Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16791 del 19/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16791 Anno 2018
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udienza: 19/02/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MONTANI ANDREA nato a BARI il 28/01/1964

avverso il decreto del 16/03/2017 della CORTE di APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione
annulli il decreto della Corte di appello di Bari in data 16 marzo 2017 nei confronti
di Montani Andrea, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per nuovo esame.

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RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato la Corte di appello di Bari, in riforma del
provvedimento di segno opposto reso dal Tribunale di Bari, ha dichiarato che, nei
confronti di Montani Andrea, permangono le condizioni di applicazione della misura
di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno di cui al decreto emesso in data 28 giugno 1993 dal Tribunale

2. Avverso il decreto ricorre Montani Andrea, per il tramite del difensore,
articolando due motivi con i quali deduce violazione di legge in ordine al requisito
dell’attualità della pericolosità sociale, che sarebbe stata ancorata a mere
presunzioni, nonché violazione di legge per motivazione apparente in ordine ai
presupposti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione
2.1 Il ricorrente censura il decreto confermativo della misura facendo rilevare
che ha trascorso in carcere gli ultimi venticinque anni di vita; che incombeva
sull’accusa e non sulla difesa — come invece avrebbe erroneamente ritenuto la
Corte di appello — l’onere di provare l’attualità della pericolosità sociale; che il
giudice di secondo grado si sarebbe limitato a recepire acriticamente il
provvedimento di sottoposizione al regime del cd. 41

bis; che egli avrebbe

riportato l’ultima condanna per fatti risalenti al 1996; che non risulterebbe
coinvolto in procedimenti per associazione mafiosa; che gli undici provvedimenti
disciplinari risultanti dalla certificazione in atti sarebbero risalenti nel tempo e
riguarderebbero trasgressioni lievi; che anzi egli avrebbe usufruito ripetutamente
dell’istituto premiale della liberazione anticipata; che, nei nove mesi di libertà, non
avrebbe tenuto alcun comportamento censurabile; che non avrebbe espresso
alcuna minaccia di morte nei confronti di una dottoressa, poiché il passo
incriminato della missiva, che tanto aveva allarmato gli inquirenti, sarebbe frutto
di un fraintendimento come chiarito da Montani stesso in sede di audizione dinanzi
al direttore del carcere: “far fuori” sarebbe riferito alla malattia non al medico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché, per un verso, sotto la formale denuncia di
una violazione di legge si duole di vizi motivazionali, per altro verso, propone
censure manifestamente infondate.

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di Bari, riducendone solo la durata da tre a due anni.

1. Va ricordato che secondo il consolidato orientamento della Corte di
legittimità – asseverato anche dal giudice delle leggi con le sentenze n. 321 del
2004, n. 80 del 2011 e n. 106 del 2015 – in tema di misure di prevenzione, la
riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre
il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc.
pen., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della
rispondenza degli elementi esaminati (se necessario acquisiti ex officio dal giudice)
ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in

apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; tra le altre Sez.
5, n. 19598 del 8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514).
Principio di recente declinato dalle Sezioni Unite come segue: «È del tutto
pacifico che sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente
all’esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di
prevenzione, ove si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento
costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura,
configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto
essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.
111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs
06/09/2011, n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza
indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Sez U. n. 111 del 30/11/2017,
dep. 2018, Gattuso, in motivazione).

2. Il presente procedimento concerne la verifica, ai sensi della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 291 del 2013, di attualità della pericolosità sociale di
Montani Andrea in relazione alla misura di prevenzione disposta il 28 giugno 1993,
ai sensi della legge n. 1423 del 1956, nei confronti del medesimo, detenuto in
espiazione pena dal 16 ottobre 1991 al 28 giugno 2016. Merita un cenno il fatto
che, al di là degli erronei richiami al d. Igs. n. 159 del 2011, torna applicabile nella
specie, ratione temporis, la legge n. 1423 del 1956, in forza della disciplina
transitoria dettata dall’art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo.

3. Il thema decidendi riguarda unicamente l’attualità della pericolosità sociale
del proposto.
La materia è stata rivisitata dalle Sezioni Unite Gattuso, sopra citate, che —
nel prevedere che nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione
personali agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo mafioso, è
necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto —
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assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione

si sono ampiamente occupate del concetto di

“attualità” in rapporto alla

pericolosità cosiddetta “qualificata”.

4. La tenuta del decreto qui in esame non può che essere verificata alla luce
dei parametri enucleati dalla Corte di legittimità, nella sua espressione più
autorevole.
La prima e fondamentale questione posta con il ricorso — l’unica idonea a
integrare il vizio di violazione di legge — attiene alla operatività o meno della
presunzione per cui pericolosità di un appartenente a una organizzazione criminale

è sempre attuale salvo che non venga fornita prova contraria, intesa come
dimostrazione del venir meno dello scioglimento di quella organizzazione o della
rescissione soggettiva del vincolo.
Le Sezioni Unite chiariscono, in generale, che l’applicazione della massima di
esperienza, desumibile dalla tendenziale stabilità del vincolo associativo, possa
applicarsi solo attraverso la previa analisi specifica dei suoi presupposti di validità
nel caso oggetto della proposta e non può da sola genericamente sostenere
l’accertamento di attualità.
In sostanza viene bandita ogni conclusione aprioristica basata su concetti
astratti, per far posto a una attenta disamina degli elementi specifici del caso
concreto.
L’operatività della presunzione semplice in rassegna, desunta dall’esame
sociologico e storico del fenomeno mafioso, deve coniugarsi con un doppio ordine
di verifiche su: 1) natura giuridica dell’accertamento di appartenenza; 2) fatti
riguardanti l’apporto riconosciuto al gruppo dal singolo.
Sotto il primo profilo assume rilievo, ad esempio, la differenza tra
accertamento fondato su una sentenza irrevocabile di condanna e accertamento
ricavato da atti e provvedimenti non giurisdizionali o non definitivi.
Il secondo

profilo, invece, pone l’accento su ruolo e rapporto con

l’organizzazione criminale, nel senso che un conto è la posizione di un soggetto
che entra in contatto occasionale con l’associazione di stampo mafioso (per esso
la presunzione semplice non varrà neppure) un altro conto è quella di colui che è
inserito stabilmente in una organizzazione (in tal caso la presunzione opera e
l’asticella della prova contraria si eleva in relazione alla tipologia della
organizzazione, al ruolo assunto e riconosciuto anche dall’esterno).

5. Nel caso di specie la Corte di appello valuta in maniera analitica gli elementi
che rendono attuale, anche dopo venticinque anni di carcere, la pericolosità sociale
del Montani.
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9-

5.1 Sulla base di specifiche circostanze — ricavate da sentenze definitive,
provvedimenti ai sensi dell’art. 41 bis legge n. 94 del 2009, provvedimenti
disciplinari adottati in carcere, relazioni della direzione antimafia distrettuale e
nazionale, informative della direzione investigativa antimafia e del Comando
generale dei Carabinieri — vengono individuati elementi sintomatici della
persistente pericolosità sociale del Montani:
– Montani Andrea è stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di
cui all’art. 416 bis cod. pen, in quanto capo dell’omonimo clan operante nel

– è stato destinatario di provvedimenti ai sensi dell’art. 41 bis legge n. 94 del
2009 per l’intera durata della pena carceraria;
– era stato sostituito, nella reggenza, dal fratello Giovanni, anche lui
successivamente arrestato e detenuto in carcere in regime di 41 bis;
– è stato colpito, in carcere, da ben undici provvedimenti disciplinari, l’ultimo
dei quali si colloca in periodo prossimo alla liberazione, a riprova che il recupero
sociale era ben lungi dall’essere stato conseguito;
– il sodalizio capeggiato dal Montani è caratterizzato da forti legami familiari
esistenti tra gli associati, dal ricorso all’uso delle armi per imporre la propria
egemonia. Gli esponenti di vertice, tra cui il proposto, benché detenuti riescono
ancora a imporsi all’esterno, forti del perdurante grado di rispetto loro
riconosciuto;
– il clan è tuttora operativo, ha dimostrato notevole capacità di riorganizzarsi
e rafforzarsi grazie alla consolidata fusione con altri clan della zona.
5.2 Su tali presupposti è dunque pienamente operante la presunzione
semplice di attualità della pericolosità sociale del proposto, tenuto conto che
Montani Andrea si colloca in uno dei livelli più elevati della scala disegnata dalle
Sezioni Unite Gattuso: accertamento contenuto in una sentenza irrevocabile di
condanna; posizione apicale (si parla di “capo indiscusso”) all’interno di una
pericolosa organizzazione criminale di stampo mafioso, tuttora operativa e vitale.
Ne consegue che, alla luce di tali specifici elementi, la Corte di appello
correttamente ha posto in capo al Montani l’onere di superare detta presunzione,
attraverso circostanze dimostrative della rescissione del vincolo associativo, per
poi concludere che tali elementi non solo non sono provati, ma neppure vengono
allegati.

6. In definitiva la motivazione del provvedimento impugnato è pienamente
rispondente ai parametri stabiliti dalle Sezioni Unite Gattuso.

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quartiere di San Paolo di Bari;

Essa contiene un’analisi specifica compiuta con esito positivo circa la
sussistenza di elementi concreti cui ancorare la presunzione semplice, non
superata, neppure a livello allegativo, dal proposto.
Sorprende, piuttosto, la superficialità di approccio da parte del primo giudice
che liquida in poche battute la problematica, determinandosi nel senso di escludere
l’attualità, senza neppure considerare valenza e portata della presunzione
semplice operante nella specie, né porsi il problema che si sta occupando non di
una pericolosità generica, ma di una pericolosità qualificata espressa da un

pen., capo di una organizzazione di stampo mafioso, detenuto in carcere in regime
di art. 41 bis legge n. 94 del 2009, per l’intera durata della pena fino al momento
della sua scarcerazione.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 19/02/2018

Il Consigliere estensore
Elisabetta Mar . Morosini

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

Il Presidente
Carlo

soggetto condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416 bis cod. proc.

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