da una società facente capo al ricorrente ed al CANTU’. A tale
convergente serie di elementi, la Corte d’Appello ha aggiunto il richiamo alle
deposizioni testimoniali, prima fra tutte proprio quella del notaio BARONE,

presenza del CANTU’ o del LOCATELLI agli atti di compravendita, e alla fornitura
della documentazione di interesse, assicurata dagli agenti immobiliari o dal
MARONI (cfr. pag. 10 della deposizione allegata al ricorso).
In tale univoco contesto, non contrastato dal ricorrente, il mero richiamo alla
presenza del LOCATELLI ai solo atto di vendita, e non anche alla stipula del mutuo,
risulterebbe comunque – ovvero anche a voler ritenere che tale circostanza sia
emersa in modo incontrastato – un elemento del tutto inidoneo a vulnerare la
coerenza e logicità dell’impianto motivazionale adottato dalla Corte d’Appello.
6.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte in relazione al
secondo motivo dì ricorso, con il quale la difesa censura quanto osservato dalla
Corte territoriale in ordine alla mancata produzione (salvo che in due casi) delle
proposte di acquisto “autentiche”, e alla conseguente non credibilità della tesi
difensiva – in effetti disattesa anche in primo grado – per cui le proposte sarebbero
state falsificate ad opera di ignoti, per scopi truffaldini.
Invero, al di là della produzione delle proposte relative anche ad altri tre
episodi (di cui la difesa ha lamentato l’omessa considerazione da parte della Corte
d’Appello), e del rilievo difensivo in ordine all’insussistenza di un obbligo di
conservazione di documenti accessori a quelli contabili, quel che rileva è che
trattasi di un aspetto del tutto privo di decisività, in assenza dì adeguata
confutazione, da parte del ricorrente, delle ulteriori e ben più rilevanti
argomentazioni spese dalla Corte territoriale a sostegno del pieno e consapevole
coinvolgimento del LOCATRELLI nelle attività del sodalizio.
6.3. Manifestamente infondato, oltre che generico, è infine il terzo motivo di
ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui
non ha applicato al LOCATELLI i principi in tema di “ragionevole dubbio” che
avevano condotto all’assoluzione dal reato associativo dei periti che avevano
deliberatamente falsificato i loro elaborati: laddove invece il ricorrente aveva
osvolto lecitamente la propria attività di intermediario immobiliare.
Al riguardo, deve osservarsi che il rilievo appare per un verso generico -essendosi la difesa limitata ad enunciare il dato dell’assoluzione dei periti, senza

17

valorizzando (pag. 41) quanto riferito da questi riferito in ordine alla “fungibile”

in alcun modo specificare ulteriormente la dedotta assimilabilità di tali posizioni a
quella del ricorrente – e, per altro verso, connotato da una evidente petizione di
principio, costituita dall’asserita piena liceità dell’attività svolta dal LOCATELLI,
quale agente immobiliare, nell’ambito delle operazioni culminate in mutui ipotecari
“canalizzati” dal MARONI. Tale liceità è stata peraltro negata dai giudici di primo e
secondo grado, con argomentazioni già più volte richiamate anche a proposito del
CANTU’, e non adeguatamente confutate dall’odierno ricorso.
6.4. Anche per quanto riguarda il LOCATELLI, sulla scorta di quanto

senza rinvio agli effetti penali, in parte qua, della sentenza impugnata (dovendo
conferirsi rilievo – quanto alla conferma delle statuizioni civili – alla già richiamata
piena confessione resa dal MARONI, ed alla incontroversa circostanza per cui le
parti di quella vendita si erano avvalse dell’agenzia riconducibile al ricorrente e al
CANTU’: cfr. pag. 63 della sentenza di primo grado). Va quindi eliminata, in questa
sede, la pena irrogata per il capo 12 (mesi due di reclusione, a titolo di aumento
per la continuazione), con conseguente rideterminazione del trattamento
sanzionatorio in complessivi anni due, mesi sei di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MARONI Roberto,
CANTU’ Alberto e LOCATELLI Gianluca limitatamente al reato di cui al capo 12)
perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena inflitta in aumento,
rideterminando 13 pena inflitta a MARONI Roberto in anni tre e mesi sei

di

reclusione, quella inflitta a CANTU’ Alberto e LOCATELLI Gianluca in anni due e
mesi sei di reclusione. Conferma le statuizioni civili e dichiara inammissibili nel
resto i ricorsi di MARONI Roberto, CANTU’ Alberto e LOCATELLI Gianluca. Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SPERIA Gennaro per essere il
reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Dichiara
inammissibile il ricorso di LASCO Amedeo che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 febbraio 2018

evidenziato a proposito del capo 12) (cfr. supra, § 1), deve disporsi l’annullamento

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