Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16801 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16801 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SOLINAS GIOVANNI ANTONIO N. IL 01/04/1967
avverso la sentenza n. 163/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv.
2401091. Nel caso in esame le doglianze hanno contenuto del tutto
generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato che non
viene confutato per il suo contenuto entro i limiti e nel rispetto di cui
all’art. 581 c.p.p. Nel caso di specie la difesa non ha posto in evidenza
alcun specifico vizio della motivazione del provvedimento impugnato
essendosi limitata ad enunciare che la pena presenta caratteri di
eccessività. Va in particolarr osservato che nella specie la motivazione in
ordine alla entità della sanzione è adeguata attraverso il semplice richiamo
dell’art. 133 c.p. E ai parametri di “equità”, in quanto la sanzione in
concreto irrogata ( anni due mesi sei di reclusione) si colloca in una fascia
bassa rispetto alla media edittale prevista per il delitto di cui al’art. 624 bis
c.p.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
g ravam e
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso• Roma il 4.12.2012

L’imputato SOUNAS Giovanni Antonio, ricorrendo per Cassazione avverso
il provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 133 ccp, non essendo stata
data adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA