Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16803 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16803 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DI DOMENICO LUIGI N. IL 14/11/1986
avverso la sentenza n. 5951/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

L’imputato DI DOMENICO Luigi, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 195, 438, 507 c.p.p., per
non essere stato ammesso il giudizio con il rito abbreviato
condizionato
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 143 c.p.p., perchè la
persona offesa è stata escussa senza l’ausilio di un interprete
3) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 628 c.p. (capo b)
4) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 213 c.p.p. (capo c)
Il ricorso è manifestamente infondato.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione [Cass. pen, sez. Il, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv.
2401091. Nel caso in esame le doglianze hanno contenuto del tutto
generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato che non
viene confutato per il suo contenuto entro i limiti e nel rispetto di cui
all’art. 581 c.p.p. Va infatti osservato che dalla motivazione della decisione
della Corte d’Appello risulta che alla udienza di discussione l’imputato,
presente, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione proposta,
limitandola esclusivamente alla quantificazione della pena. Tutte le
questioni dedotte nella presente sede implicano un previo giudizio di
merito in grado di appello, al quale lo imputato ha rinunciato.
Per le suddette ragioni, ex art. 606 III^ comma c.p.p. il ricorso è
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle ammende
attesa la pretestuosità delle ragioni del gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in R a il 4.12.2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

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