Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1679 del 17/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1679 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUNARDI MASSIMO N. IL 19/06/1984
avverso la sentenza n. 3716/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 aprile 2014 la Corte di appello di Firenze ha
confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 10 aprile 2012 di
condanna di Lunardi Massimo alla pena di un mese di arresto ed euro cento
di ammenda per il reato di porto ingiustificato, fuori della propria
abitazione, di un cacciavite della lunghezza di centimetri trentasei, occultato
nel furgone, alle ore 2,20 del mattino; e alla pena di euro trecento di

il 6 luglio 2009.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato tramite il difensore il quale, con unico motivo, deduce il vizio di
motivazione per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.bgA
s •714A-t.
cflo àp’ì,u,tek€4.2.0t, AMA- ‘MA,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il giudice di appello non ha omesso di motivare sulle invocate attenuanti
generiche, ma al contrario, con argomentazioni adeguate e coerenti, le ha
escluse in considerazione della pericolosità dell’imputato desunta dai gravi
precedenti a suo carico.
Tale motivazione, con ogni evidenza, soddisfa l’esigenza di razionalità
della decisione con riguardo all’entità del trattamento sanzionatorio di cui
l’appellante aveva richiesto il mitigamento.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

ammenda per guida senza patente del furgone; fatti commessi in Altopascio

uORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.2.

.


…….

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente e al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 17/06/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA