Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16804 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16804 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IAVAZZO ANTIMO N. IL 23/05/1988
avverso la sentenza n. 8530/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 04/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
‘Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv.
240109]. Nel caso in esame le doglianze hanno contenuto del tutto
generico ed avulso dal contenuto del prowedimento impugnato che non
viene confutato per il suo contenuto entro i limiti e nel rispetto di cui
all’art. 581 c.p.p.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 4.12.2012
L’imputato IAVAZZO Antimo, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 629 c.p., perchè la
indagine dei carabinieri è stata lacunosa.