Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16794 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16794 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LLESHI BESNIK N. IL 24/02/1978
avverso la sentenza n. 930/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Come già affermato in numerose precedenti decisioni assunte in sede di
legittimità, alle quali questo Collegio ritiene di aderire, tenuto conto che
trattasi di principio ormai consolidato, va qui ribadito che: “La specifica e
dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in
relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto
se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di
cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o
«congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere”. [Cass. pen., sez. Il, 26.6.2009, n. 36245 in Ced
Cass. Rv 245596]. Nel caso di specie lo imputato è stato giudicato per due
delitti di ricettazione e un reato di resistenza a pubblico ufficiale. All’esito
del giudizio di appello, l’imputato è stato condannato alla pena di anni uno
e mesi quattro di reclusione e 400,00 e di multa. Tenuto conto della natura
dei reati, della loro pluralità e della pena edittale per ciascuno di essi
prevista, si deve rilevare che la sanzione in concreto applicata su una fascia
nettamente al di sotto della media edittale, con la conseguenza che la
motivazione che il solo e semplice richiamato ai criteri di cui all’art. 133
c.p. Per il riconoscimento delle attenuanti generiche appare più che
sufficiente ai fini dell’art. 132 c.p.
Non si riscontra pertanto alcun vizio della motivazione.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in o a il 4.12.2012

L’imputato
LLHESHI BesniK
ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe indicato, lamenta
– il vizio di carenza e manifesta illogicità di motivazione in riferimento alla
indicazione dei criteri con i quali è stata determinata la pena con
particolare riferimento alla mancata diminuzione degli “aumenti” apportati
ex art. 81 cpv. C.p.

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