Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16797 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16797 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CORIO MAURIZIA N. IL 09/09/1970
avverso la sentenza n. 5984/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

CORIO Maurizia, ricorrendo per Cassazione avverso il provvedimento in
epigrafe riportato, lamenta:
1) Vizio ex art. 606 IA comma lett. e) c.p.p. perché la Corte territoriale,
non ha dato adeguata ed idonea motivazione in ordine agli elementi
costitutivi della fattispecie contestata (violazione dell’art. 641 c.p.),
asserendo la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie,
tanto sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, quanto sotto
il profilo oggettivo dello stesso.
2) Vizio ex art. 606 IA comma lett. B) c.p.p., perchè la Corte territoriale ha
violato gli artt. 133 e 62 bis c.p., avendo la Corte non adeguatamente
motivato in ordine alla attenuanti generiche che risultano essere state
escluse.
Il ricorso è manifestamente infondato
Va in primo luogo premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non
concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di
merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato
risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento.
Passando alla disamina del ricorso, si rileva che le doglianze,
apparentemente costruite nella forma della censura della violazione di
legge, nella sostanza attengono ad aspetti di merito della decisione e non
contengono censure specifiche riconducibili a vizi della motivazione che
devono essere desumili dal testo della medesima. Si rileva inoltre che il
ricorso in esame esula del tutto dal contenuto della decisione impugnata,
con conseguente difetto di genericità, dovendosi ribadire che:
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnata” [Cass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957]
e che: “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la
mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste
a fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851
Ced Cass., rv. 246980].
Parimenti il ricorso è manifestamente infondato in relazione al giudizio
sulla entità della pena e sulla esclusione delle attenuanti generiche. Sul
punto la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione prendendo in
considerazione le modalità del fatto (articolata messa in scena), le
conseguenze dello illecito (non insignificanza del danno) e le condizioni
personali della prevenuta (con valutazione dei precedenti giudiziari della
stessa), così confermando la pena irrogata nella misura di mesi nove di
reclusione, sanzione che si colloca in una fascia ben al di sotto della pena

MOTIVI DELLA DECISIONE

edittale media prevista per lo illecito contestato. La motivazione è pertanto
adeguata e sfugge alle censure mosse.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e la ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella condotta del
ricorrente estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte Cost.
13.6.2000 n. 1861

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in

ma il 4.12.2012

P. Q. M.

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