Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16799 del 04/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16799 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GABRIELE FRANCESCO N. IL 12/10/1979
avverso la sentenza n. 959/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 04/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.5.2008 Ced Cass., rv.
240109]. Nel caso in esame le doglianze hanno contenuto del tutto
generico ed avulso dal contenuto del prowedimento impugnato che non
viene confutato per il suo contenuto entro i limiti e nel rispetto di cui
all’art. 581 c.p.p. (dovendosi tenere conto che dalla motivazione della
sentenza impugnata, lo imputato, nel corso del giudizio ha reso ampia
confessione in ordine al reato ascritto)
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così decis
Il Giudic
Dr. Ug
ma il 4.12.2012
ore
cienzo
DEP OSVTATA
IN CANCELLERIA
1 2 APR 2013
Funzionario Giudiziario
*o
–
L’imputato, GABRIELE Francesco ricorrendo per Cassazione avverso il
prowedimento in epigrafe riportato, lamenta:
1) Violazione ed erronea applicazione dell’ari. 129 c.p.p., perchè la Corte
territoriale, pronunciando la condanna non ha reso adeguata
motivazione in ordine alla insussistenza delle condizioni per le quali si
deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.