Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 168 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 168 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERINO FERDINANDO N. IL 26/08/1948
avverso l’ordinanza n. 1429/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 13/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia
rigettava l’istanza di differimento della pena e di detenzione domiciliare ex art.
47 ter ord. pen. avanzata da Serino Ferdinando, ritenendo che le sue condizioni
di salute non fossero incompatibili con lo stato di detenzione.

2. Ricorre per cassazione Serino Ferdinando, riservando la presentazione dei

Tali motivi non sono stati presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di motivi a sostegno dello stesso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n.
186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

motivi di ricorsi al difensore.

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