Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16797 del 20/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16797 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MONALDI LUCA nato a San Benedetto del Tronto il 11/11/1974 persona offesa
nel procedimento nei confronti di:

CERULLI IRELLI FILIPPO nato a Roma il 4/06/1955
LAMBERTINI LAMBERTO nato a Bologna il 3/06/1949
MONALDI MARIA nata a San Benedetto del Tronto il 8/09/1973
LIONELLO SIRO ARISTODEMO nato a Codevigo il 8/12/19353

avverso l’ordinanza del 7/07/2017 del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Fermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso.

Data Udienza: 20/02/2018

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 7 luglio 2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Fermo ha disposto l’archiviazione nei confronti di Filippo Cerulli Irelli,
Lamberto Lambertini, Maria Monaldi e Lionello Siro Aristodenno, nel
procedimento per il reato di cui agli artt. 216 e 223 legge fall., 2635 cod. civ.,

2. Avverso il provvedimento indicato ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione Luca Monaldi socio azionista della fallita, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza deducendo la violazione del contraddittorio. Si rileva con
l’impugnazione che la curatela del fallimento e gli altri soci azionisti non erano
stati informati delle indagini e della richiesta di archiviazione (art. 90 bis e 110,
comma 2, cod. proc. pen.) e che, pertanto, non era stato consentito alle parti
lese dei reati prospettati di esercitare i propri diritti e di partecipare alle indagini,
eventualmente opponendosi all’archiviazione.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale presso questa
Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, reputando il ricorrente
non legittimato a far valere eventuali vizi nell’interesse della curatela del
fallimento e degli altri soci azionisti.

4. Analoga richiesta proviene, con memoria del 29 dicembre 2017, dal
difensore di Mara Monaldi, nonché con, memoria del 5 febbraio 2018, dalla
difesa di Lionello Siro Aristodemo e Filippo Cerulli Irelli. Con quest’ultima si
evidenzia che si tratta di ricorso che andrebbe convertito in reclamo ex art. 410-

bis cod. proc. pen. e 568, comma 5 cod. proc. pen., rilevando che, in ogni caso,
l’impugnazione è inammissibile anche alla luce della novellata disciplina, che ha
previsto la nullità dell’archiviazione soltanto nei casi di cui all’art. 127, comma 5,
cod. proc. pen.

5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di

legittimazione.
5.1. Va premesso che, nella specie, non trova applicazione la novella di cui
alla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, tenuto conto
della data di emissione del provvedimento impugnato (7 luglio 2017),
precedente all’entrata in vigore della riforma.

2

relativo al fallimento della società Agroalimentare F.11i Monaldi s.p.a.

5.2. Ciò posto osserva questa Corte che, nel caso in esame, il ricorrente non
lamenta la violazione del contraddittorio nei suoi confronti che, invece, quale
persona offesa e denunciante, risulta aver partecipato all’udienza camerale
all’esito della quale è stato adottato il provvedimento impugnato. Il Monaldi si
duole di un difetto di informazione, nei confronti della curatela fallimentare e
degli altri soci azionisti, sia nel corso delle indagini che in ordine alla fase
introdotta con la richiesta archiviazione.

cod. proc. pen., che richiama l’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., in quanto
proposta da soggetto non legittimato. Nella specie, infatti, il Monaldi, socio
azionista della fallita, ha sporto denuncia ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge
fallimentare, in proprio in quanto dall’esito del procedimento poteva dipendere
l’imputazione di bancarotta a suo carico, come dedotto. Questi è stato posto in
condizione di opporsi all’archiviazione richiesta dal pubblico ministero. Nessuna
legittimazione, invece, può riconoscersi al socio azionista che ha presentato
querela in proprio, in ordine alla declaratoria di nullità dell’archiviazione per il
dedotto difetto del contraddittorio nei confronti delle altre persone offese dai
reati ipotizzati (bancarotta e corruzione tra privati), cioè la curatela fallimentare
e gli altri soci azionisti, i quali, a fronte di opposizione proposta soltanto da una
delle parti lese, il Monaldi, non sono stati avvisati dell’udienza fissata, a norma
dell’art. 410, comma 3, cod. proc. pen.

6. Il ricorso, manifestamente infondato deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del
procedimento, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 di ammenda.
Così deciso il 20/02/2018

Il

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

11…Agg, p.18

4

Si tratta di doglianza estranea alla previsione di cui all’art. 409, comma 6,

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