Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16795 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16795 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NOLA
nei confronti di:
IGNOTI

avverso l’ordinanza del 15/05/2017 del GIP TRIBUNALE di NOLA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sertSte le conclusioni del PG
Udito il difensore

Data Udienza: 19/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 15.5.2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Noia- a fronte della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di
ignoti n. 12093/2016- ha invitato il P.M. ad iscrivere nel registro degli indagati Boccia
Raffaele per il reato di cui all’art. 485 c.p., indicando al P.M. stesso l’effettuazione di
nuove indagini consistenti nell’espletamento di una consulenza grafica al fine di
accertare la corrispondenza della firma apposta sul contratto di noleggio e quella
originale di Butrico Michele e nell’ascolto di Boccia Raffaele, fissando il termine di 60

2. Avverso tale ordinanza il P.M. del Tribunale di Noia ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando la violazione dell’art. 409, commi 4 e 5 c.p., avendo il G.i.p.
ordinato l’iscrizione nel registro degli indagati del Boccia, per un reato che non è più
previsto dalla legge come tale, in seguito all’abrogazione dell’art. 485 c.p., ad opera
del D.Igs. n. 7/2016, chiedendo l’esecuzione di indagini, quali l’esperimento di una
consulenza grafica, comportante spese di giustizia; inoltre, l’ordinanza è censurabile
avendo il G.i.p. ordinato l’iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto ed
avendo contestualmente concesso al P.M. un termine per lo svolgimento delle indagini.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dr. Franca Zacco, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo annullarsi il
provvedimento impugnato con ogni conseguenziale statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
1. Ed invero, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Noia – investito della richiesta del P.M. di archiviazione di un
procedimento contro ignoti- ha disposto la formulazione dell’imputazione per il reato
di cui all’art. 485 c.p. nei confronti di Boccia Raffaele, deve ritenersi atto abnorme,
immediatamente ricorribile per cassazione.
2. In proposito, giova premettere che, come già evidenziato da questa Corte
(Sez.

5, n. 46135 del 19/06/2014), se è pur vero che le Sezioni Unite hanno

affermato, sulla scia di copiosa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n.
88 del 1991; Corte cost., sent. n. 478 del 1993; ordinanza n. 176 del 1999; ordinanza
n. 348 del 2005), che rientra tra i poteri del G.I.P., quello di effettuare un controllo
completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero, non limitato, sotto il profilo
oggettivo, alle imputazioni iscritte nel registro delle notizie di reato e, sotto il profilo
soggettivo, alle persone indagate ed iscritte nel relativo registro, con la conseguenza
che, ove le sue valutazioni non concordino con le richieste conclusive del P.M., egli
potrà invitare quest’ultimo a compiere nuove indagini e, qualora queste debbano
essere estese a persone non indagate, ne potrà ordinare l’iscrizione nel registro delle

1

giorni per il compimento dell’atto.

notizie di reato (Cass., SU., n. n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163),
diverso è il caso in cui viene ordinato procedersi nei confronti di una specifica persona
con iscrizione nel registro di reato ex art. 335 c.p.p., sulla base di una imputazione
abrogata, la cui formulazione viene contestualmente ordinata al medesimo Pubblico
Ministero.
3. Invero, è stato ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P.,
all’esito dell’udienza camerale celebrata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., dispone
la formulazione coatta dell’imputazione nei confronti di soggetto non ancora iscritto nel

5,

n. 27 del 25/10/2005). Più recentemente, ancora, le S.U. di questa Corte hanno

evidenziato come costituisca atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice
per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di
persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da
quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (Sez. U, n. 4319
del 28/11/2013).
4. Quando si procede contro ignoti, come nella fattispecie in esame, il G.I.P., nel
respingere la richiesta di archiviazione, ove reputi che il reato sia da attribuire a
persona già individuata, ne ordina l’iscrizione nel registro delle notizie di reato
custodito presso l’ufficio del P.M. (art. 335 c.p.p.) ai sensi dell’ art. 415 c.p.p., comma
2 e, conseguentemente, dispone la formulazione coatta dell’imputazione (Sez. 4,
26.1.1996, n. 244; Sez. 5, 16.2.2001, n. 16843; Sez. 1, n.39283 del 13/10/2010).
Non è abnorme, infatti,

il provvedimento con il quale il giudice per le indagini

preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti,
richieda al pubblico ministero l’iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore
della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che
costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto
esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 205 del 18/11/2016).
5. Allorché il G.I.P., dissentendo dal Pubblico Ministero, ordini l’iscrizione di una
persona nel registro delle notizie di reato, il procedimento è restituito all’iniziativa del
P.M., il quale, a questo punto, “potrà esercitare nella sua autonoma determinazione
tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo tra tutti quello di adottare le
determinazioni conseguenti all’esito delle indagini espletate” (in questo senso, in
motivazione, Cass., SU., n. 22909/2005) e, quindi, svolgere le investigazioni ritenute
più opportune, procedere all’iscrizione di ulteriori soggetti che, all’esito delle indagini,
dovessero risultare concorrenti nel reato, procedere per reati ulteriori rispetto a quelli
originariamente supposti, ovvero richiedere una nuova archiviazione (fermo restando,
ovviamente, in ogni caso, il potere di controllo del Giudice sull’esercizio dell’azione
penale) (Sez. 5, n. 46315 del 19/06/2014).

registro degli indagati per il quale il P.M. non abbia presentato alcuna richiesta (Sez.

6. Nel caso in cui il P.M. insista nella richiesta di archiviazione e la parte offesa
nella sua opposizione, il G.I.P., nuovamente investito della decisione, deve fissare
nuova udienza camerale, al cui esito soltanto può, ex art. 409 c.p.p., comma 5,
disporre, nel contraddittorio delle parti, la formulazione dell’imputazione a carico di
persona individuata e già iscritta nel registro delle

notitiae criminis

(Sez. 5,

19/10/2001, n. 5247).
7. Nel caso in esame, peraltro, il reato per il quale è stata ordinata l’immediata
iscrizione (485 c.p.) è stato abrogato dall’art. 1 lett. a) del D.Igvo n. 7/2016, sicchè

imposta al P.M..
8. Invero, la categoria dell’abnormità comprende sia il provvedimento che, per
la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale (cosiddetta abnormità strutturale), oppure quello che, pur essendo
manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero una inammissibile regressione dello
stesso ad una fase ormai esaurita (cosiddetta abnormità funzionale) (Sez. U, n. 17 del
10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv.
215094; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013).
9. Il provvedimento impugnato deve ritenersi rientrante senz’altro in tale ultima
ipotesi, determinando un’inammissibile stasi del processo, relativo peraltro ad un reato
abrogato.
10. Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato, con trasmissione degli
atti al G.i.p. del Tribunale di Noia.
p.q.m.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia. Motivazione semplificata.
Così deciso il 19.2.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Carlo Zaza

Rosa ezzullo

Depositato in Cance Iena
Roma, lì

ill-AP

l’imputazione, alla stregua dei suddetti principi, a maggior ragione non poteva essere

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