Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16796 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16796 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ALDEA MARIUS AUREL N. IL 03/10/1980
2) CUTULI PIETRO N. IL 13/03/1982
avverso la sentenza n. 1049/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, tenuto conto che
trattasi di principio ormai consolidato, va qui ribadito che: “La specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in
relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto
se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di
cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o
«congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere”. [Cass. pen., sez. Il, 26.6.2009, n. 36245 in Ced
Cass. Rv 245596]. Nel caso di specie gli imputati sono stati sottoposti a
giudizio penale per plurime violazioni della legge penale (sei capi di
imputazione) fra le quali vanno ricompresi una violazione dell’art. 648 bis
c.p. e due delitti di ricettazione aggravata. Agli imputati sono state
riconosciute le attenuanti generiche ed è stata irrogata la complessiva pena
di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 1.200 di multa. Si tratta di
sanzione che oggettivamente si colloca ben al di sotto della pena edittale
media, con la conseguenza che la motivazione in ordine al canone di
equità richiamato, appare più che sufficiente ed adeguato.
La motivazione pertanto sfugge alle censure mosse.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e i ricorrenti devono
essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ciascuno della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso

Roma il 4.12.2012

ALDEA Maries Aurei e CUTULI Pietro ricorrendo per Cassazione awerso il
prowedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza e manifesta illogicità di motivazione in riferimento alla
indicazione dei criteri con í quali è stata determinata la pena, con
conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 133 c.p.

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