Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16792 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16792 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GIARRATANA LUCIANO nato a MUSSOMELI il 24/06/1984

avverso l’ordinanza del 10/04/2017 della CORTE di APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 19/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha respinto la
richiesta di riabilitazione presentata da Giarratana Luciano ai sensi dell’art. 15
legge n. 327 del 1988.
Il diniego riposa su due elementi: l’assenza di condotta irreprensibile, posto
che il 9 aprile 2014 l’istante era stato notato in compagnia di due soggetti

mancanza di prova di buona condotta, che l’istante invoca facendo leva sulla
circostanza, di per sé neutra, rappresentata dal corretto comportamento tenuto
durante l’esecuzione della pena.

2. Avverso il provvedimento ricorre Giarratana Luciano, per il tramite del
difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da nullità ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vuoi per aver valorizzato un fatto
insignificante e occasionale verificatosi a distanza di oltre tre anni rispetto alla data
dell’udienza fissata per discutere l’istanza di riabilitazione vuoi per aver
pretermesso qualunque valutazione della circostanza offerta a riprova della buona
condotta e consistente nell’aver intrapreso l’attività di imprenditore agricolo
comprovata dalla produzione di certificato di attribuzione di partita iva.

3. Il ricorso è fondato.

4. Il provvedimento impugnato presenta lacune motivazionali.
Innanzitutto la Corte di appello ha errato nell’attribuire valore
automaticamente ostativo al fatto che, in una occasione, il ricorrente sia stato
controllato in compagnia di pregiudicati.
L’episodio unico e di minima rilevanza non può, di per sé, ritenersi espressivo
di una generale condotta di vita (Sez. 5,n. 43383 del 19/09/2013, Greco, Rv.
258662).
In secondo luogo ha omesso di esaminare la circostanza dell’avviamento di
una impresa commerciale, dedotta dall’istante e certamente rilevante proprio ai
fini della prova positiva di buona condotta.

5. Discende l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per
nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.
2

pregiudicati per reati contro il patrimonio e per reati in materia di stupefacenti; la

í

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Palermo.
Così deciso il 19/02/2018

Il Consigliere estensore
Elisabetta M

orosini

Depositato in Cancelleria
Roma, lì …..

.4fLitazug.

Il Presidente
/

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