Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16795 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16795 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FEZZA ADRIANA N. IL 17/09/1957
2) FEZZA DAIANA N. IL 05/10/1986
3) PASQUALE NATASCIA N. IL 29/09/1975
avverso la sentenza n. 1125/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

Le imputate FEZZA DAIANA, FEZZA ADRIANA e PASQUALE NATASCIA
ricorrendo per Cassazione awerso il prowedimento in epigrafe riportato,
lamentano:
FEZZA DAIANA
1) Vizio ex art. 606 IA comma lett. e) c.p.p. perché la Corte territoriale,
non ha dato adeguata ed idonea motivazione della propria decisione
FEZZA ADRIANA
1) Vizio ex art. 606 IA comma lett. E) c.p.p., perchè la Corte territoriale non
ha dato motivazione adeguata in ordine alle ragioni per le quali è stata
ritenuta la penale responsabilità della ricorrente, ponendo in rilievo il
fatto di essere stata ritenuta responsabile per il solo fatto di avere
introdotto un carrello allo interno del supermercato
NATASCIA PASQUALE
1) Vizio ex art. 606 IA comma lett. E) c.p.p., perché la corte territoriale non
a motivazione adeguata in ordine alle prove poste a carico della ricorrente
Il ricorso è manifestamente infondato e manca qualsivoglia descrizione
della condotta in concreto posta in essere
2) Vizio di motivazione perché la Corte territoriale non ha preso in
considerazione le condizioni soggettive ed oggettive, i motivi a delinquere
e le condizioni di vita materiale e morale
I tre ricorsi sono manifestamente infondati.
Va in primo luogo premesso che ai sensi di quanto disposto dall’art. 606
c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimità sulla motivazione non
concerne ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di
merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato
risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l’esposizione delle
ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al
fine giustificativo del provvedimento.
Passando alla disamina dei singoli ricorso, si rileva che le doglianze
attengono ad aspetti di merito della decisione (ricorso PASQUALE) e non
contengono censure specifiche riconducibili a vizi della motivazione
(Ricorsi FEZZA Daiana e FEZZA Adriana) che devono essere desumili dal
testo della medesima. Si rileva inoltre che il ricorso in esame esula del
tutto dal contenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto di
genericità, dovendosi ribadire che:
“L’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue sia alla mancanza
del motivo di ricorso, sia alla sua non attinenza al decisum della sentenza
impugnata” Kass. pen., sez. III, 5.6.2009, n. 39071 Ced Cass., rv. 244957]
e che: “È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici,
owero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in
diritto da sottoporre a verifica (fattispecie di ricorso con cui si lamentava la
mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste
a fondamento della decisione)”. [Cass. pen., sez. III, 2.3.2010, n. 16851
Ced Cass., rv. 246980]. A ciò deve aggiungersi che i ricorsi, nel loro

MOTIVI DELLA DECISIONE

contenuto, esulano dal testo del provvedimento impugnato che presenta
caratteri di coerenza e logicità espositiva che non sono stati messi
specificatamente in discussione da parte delle ricorreneti.
Per le suddette ragioni i ricorsi sono inammissibili e le ricorrenti devono
essere condannate al pagamento delle spese processuali e ciascuna della
somma di 1.000,00 alla Cassa delle ammende ravvisandosi nella
condotta delle ricorrenti estremi di responsabilità ex art. 616 c.p.p. [Corte
Cost. 13.6.2000 n. 186]

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuna della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 4.12.2012

P. Q. M.

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