Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16794 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16794 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SACCO SALVATORE nato il 26/07/1957 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 12/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/Mite le conclusioni del PG

Uslit~eRstrré

Data Udienza: 19/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18.2.2016 la Prima Sezione di questa Corte
annullava con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovo esame l’ordinanza,
con la quale, in sede esecutiva, era stata rigettata la richiesta, formulata
nell’interesse di Sacco Salvatore, di applicazione della disciplina della
continuazione tra i reati e, specificamente, tra quelli giudicati con la sentenza
della Corte di appello di Napoli del 25.9.2009, irrevocabile dal 18.1.2011 (con la
quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416 bis

Corte territoriale con sentenza del 16.7.2009, irrevocabile il 17.2.2011 (con la
quale il Sacco era stato ritenuto responsabile del medesimo delitto commesso in
Napoli sino al giugno 1997).
1.1. In particolare, questa Corte rilevava come il giudice dell’esecuzione
fosse incorso in vizio motivazionale, non avendo congruamente valutato quanto
evidenziato dal giudice della cognizione nella sentenza del 16.7.2009, ossia
l’emergere di un contrasto in seno al clan Alfano, dal quale era sorto il gruppo
Caiazzo – Cimmino, nonché la partecipazione del Sacco alle due distinte
compagini – prima al clan Alfano e, poi, al clan Caiazzo- Cimmino,
considerandola come “un episodio delittuoso unitario”, mentre nella sentenza
del 25.9.2009 era stato ricostruito, tra l’altro, il contrasto che nel 1998 – 1999
era insorto tra il Caiazzo e il Cimmino, nonché la partecipazione del Sacco
dapprima al gruppo Caiazzo e, quindi, a quello Cimnnino; inoltre, il giudice della
cognizione aveva riconosciuto ad altri imputati la disciplina della continuazione
tra reati associativi relativi alla partecipazione di costoro alle associazioni
camorristiche clan Alfano e clan Caiazzo – Cimmino.
In definitiva, rilevava sempre questa Corte, le suddette emergenze – che
sembrerebbero delineare il fenomeno associativo dell’organizzazione criminale
operante nel quartiere di Vomero – Arenella e nelle zone limitrofe di Napoli come
caratterizzato da una sorta di “unitarietà”, pur in presenza di scissioni in gruppi
contrapposti – non erano state appunto congruamente valutate nel
provvedimento oggetto di annullamento.
2. La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, con ordinanza in data
12.10.2016, d ep. in data 3.3.2017, rigettava l’istanza del Sacco, ribadendo
l’insussistenza dei presupposti per l’invocata continuazione.
2. Avverso tale ordinanza Sacco Salvatore, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, ha proposto ricorso, deducendo la violazione di legge del provvedimento
impugnato, essendovi tuttora carenza di motivazione in ordine al primo punto
rinviato alla attenzione della Corte territoriale, inerente la circostanza che la
continuazione era stata riconosciuta in sede di cognizione ai coimputati del

c.p. commesso in Napoli fino al gennaio 2007) e quelli giudicati dalla stessa

ricorrente che ne avevano fatto richiesta in sede di appello; merita, inoltre,
censura la critica effettuata alla motivazione della sentenza divenuta definitiva e,
comunque, appare illogica l’affermazione contenuta nel provvedimento
impugnato, secondo cui non può affermarsi che la caratteristica originaria del
gruppo criminoso denominato clan Alfano fosse quella di scindersi in gruppi
contrapposti tra loro.
3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del sostituto Procuratore
Generale dr. Stefano Tocci, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Ed invero, la Corte territoriale in sede di rinvio ha fornito adeguata
risposta al dictum della sentenza di annullamento, dando conto delle ragioni per
le quali ha ritenuto che nella fattispecie in esame non fosse applicabile la
disciplina ex art. 671 c.p.p. del reato continuato.

La Corte territoriale, in

particolare – dopo aver considerato il fatto che il giudice della cognizione
(Tribunale di Napoli), con sentenza del 26.3.2007, aveva ritenuto per alcuni
coimputati che il passaggio dal clan Alfano al clan Caiazzo-Cimmino fosse un
episodio delittuoso unitario, riconoscendo, pertanto, la continuazione tra i reati di
cui all’art. 416 bis c.p., per i quali il Sacco era stato condannato- ha evidenziato
tuttavia o come la suddetta valutazione non fosse correlata ad alcun elemento
rivelatore, anzi fosse priva della considerazione della differenza ontologica dei
due gruppi indicati come contrapposti, come si ricava proprio dall’imputazione;
tali gruppi, per quanto emerge anche dal complesso motivazionale del
provvedimento, erano gruppi autonomi, antagonisti sul territorio, operanti sotto
una diversa leadership criminale ed impegnati in una sanguinosa guerra, tanto
da dare vita a numerosi episodi di sangue in danno dei rispettivi affiliati. Inoltre,
secondo la Corte territoriale, giammai potrebbe affermarsi che la caratteristica
originaria del gruppo criminoso clan Alfano fosse quella di scindersi in gruppi
contrapposti tra loro, essendo stata “la scissione” un evento traumatico e isolato,
storicamente correlato a specifiche vicende criminali (sin dal 1993 con il duplice
omicidio Campione Basile), che ha comportato l’emergere di un’autonoma
organizzazione antagonista al clan Alfano ed il venir meno di un’unitaria
direzione degli associati, nonché della

affectio societatis

dei fuoriusciti dal

gruppo.
2. Tale valutazione – con la quale è stato giustificato il diniego della
continuazione, valorizzando, peraltro, la circostanza che la creazione di una
successiva fazione non fosse stata in alcun modo pianificata e, comunque, non
prevedibile nel momento in cui il Sacco aderì al clan Alfano, essendo state le
contrapposizioni che avevano contribuito alle creazioni di nuovi ed eterogenei

CONSIDERATO IN DIRITTO

gruppi criminosi non prevedibili e quindi non pianificabili, ma determinate da fatti
sopravvenuti ed assolutamente imprevedibili- appare esauriente in relazione al
dictum della sentenza di annullamento.
3. In proposito, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del
principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di reato
continuato, occorre tener conto dell’identità del disegno criminoso apprezzabile
sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle
modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla

essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi,
purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012). I giudici dell’esecuzione,
invero, senza incorrere in vizi logici e motivazionali, hanno in sostanza dato
rilevanza decisiva al fatto che il fenomeno della “scissione” non poteva rientrare
in una “previsione pianificatoria”, proprio perché determinata da fattori
imprevisti ed imprevedibili, che hanno comportato la formazione di gruppi in
accesa e violenta rivalità, idonea ad escludere continuità tra la condotta
criminosa perpetrata dal Sacco nell’ambito del sodalizio Alfano rispetto a quella
del sodalizio Caiazzo-Cimmino. Peraltro, in tema di reato continuato, il giudice
dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire
rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico,
essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo
episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con
deliberazione,

dunque,

di

carattere

non

generico

ma

generale.

(Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015).
4. In tale contesto, la circostanza messa in risalto dal ricorrente- secondo
cui il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione in ordine al fatto
che la continuazione era stata, invece, riconosciuta in sede di cognizione ai
coimputati del ricorrente- appare senz’altro superata dalla congrua motivazione
della Corte territoriale, che, prendendo spunto dal fatto che il giudice della
cognizione non si è soffermato compiutamente sulla differenza ontologica tra i
due gruppi e non ha analizzato specificamente il fenomeno della determinatasi
“scissione”, ha ritenuto decisiva, invece, ai fini della esclusione della disciplina
della continuazione ex art. 671 c.p.p. l’impossibilità di ipotizzare il determinarsi
di due gruppi contrapposti. Sul punto è sufficiente richiamare quanto già
evidenziato da questa Corte, secondo cui il giudice dell’esecuzione, investito dalla
richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., se è vero che non può trascurare,
ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già
operata in fase di cognizione, può tuttavia prescinderne, previa dimostrazione
dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta

3

omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo,

richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato
disegno (arg. ex

Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012), come è appunto avvenuto

nella fattispecie in esame.
5. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente, al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 2000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento di euro 2000,00 in favore della Cassa
delle ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso il 19.2.2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente
Carlo Zaza

id 7p,
Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Ulla

P.Q.M.

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