Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16798 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16798 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VIZZA ANTONIO nato a Cosenza il 11/06/1949

avverso l’ordinanza del 17/07/2017 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Salerno ha dichiarato
l’inammissibilità dell’istanza con la quale si chiedeva la revisione della condanna,
per i reati di minaccia e lesioni personali, emessa a carico di Antonio Vizza dal
Pretore di Cosenza il 9 ottobre 1997. Nella specie, secondo l’istante, la prova
nuova era rappresentata dall’esito del prelievo di tracce presenti sull’accetta in

commettere il reato, con esame del consulente tecnico di parte, nominato il 5
maggio 2014, il quale aveva concluso l’accertamento escludendo la presenza di
tracce di sangue umano sull’arma descritta.
2.1. Si assume nel provvedimento impugnato che l’assenza di tracce
ematiche non ha univoca valenza dimostrativa, a fronte di consulenza espletata
a oltre 20 anni dal fatto, peraltro su un’ascia non conservata in ambiente sterile
ma in involucro di cartone, con lama avvolta in fogli di carta assorbente fermata
da elastici.
2.2. Si sostiene, inoltre, nel provvedimento impugnato, che le tracce
ematiche sono naturalmente deteriorabili e che la prova nel processo, definito
con sentenza irrevocabile, si fondava su una serie di acquisizioni convergenti,
per le quali l’esame del consulente tecnico di parte (su un accertamento mai
richiesto nel corso del giudizio di merito), tenuto conto anche delle osservazioni
sopra svolte, non assumerebbe, in ogni caso, valenza decisiva.

3. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, con il quale deduce vizio di
violazione di legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, posto che, sotto il primo profilo, il provvedimento anticiperebbe, in
sede di valutazione preliminare della non manifesta infondatezza dell’istanza di
revisione, il giudizio di merito.
3.1. Con riguardo al secondo aspetto si deduce che l’accertamento svolto dal
consulente tecnico di parte non ha riguardato solo la lama ma anche la carta
assorbente che avvolgeva l’ascia, involucro sul quale tracce ematiche, anche a
distanza di anni, si sarebbero senz’altro conservate.
3.2. Contesta, infine, il ricorrente la fondatezza degli elementi di accusa sui
quali si fondava la condanna irrevocabile, reputati convergenti dalla Corte
territoriale nell’affermare che la prova nuova non era in grado di assumere
valenza decisiva rispetto alle acquisizioni probatorie. Si fa riferimento nel ricorso

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sequestro, arma detenuta dal Vizza e ritenuta corrispondente a quella usata per

alle dichiarazioni della parte lesa e del teste Lorenzo Falvo, le quali si sarebbero
valutate, nel giudizio di merito, senza tenere conto delle dichiarazioni del teste
oculare introdotto dalla difesa, Paolo Vizza, che aveva reso una deposizione del
tutto divergente da quella della persona offesa. Infine si sostiene che alcun
rilievo decisivo poteva assumere il referto medico, in quanto confutato dalla
consulenza medica di parte che aveva acclarato che la ritenuta compatibilità

4. Il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale
presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale deduce la
manifesta infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Le argomentazioni dell’ordinanza impugnata sono estremamente logiche
in fatto ed in diritto e fanno buon uso del dato normativo evidenziando, la Corte
di appello di Salerno come, nel caso di specie, si sia fuori delle ipotesi di
revisione previste dall’ art. 630 cod. proc. pen..
Si rileva, infatti, che dal combinato disposto degli artt. 630, lett. c) e 631
cod. proc. pen., emerge che la prova a fondamento della revisione deve essere
nuova, sopraggiunta alla condanna definitiva e che gli elementi in base ai quali si
chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità della domanda, tali
da dimostrare, se accertati, che il condannato debba essere prosciolto a norma
degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.
Entrambi i profili sono stati affrontati dal provvedimento impugnato, in
termini esaustivi, ai quali si oppongono i motivi del ricorso sopra riportati, che si
limitano a contestare in modo assolutamente generico le argomentazioni o
comunque a ripercorrere i rilievi ritenuti, in modo del tutto conforme al dato
normativo, manifestamente infondati o infine (in particolare il secondo motivo) a
denunciare omesse pronunce su punti non decisivi e comunque assorbiti dalla
complessiva motivazione.

3. Con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale ha correttamente
applicato, al preliminare giudizio di ammissibilità dell’istanza di revisione
esaminata, il principio di questa Corte di legittimità secondo il quale la prova

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della ferita refertata con l’ascia del Vizza era errata.

nuova, per generare il ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove
originariamente assunte a base della condanna, deve essere senz’altro idonea a
riscontrare con ragionevole certezza un fatto, la cui dimostrazione evidenzi come
il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere
l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole
dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 Sez. 5, n. 24682
del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005).

una consulenza di parte svolta a distanza di venti anni, peraltro su materiale
deteriorabile, prelevato su corpo di reato non conservato in ambiente asettico,
non sia in grado di assumere il descritto valore di accertamento di un fatto, con
ragionevole grado di certezza. Né rispetto a tale prospettazione può assumere
valenza dirimente l’osservazione, contenuta nel ricorso, circa la certa reperibilità,
pur a distanza di anni, di tracce ematiche sulla carta assorbente che avvolgeva il
reperto, tenuto conto dell’assenza di riferimenti scientifici sul metodo di
accertamento adottato. E’ noto, infatti, che ai fini dell’ammissibilità della
richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi
fattuali già noti può costituire “prova nuova”, ai sensi dell’art. 630, comma
primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più
raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano
svolte differenti valutazioni tecniche. Nella specie l’istante non ha svolto alcuna
deduzione in ordine alla novità del metodo scientifico adottato, né in ordine alla
capacità di quest’ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi

(Sez.

6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460).
Inoltre non risulta spiegata, dal punto di vista tecnico-scientifico, la ragione
per la quale le tracce ematiche, presenti su carta assorbente, a distanza di circa
20 anni, sarebbero state senz’altro rilevabili, risultando

in parte qua,

l’affermazione che la carta assorbente garantisca aerazione ed impedisca la
nascita e proliferazione di microrganismi decornpositori, mera affermazione,
peraltro nemmeno supportata dalla descrizione a loro volta, delle modalità di
conservazione della carta assorbente esaminata, usata come involucro della
lama.

3.1. Con riferimento al secondo aspetto si osserva che la Corte territoriale,
con argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche, prive di
contraddittorietà intrinseca, richiama la non scalfita capacità dimostrativa del
compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio di merito, a fronte della

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Nella specie la Corte territoriale ha, infatti, argomentato ampiamente come

invocata prova nuova. Si osserva, peraltro, che nel corso del processo alcun
accertamento peritale, nel senso prospettato in questa sede dalla difesa, era
stato richiesto. Sul punto le deduzioni contenute nel ricorso appaiono non
specifiche, rispetto alla rilevata superfluità della prova indicata, bensì dirette a
sollecitare una rilettura critica dei dati probatori, emersi nel corso del giudizio di
merito, già valutati nella sentenza irrevocabile di condanna, inammissibile sia da
parte del giudice al quale è indirizzata l’istanza di revisione, sia in sede di

Infatti nel ricorso si chiede di rivisitare la tenuta probatoria della deposizione
della parte lesa, rispetto alla testimonianza di un teste a discarico, alle risultanze
del referto medico e della consulenza medica di parte che avrebbe attestato la
non compatibilità della ferita con l’ascia detenuta dal Vizza, piuttosto che
evidenziare le ragioni per le quali la prova nuova richiesta avrebbe senz’altro
condotto ad una rivisitazione del giudizio di colpevolezza del condannato.

4. Deriva da quanto sin qui osservato, il rigetto del ricorso e la pronuncia di
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ex art. 616
cod. proc. pen.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/02/2018

Barbara Calaselice

Depositato in Cancelletia
Roma, lì ….. .

legittimità.

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