Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16803 del 24/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16803 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REA SALVATORE N. IL 14/01/1974
avverso la sentenza n. 10500/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 24/03/2016

Rea Salvatore ricorre avverso la sentenza 12.3.14 della Corte di appello di Napoli con la quale, in
riforma di quella in data 22.5.09 del locale g.u.p., concesse attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, è stata rideterminata la pena, per il reato di tentato furto aggravato, in mesi sei
di reclusione ed €600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

essendo stato detto in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva e circa il
contenimento della pena nel minimo edittale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto generico, atteso
che la censura è formulata in modo stereotipato, limitandosi ad una aspecifica doglianza di
esclusione della recidiva e di contenimento della pena nel minimo edittalmente previsto, sia perché
manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado correttamente motivato in ordine al
trattamento sanzionatorio, evidenziando la congruità della pena irrogata in relazione ai criteri di cui
agli artt.132 e 133 c.p. e ritenendo il Rea meritevole delle attenuanti generiche con il criterio
dell’equivalenza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 24 marzo 2016

comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, nulla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA