Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16796 del 24/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16796 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
MAISARAH AHMED N. IL 13/08/1966
avverso la sentenza n. 6026/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del
30/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 24/03/2016

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia applicava a MAISARAH Ahmed, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena (mesi quattro di reclusione ed €. 120,00 di multa, derivante
da riduzione di un terzo per il rito della pena base di mesi sei di reclusione ed €. 180,00 di multa)
concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato, commesso il 18 ottobre 2014, con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, avverso il quale sono state
proposte note di udienza dall’imputato, deducendo violazione di legge per erronea applicazione
dell’art. 62 bis c.p., essendo state riconosciute le attenuanti generiche al prevenuto in base al suo
stato di incensuratezza, profilo non apprezzabile ai sensi dell’art. 62 bis c.p., comma 3 come novellato dalla L. n. 125 del 2008.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati in rapporto alla peculiarità del rito alternativo con cui è stata definita la posizione processuale dell’imputato.
Il Procuratore Generale ricorrente non ha considerato che, la giurisprudenza di questa Corte ha
ritenuto (Sez. VI, 14/5/2013, n. 42837, Rv. 257146; conf: n. 3429 del 1998, Rv. 212679; n. 5210
del 2000, Rv. 215467; n. 38286 del 2002, Rv. 222959; n. 18385 del 2004, Rv. 228047) immune
da censure la sentenza che abbia ratificato, apprezzando la congruità della concordata pena, un
accordo sanzionatorio delle parti, accordo che in difetto di patenti illegalità (e certamente illegale
non è la pena in concreto applicata al MAISARAH) non può essere caducato dal sovraordinato
ufficio del pubblico ministero, il cui rappresentante di primo grado ha concluso l’intervenuto accordo, ivi inclusa la concessione in favore dell’imputato delle circostanze attenuanti generiche
(v.. Sez. VI, 19.2.2004, n. 18385, Rv. 228047, già citata e Sez. VI, 28.3.2007 n. 37949, Rv.
‘238087).
Occorre poi osservare che, anche in ragione della natura semplificata della motivazione propria
di una sentenza applicativa della pena (ex plurimis: Sez. IV, 21.4.2010 n. 31392, Rv. 248198), il
giudice di merito ben avrebbe potuto non soltanto omettere in sentenza la specifica indicazione
delle ragioni legittimanti le riconosciute attenuanti generiche ovvero altrimenti motivare la concessione di dette attenuanti con evenienze diverse o additive rispetto alla sola assenza di precedenti penali dell’imputato, atteso che l’art. 62 bis c.p., comma 3 preclude detta concessione unicamente quando l’incensuratezza del giudicabile sia “per ciò solo” posta a suo fondamento (cfr.
Sez. Fer., 20.8.2009 n. 33473, Rv. 244600).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2016.

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