Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16805 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16805 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MARONGIU RENZO N. IL 02/05/1972
avverso la sentenza n. 997/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 04/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti osservato che
‘L’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva attiene
all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere
fornita adeguata motivazione, in particolare con riguardo all’avvenuto
apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in
contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo”. [Cass.
pen., sez. VI, 25.9.2009, n. 423631. Nel caso in esame la Corte territoriale,
con motivazione congrua, non contraddittoria, nè manifestamente illogica,
ha preso in considerazione i singoli precedenti dell’imputato,
apprezzandoli nella loro natura, e considerando l’excursus giudiziario, ha
concluso che il reato per il quale è procedimento costituisce ulteriore
manifestazione di più grave pericolosità sociale. Il giudizio è esauriente e
non è sindacabile sul piano del merito.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in
a il 4.12.2012
L’imputato MARONGIU Renzo
ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea
applicazione dell’art. 99 c.p. in relazione alla ritenuta recidiva, che poteva
essere esclusa non presentando caratteri di obbligatorietà.