Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16792 del 24/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16792 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUTIERREZ MARIAN DE LOS ANGELES N. IL 08/04/1985
avverso la sentenza n. 267/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 24/03/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a GUTIERREZ MARIAN DE LOS ANGELES, per il furto aggravato di una
tessera bancomat ed il successivo utilizzo indebito della medesima, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di due anni di reclusione ed €400 di
multa;

l’imputata, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla
qualificazione giuridica dei fatti, poiché la condotta andava qualificata come
appropriazione indebita, in considerazione del rapporto di lavoro di badante
esistente tra l’imputata e la persona offesa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la censura in punto di qualificazione giuridica del fatto è inammissibile anche
sotto il profilo della mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di
specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo abbia presupposto una
modifica dell’imputazione originaria, evenienza che nel caso di specie deve
escludersi (Sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003, Valetta, Rv. 228405);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alle cassa delle

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA