Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16798 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16798 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BAIOCCO GIOVANNI N. IL 4/12/1961
avverso la sentenza n. 743/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
28/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

L’imputato, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in epigrafe
riportato, lamenta:
1) Violazione ed erronea applicazione delle disposizioni di legge, erronea,
incongrua ed illogica motivazione, perchè la motivazione della
sentenza impugnata si pone in contrasto con le norme di legge in
materia di prove ed è errata nelle prospettazioni logiche, non potendo
essere ricondotte ad ipotesi di estorsione semplici richieste di
corresponsione di modeste somme di denaro, non essendo stato
tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che l’imputato è
dedito all’uso di alcol e non è certamente “compos sui”, mancando la
prova che l’imputato abbia adoperato condotte minacciose (dirette o
indirette) nei confronti delle persone offese.
2) Richiede, in gradata la assoluzione ex art. 530 IIA comma c..p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato.
“Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 1° comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione” [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen, sez. II, 15.5.2008 Ced Cass., rv.
240109]. Nel caso in esame le doglianze hanno contenuto del tutto
generico ed avulso dal contenuto del provvedimento impugnato che non
viene confutato per il suo contenuto entro i limiti e nel rispetto di cui
all’art. 581 c.p.p. La richiesta subordinata appare del tutto inammissibile
nella presente sede, richiedendo un giudizio che attiene ad aspetti
squisitamente in merito, perchè implicatante una rivalutazione delle prove,
attività in questa sede del tutto preclusa.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese pr9tesguali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così decis

oma il 4.12.2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

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