Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16800 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16800 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SERANELLA ANTONINO N. IL 19/10/1978
avverso la sentenza n. 489/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. II, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv.
240109]. Nel caso in esame le doglianze hanno contenuto del tutto
generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato che non
viene confutato per il suo contenuto entro i limiti e nel rispetto di cui
all’art. 581 c.p.p. Nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito
adeguata motivazione anche in riferimento allo elemento psicologico del
delitto di ricettazione (nella specie una autovettura) avendo posto in rilevo
come l’imputato non abbia fornito alcuna giustificazione in ordine alla
modalità con le quali ha acquisito il possesso dell’autoveicolo rubato, Sotto
questo profilo il ricorso esula dal contenuto del provvedimento impugnato,
formulando censure del tutto generiche nel loro contenuto, senza indicare
vizi specifci della motivazione che devono essere desumibili dal testo del
provvedimento impugnato e senza indicare specifiche violazioni della
legge penale, contenute nel prowedimento impugnato.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di E
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così decis

ma il 4.12.2012

L’imputato SERANELLA Antonino, ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 648 c.p., difettando la
prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art.
648 c.p.

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