Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16803 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16803 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
c/
MARTINO MARIA nato il 10/12/1954 a VILLA SAN GIOVANNI
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 10/04/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
LA DIFESA SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L’ACCOGLIMENTO

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria-Sezione per il
riesame dei provvedimenti cautelari reali ha rigettato il ricorso proposto da Maria
Martino avverso il decreto di sequestro preventivo dell’omonima azienda agricola
corrente in Gioia Tauro, emesso nell’ambito del procedimento in cui la medesima

tramite fra il marito, Giuseppe Piromalli detto “facciazza”, detenuto e sottoposto
al regime penitenziario previsto dall’art. 41 bis ord. pen., e gli altri aderenti al
sodalizio.
Nel rassegnare ampie considerazioni sull’esistenza e sulle attività, nel
corso degli anni, della consorteria “Piromalli”, il Tribunale ha enucleato i seguenti
indizi di partecipazione a carico della Martino:
– Maria Martino è la moglie di Giuseppe Piromalli che, sebbene detenuto,
ha conservato un ruolo di spicco nella consorteria, come riferito dai collaboratori
di giustizia Antonio Russo, Pietro Mesiani Mazzacuva, Arcangelo Furfaro,
Pasquale Labate e Marcello Fondacaro e come emerge dalle conversazioni fra
presenti intercorse fra Clementina Piromalli, figlia di Giuseppe, ed il marito;
– la Martino è la madre di Antonio Piromalli che, dopo la scarcerazione, è
divenuto il personaggio di maggior spessore della parte “militare” del gruppo,
assumendo le redini delle diversificate attività imprenditoriali riferibili alla cosca
(come riferito sempre dai collaboratori Furfaro e Russo e come emerso da
captazioni ambientali), ed alla cui posizione l’ordinanza riserva ampio spazio
a rg omentatívo;
– in una serie di conversazioni in carcere (riportate alle pagine 13 e 14
dell’ordinanza e registrate tra il 21 gennaio 2015 ed il 25 maggio 2016),
Giuseppe Piromalli aveva discusso con la moglie, Maria Martino, degli interessi di
famiglia: del commercio dei prodotti agricoli, delle attività del figlio Antonio (al
quale il padre indirizzava, tramite la Martino, consigli e raccomandazioni), dei
contatti con altri appartenenti alla famiglia, di sogni verosimilmente riferibili a
cifrati messaggi, della collaborazione fra il figlio Antonio ed il genero Francesco
Cordì.
Tutte conversazioni dal significato criptico ed allusivo, ma ritenute
veicolanti reciproche informazioni, ed allegoricamente contenenti ordini e
direttive del boss detenuto al figlio plenipotenziario, delle quali la Martino poteva
farsi portavoce.

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è indagata di partecipazione alla cosca di `ndrangheta “Piromalli” con il ruolo di

2. Dal complesso degli elementi raccolti, letti alla luce delle sentenze
irrevocabili che definiscono la cosca, il Tribunale ha ritenuto dimostrato come
“tutte le attività economiche riferibili alla famiglia in Calabria fossero, di fatto,
gestite da Giuseppe Piromalli, dal genero Cordì, in quella che appare
un’inevitabile commistione tra attività formalmente lecite e attività apertamente
illecite”, evincendone come anche la ditta individuale Martino Maria appaia il
prodotto, il profitto e, comunque, oggetto dell’impiego del delitto associativo

3.

Avverso l’ordinanza, propone ricorso Maria Martino, a mezzo del

difensore, articolando, con unico motivo, censure riguardo l’assoluto difetto di
motivazione.
Il Tribunale si è limitato a riproporre integralmente le argomentazioni del
GIP, omettendo l’autonoma valutazione degli elementi investigativi e la analisi
critica delle deduzioni difensive. Risulta, in particolare, del tutto sottovalutata la
portata dimostrativa della documentazione comprovante la provenienza lecita dei
terreni destinati ad agrumeto, oggetto di sequestro, ed omessa ogni motivazione
in ordine al vincolo di strumentalità dell’azienda rispetto al reato contestato,
senza considerare come, sul medesimo bene, siano stati già adottati
provvedimenti di sequestro, tutti revocati all’esito di approfondimenti tecnici cha
ne hanno evidenziato l’origine legittima ed il lecito esercizio dell’attività
d’impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato.

2. In riferimento ai limiti di sindacabilità dei provvedimenti adottati dal
giudice del riesame, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte,
che il Collegio condivide, secondo cui il vaglio di legittimità che compete alla
Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di
verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali,
essendo interdetta in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in
particolare in materia di misure cautelari reali il giudizio di legittimità risulta
ancora più limitato, in quanto cade in un momento processuale, quale quello
delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle
incolpazioni; con la conseguenza per cui in sede di legittimità non è consentito
verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto

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contestato.

contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato. Si tratta, in
sostanza, di verificare la compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale
ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità penale del
fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv.
215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). E siffatto sindacato sulla
motivazione è – come premesso – nella fattispecie in esame ancor più

requisito del periculum in mora.
3. Nella delineata prospettiva, le circostanze evidenziate dall’accusa,
rilevanti e significative, vanno riguardate nella loro attitudine dimostrativa del
necessario rapporto di strumentalità tra l’azienda della ricorrente ed il reato.
Va, a riguardo, richiamato il consolidato principio secondo cui il sequestro
preventivo di un bene è legittimo quando vi sia una relazione specifica e stabile,
tale da dimostrare l’esistenza di un rapporto strutturale e strumentale tra il
medesimo bene e l’illecito.
3.1 La dimostrazione dell’esistenza di siffatto qualificato rapporto è
necessaria anche nei casi di confisca obbligatoria, come quello previsto dall’art.
416 bis cod. pen., comma 7, cod. proc. pen. in quanto la obbligatorietà della
confisca non comporta alcuna presunzione in punto di strumentalità delle cose
che si intendono sequestrare (Sez. 6, Sentenza n.27750 del 21/05/2012Cc.
(dep. 12/07/2012) Rv. 253113, n. 9954/2005, Rv. 231029). Ed invero, sebbene
«Il sequestro strumentale alla confisca previsto dall’art. 321, secondo comma,
cod. proc. pen. costituisca figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro
preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità
non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per
il sequestro preventivo “tipico”, essendo sufficiente il presupposto della
confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare
che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di
confisca» (Sez. 3, Sentenza n.47684 del 17/09/2014Cc. (dep. 19/11/2014) Rv.
261242), la qualificazione di confiscabilità non può essere disgiunta dalla
necessaria verifica della pertínenzíalità della res al reato, risolvendosi, viceversa,
la mera attitudine della stessa ad essere oggetto di confisca in una inammissibile
presunzione che legittimerebbe

tout court l’ablazione dell’intero patrimonio

dell’indagato.
In particolare, «ai fini del sequestro funzionale alla confisca del patrimonio
di un’azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione
ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e

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circoscritto, limitandosi alla delibazione della adeguatezza giustificativa del solo

concreta, tra la gestione dell’impresa alla quale appartengono i beni da
sequestrare e le attività riconducibili all’ipotizzato sodalizio criminale, non
essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto
eserciti le funzioni di amministrazione della società» (Sez. 6, Sentenza n.6766
del 24/01/2014Cc. (dep. 12/02/2014) Rv. 259073, N. 3392 del 1993, N. 47080
del 2013 Rv. 257709).

patrimoniale sottoposto a vincolo cautelare rispetto al reato associativo, secondo
la valutazione di specifici indicatori che manifestino – in termini di immediatezza
ed univocità – la correlazione di quel determinato cespite al reato per cui si
procede. E siffatta valutazione è tanto più necessaria in presenza di beni neutri,
che non esprimano

ex se

una pregnante strumentalità ed una univoca

derivazione rispetto all’illecito. Invero, per quanto attiene a beni non
essenzialmente destinati alla commissione di reati, il sequestro preventivo
comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con la fattispecie
per cui si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento,
nel senso che deve trattarsi di beni che costituiscano, rispettivamente, il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure che siano serviti a commetterlo
o siano, comunque, concretamente destinati alla commissione del medesimo.
Con la conseguenza per cui il sequestro preventivo non può colpire,
indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro dell’indagato o
dell’imputato (caratteristica del sequestro conservativo), ma solo í beni legati dal
rapporto di pertinenzialità dianzi specificato.
3.2 Alla luce dei predetti principi, l’ordinanza impugnata si appalesa
censurabile, non emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa
la sussistenza del vincolo di pertinenzìalità che giustifica l’adozione della misura
cautelare reale.
Dopo aver dedicato gran parte della motivazione alla dimostrazione
dell’attuale coinvolgimento dell’indagata nella struttura associativa ancora diretta
dal coniuge detenuto, il provvedimento trae dagli elementi indiziari della
partecipazione il rilievo secondo cui “tutte le attività economiche riferibili alla
famiglia in Calabria fossero di fatto gestite da Piromalli Giuseppe, dal genero
Cordì in quella che appare una inevitabile commistione tra attività formalmente
lecite e attività apertamente illecite”, ricomprendendo in sìffatta valutazione
anche la ditta individuale di Maria Martino, perciò ritenuta costituire “il prodotto,
il profitto e comunque oggetto dell’impiego del delitto associativo contestato”. E,

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Occorre, dunque, la dimostrazione di una derivazione funzionale del bene

sul punto, il tribunale distrettuale ha escluso che la documentata lecita
provenienza dei terreni sui quali l’azienda opera sia circostanza idonea ad
incidere sulla derivazione dall’impresa da reato, in assenza della dimostrazione
della provenienza degli investimenti effettuati per addivenire alla produzione,
declinando un vincolo di derivazione dal reato, sotto forma di reimpiego dei
proventi della illecita accumulazione di ricchezza dell’associazione mafiosa.

tuttavia, indicato alcun elemento relativo all’andamento aziendale, all’entità dei
richiamati investimenti e all’epoca in cui sarebbero stati effettuati, alla
consistenza di ulteriori attività imprenditoriali ingiustificatamente riferibili
all’indagata, al coinvolgimento nell’azienda del figlio, tanto da supportare la
dimostrazione della stretta pertinenzialità della specifica attività economica
oggetto di vincolo cautelare rispetto al reato. Ha, inoltre, attribuito al compendio
aziendale, peraltro alternativamente, la natura di prodotto, profitto e comunque
oggetto del reato, sovrapponendo categorie dotate di autonoma valenza
giuridica, che neppure il precedente percorso giustificativo consente di definire
univocamente e di raccordare razionalmente al concetto di “mancanza di
giustificazione” enunciato.
3.3 Tale profilo di genericità inficia l’impianto motivazionale del
provvedimento impugnato, atteso che – in presenza di una azienda avente ad
oggetto un’attività ex se lecita e di cui è documentato l’effettivo esercizio – non è
dato comprendere se trattasi di sequestro finalizzato alla confisca per essere
l’azienda gestita attraverso risorse di illecita provenienza, impiegate nel ciclo
produttivo oltre la redditività della stessa, di cui non risulta alcuna valutazione
finanziaria, ovvero se mediante la stessa l’associazione realizzi i propri scopi
criminali. Profili di cui è, invece, necessaria la valutazione e la conseguente
razionale giustificazione, in quanto – in presenza di una attività d’impresa
operante in un settore economico di cui la difesa ha anche documentato il bacino
dei clienti – solo specifici indicatori di derivazione dal reato possono giustificare
la misura cautelare reale di cui all’art. 321 comma II cod. proc. pen..
4. L’ordinanza va, pertanto, annulla con rinvio per nuovo esame al giudice
a quo.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria.

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Nel declinare in tal modo il vincolo di strumentalità, il tribunale non ha,

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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