Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16803 del 24/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16803 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REA SALVATORE N. IL 14/01/1974
avverso la sentenza n. 10500/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 24/03/2016
Rea Salvatore ricorre avverso la sentenza 12.3.14 della Corte di appello di Napoli con la quale, in
riforma di quella in data 22.5.09 del locale g.u.p., concesse attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, è stata rideterminata la pena, per il reato di tentato furto aggravato, in mesi sei
di reclusione ed €600,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
essendo stato detto in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva e circa il
contenimento della pena nel minimo edittale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia in quanto generico, atteso
che la censura è formulata in modo stereotipato, limitandosi ad una aspecifica doglianza di
esclusione della recidiva e di contenimento della pena nel minimo edittalmente previsto, sia perché
manifestamente infondato, avendo il giudice di secondo grado correttamente motivato in ordine al
trattamento sanzionatorio, evidenziando la congruità della pena irrogata in relazione ai criteri di cui
agli artt.132 e 133 c.p. e ritenendo il Rea meritevole delle attenuanti generiche con il criterio
dell’equivalenza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 24 marzo 2016
comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, nulla