Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 168 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 168 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASERO MAURO N. IL 28/04/1960
avverso la sentenza n. 684/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSlDERATO IN DIRITTO:
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, nel riproporre, in sostanza, le
medesime doglianze già sottoposte all’attenzione del giudice d’appello, passa del
tutto sotto silenzio la puntuale e specifica risposta fornita nell’impugnata sentenza,
ove si pone in luce come l’imputato, per fare ingresso nell’abitazione della persona
offesa, ne avesse scardinato la porta; il che mal si concilia con l’assunto difensivo
secondo cui l’ilu;resso sarebbe avvenuto con il consenso espresso o tacito della stessa
persona ol’fesa;
– che la firenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi cuti() fissare in euro
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del proced mento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle :sinme
Cost deci in
La, lI 23 settembre 2013
i
de
Il Presid

RILEV ATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, PASERO
Mauro fu ritenuto responsabile di violazione di domicilio aggravata in danno del
coniuge separato Gennari Barbara, nella cui abitazione si era introdotto previa
effrazione della porta d’ingresso;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando erronea interpretazione dell’art. 614 c.p. sull’assunto, in
sintesi e nell’essenziale, che sarebbe stata da escludere la sussistenza del reato dal
momento che — si afferma — la persona offesa non aveva mai proibito l’ingresso ad
esso imputato ma si era limitata ad invitarlo ad andarsene dopo che quegli era entrato;
invito che l’imputato aveva subito accolto;

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