Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16793 del 04/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16793 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VATANO ALDO N. IL 14/03/1968
avverso la sentenza n. 1/2011 TRIBUNALE di COMO, del 20/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 04/12/2012

4

.

L’imputato, VATANO Aldo ricorrendo per Cassazione avverso il
provvedimento in epigrafe riportato, lamenta:
§1) contraddittorietà e carenza della motivazione, poichè per il delitto di
danneggiamento la responsabilità è stata affermata sulla base di prove
indiziarie, il giudice dell’appello ha aderito alla tesi sostenuta dalla parte
civile senza procedere ad un adeguato riscontro delle sue affermazioni e
non risponde al vero che siano state rilasciate “dichiarazioni
sostanzialmente confessorie”
Il ricorso è manifestamente infondato.
°Ai sensi degli art. 606, 1° comma, e 591, 10 comma, lett. c), c.p.p. (in
relazione al difetto dei requisiti dell’impugnazione indicati dall’art. 581,
lett. c, c.p.p.), è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale si
propongano censure attinenti al merito della decisione, congruamente
giustificata, mancando peraltro una specifica indicazione della correlazione
fra le motivazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione [Cass. pen., sez. Il, 30.10.2008, n. 44912,
Sozzo e, negli stessi termini, Cass. pen., sez. Il, 15.52008 Ced Cass.,
2401091. Nel caso in esame il ricorrente ha formulato censure di contenuto
generico, che non trovano correlazione con quanto riferito nella
motivazione della decisione impugnata e prive di indicazione di
Indicazione di specifici vizi della motivazione che devono essere desumibili
dal testo del provvedimento impugnato.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni del
gravame
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

il

MOTIVI DELLA DECISIONE

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