Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16800 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16800 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FRIZZIERO FAUSTO nato a Napoli il 1/09/1978

avverso l’ordinanza del 2/05/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli emessa ex
art. 671 cod. proc. pen., è stata riconosciuta la continuazione in executivis, nei
confronti di Fausto Frizziero, tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1) Corte di appello di Napoli del 17 luglio 2008, di condanna alla pena di
anni undici di reclusione ed euro 6.800 di multa;

dodici di reclusione ed euro 2.000 di multa;
3) Corte di appello di Napoli il 9 febbraio 2007, di condanna alla pena di anni
tre di reclusione ed euro 500 di multa.
La pena finale è stata rideterminata in anni ventuno di reclusione ed euro
3.300 di multa, calcolo al quale il giudice dell’esecuzione perviene ponendo a
base dello stesso la condanna ad anni dodici di reclusione ed euro 2.000 di multa
sub 2) reputata più grave.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione il Frizziero, depositando personalmente l’impugnazione presso la Casa
Circondariale di Tolmezzo, ove lo stesso è detenuto.
2.1. Il ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto
conto che i procedimenti che hanno giudicato i reati con sentenze definitive, tra i
quali si è ritenuta la continuazione, erano stati celebrati con il rito abbreviato e
che, quindi, andava applicata la riduzione per il rito speciale prescelto nei giudizi
di merito. Ha chiarito il difensore di fiducia nei motivi depositati in data 8 giugno
2017, che la rilevata violazione riguardava la determinazione dell’entità degli
aumenti, essendo stata individuata la pena di anni otto di reclusione quale
aumento per la sentenza sub 1) che, tenendo conto della riduzione di un terzo,
sarebbe stata determinata in anni dodici di reclusione, quindi in misura superiore
a quella irrogata in concreto dal giudice della cognizione, con la sentenza
indicata; inoltre si sottolinea che alcuna riduzione per il rito viene specificata nel
determinare la porzione di aumento di pena in continuazione per la sentenza sub
3).
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio, facendo
rilevare la violazione del principio di diritto secondo il quale, in caso di giudicati
relativi a più reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione interna, il
calcolo della pena ritenuta in continuazione tra giudicati, ex art. 671 cod. proc.

2

2) Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2008, di condanna alla pena di anni

pen, deve essere operato dopo il preliminare scorporo di tutti i reati, indicando
quello reputato più grave.

4. La difesa ha presentato memoria in data 31 gennaio 2018, con la quale
illustra la tempestività del ricorso e comunque, la fondatezza della doglianza,
assumendo che l’impugnazione, presentata personalmente dall’imputato
detenuto, è tempestiva ed è stata seguita dal deposito di motivi anche dal

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva la Corte che il ricorso proposto è fondato e che, dunque,
l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo
esame.

2. Alla pena finale rideterminata nella misura sopra indicata, il giudice
dell’esecuzione è pervenuto, ponendo a base del calcolo la pena,
complessivamente indicata, di anni dodici di reclusione ed euro 2.000 di multa,
irrogata con la sentenza sub 2), tenendo conto, evidentemente, dell’entità della
sanzione più severa irrogata dal giudice della cognizione. Detta sentenza
tuttavia, attiene ad una pluralità di reati (tentata estorsione aggravata ai sensi
dell’art. 7 Legge n. 203 del 1991 e armi), riunti in continuazione interna. Anche
l’aumento operato nella misura di anni otto di reclusione ed euro 1.000 di multa,
si riferisce ai reati giudicati con la sentenza sub 1), che a sua volta attiene ad
una pluralità di titoli di reato (associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.,
tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991, armi,
ricettazione, resistenza).
Sicché ai fini della individuazione del reato più grave ai sensi dell’art. 187
disp. att. cod. proc. pen.„ il giudice dell’esecuzione non ha operato il preliminare
scioglimento, a tali fini, della continuazione interna riconosciuta con le citate
sentenze (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735).
Il provvedimento impugnato invece, ha assunto come più grave la pena più
consistente inflitta complessivamente dal giudice della cognizione, per i reati
giudicati con la sentenza sub 2). Tanto senza distinguere le pene riferibili a
ciascun reato satellite in essa portato in continuazione. Né tale scioglimento
risulta operato con riferimento alla sentenza sub 2), parimenti riguardante una
pluralità di reati riuniti in continuazione

3

difensore di fiducia.

3. Si osserva, inoltre, che nella specie il descritto scioglimento appare
quanto mai necessario, tenuto conto anche della deduzione difensiva relativa alla
definizione dei procedimenti di merito con il rito abbreviato. Si rileva che, sotto
tale profilo, il giudice dell’esecuzione è incorso in vizio di motivazione, non
avendo in alcuna parte dell’ordinanza impugnata, illustrato l’entità della pena
irrogata, a titolo di aumento tenendo conto della definizione dei procedimenti di
cognizione con rito alternativo.

legittimità, secondo il quale l’applicazione in sede esecutiva della continuazione
tra reati giudicati con il rito abbreviato comporta che a questi ultimi — siano essi
reati satellite o violazione più grave — debba essere applicata la riduzione di un
terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. E’ stato anche
chiarito che in caso di continuazione tra più reati oggetto, alcuni, di condanna
all’esito di giudizio abbreviato e, altri, di condanna all’esito di giudizio ordinario,
la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen. va applicata, – qualora il reato più grave
sia stato giudicato con il rito speciale – sulla pena finale determinata dopo
l’aumento disposto per i reati satellite, anche se definiti con il rito ordinario;
qualora invece il giudice procedente individui, quale reato più grave, quello
giudicato con rito ordinario, la riduzione di pena dovrà essere disposta per i soli
reati satellite giudicati con rito abbreviato (Sez. 1, Sentenza n. 17890 del
14/02/2017, Zagaria, Rv. 270012; Sez. 5, n. 20113 del 27/11/2015, dep. 2016,
Moreo, Rv. 267244).
3.2. Infine si osserva che in tema di riconoscimento della continuazione in
executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il
rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è
soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., con la
necessità che il giudice specifichi, in motivazione, di aver tenuto conto di tale
riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di
motivazione soltanto in ordine al quantum (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015,
Reale, Rv. 262888).

4.

Per quanto sin qui osservato deve rilevarsi che la motivazione del

provvedimento impugnato appare insufficiente e, comunque, affetta da vizio
logico, posto che giudice dell’esecuzione ha in definitiva, preso a base del calcolo
l’intera pena di cui alla sentenza del 9 luglio 2008 (che però riunisce più fatti di
reato), calcolando, poi, un aumento unico sia per la sentenza di condanna per
ricettazione, che per quella sub 1), quest’ultima relativa a sua volta a più reati,

4

3.1. Infatti è noto il principio costantemente affermato da questa Corte di

senza scorporo, onde individuare il reato più grave, nonché senza precisare la
misura delle pene, eventualmente da ridurre ex art. 442 cod. proc. pen.
Si impone, pertanto, rinvio al giudice a quo che, nel nuovo esame, tenga
conto dei rilievi e dei principi di diritto qui affermati.

PQM

di Napoli.
Così deciso il 20/02/2018

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Annulla il provvedimento impugnato con invio per nuovo esame al Tribunale

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