Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16801 del 20/02/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16801 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CALASELICE BARBARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL KASMI NOURREDINE nato a Oulad Arif (Marocco ) il 22/08/1974
avverso l’ordinanza del 4/10/2017 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di
appello di Milano
Data Udienza: 20/02/2018
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza della Corte di appello di Milano, del 4 ottobre 2017, veniva
dichiarata inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la
sentenza, emessa nei confronti di El Kasmi Nourredine, in data 10 maggio 2012
dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile in data 3 novembre 2012.
2.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, con il quale si assume la
violazione di legge, quanto alla previsione di cui all’art. 172, comma 2, cod. proc.
pen., tenuto conto che il termine per proporre l’istanza scadeva in giorno festivo
e che, quindi, andava a spirare nel giorno immediatamente successivo a quello
indicato nell’ordinanza impugnata, con conseguente tempestività della richiesta.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire
requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza, con restituzione degli atti alla Corte territoriale.
4.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato
inammissibile.
4.1. Il provvedimento impugnato, infatti, contiene due distinte ed
autonome rationes decidendi, mentre il ricorso si confronta soltanto con una di
queste.
4.2. Infatti, il provvedimento reiettivo si fonda anche sulla valutazione di
merito dell’effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato, oltre
che sul punto della decisione relativo alla intempestività della richiesta, con il
quale si confronta l’impugnazione (con argomentazioni fondate, tenuto conto del
principio di diritto che proroga al giorno successivo il termine finale, ove
coincidente con giorno festivo, a mente dell’art. 172, comma 1, n. 3 cod. proc.
pen.: Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495).
Osserva la Corte territoriale milanese, nel provvedimento impugnato, che
l’istanza diretta ad ottenere la restituzione nel termine, fondata sull’assunto che
il condannato non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico,
trascurava il dato che El Kasmi, pur invitato ad eleggere domicilio in data 21
marzo 2011, non era stato in grado di indicare all’Autorità Giudiziaria un luogo
ove ricevere le notifiche.
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4.3. Orbene con riferimento a quest’ultima argomentazione il ricorso non è
specifico. E’ noto, infatti, che secondo i principi espressi sul punto da questa
Corte regolatrice, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per
cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a
fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome
ed autosufficienti. (Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972).
inammissibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/02/2018
Il Co
Il Presidente
Barbara Calaselice
Depositato in Cancelleria
Roma, lì
5. Il ricorso, manifestamente infondato deve essere, pertanto, dichiarato