Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1679 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1679 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ELIA MARIA REGINA N. IL 18/07/1966
avverso l’ordinanza n. 390/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 26/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ..”3 0
°

LCA-

Data Udienza: 05/11/2013

Ritenuto in fatto e diritto.
1. Elia Maria Regina propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la quale il
Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento del gravame articolato ex
art 309 cpp, ha modificato la originaria misura emessa ai danni della ricorrente indagata per peculato e falso ideologico ( perché a far data dal 2002 , nella qualità
responsabile ufficio assistenza della Questura di Cosenza, si sarebbe appropriata di
somme stanziate dal Ministero a favore di vedove ed orfani di appartenenti alla polizia

presso il comune di residenza con divieto di allontanamento dalle ore 22 alle ore 6.
2. Due i motivi di ricorso .
2.1 Con il primo motivo si evidenzia che , per come già segnalato al Tribunale , la
ricorrente è stata sospesa in via cautelare dal servizio presso la questura di Cosenza ,
luogo di residenza e di commissione dell’attività delittuosa . E poiché le ragioni
cautelari addotte dal Pm a sostegno dell’intervento cautelare , sia nell’ottica della
possibile reiterazione della condotta , sia dell’eventuale inquinamento probatorio
erano correlate per l’appunto alla permanenza della stessa presso l’ufficio predetto ,
tale situazione faceva venire meno le esigenze cautelari prospettate dal PM .
Riscontrata la gravita indiziaria, doveva ritenersi del tutto illogica la misura adottata ,
per nulla in linea con le esigenze di reiterazione denunziate e assertivamente
riscontrate avuto riguardo a condotte criminali simili a quelle accertate.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia la illogicità della motivazione considerando la
contraddittorietà tra il giudizio di pericolosità reso nel valutare il rischio di reiterazione
e quello , di segno apertamente distonico, legato alla personalità della ricorrente, reso
nell’individuare la misura più adeguata per neutralizzare le esigenze cautelari
riscontrate.
3. Il ricorso è infondato per quanto di seguito precisato.
4. Nel provvedimento impugnato, al fine di individuare le emergenze cautelari sub
specie del rischio di recidivanza , si fa del tutto correttamente riferimento alle
connotazioni oggettive del fatto ( reiterate condotte di peculato e falso , consolidate in
più anni, finalizzate alla apprensione indebita di parte delle somme stanziate in favore
di vedove e orfani di appartenenti alla Polizia di Stato o a bambini affetti da gravi
patologie ) tali da denunziare una non occasionalità delle condotte illecite riscontrate
secondo profili di propensione all’illecito destinati, per le caratteristiche dell’azione,
manifestamente a trascendere gli ambiti esclusivamente propri dei reati contro la
pubblica amministrazione quali quelli oggetto della specifica imputazione cautelare.

di stato) – sostituendo alla misura della custodia cautelare quella dell’obbligo di dimora

Da qui, in termini di compiuta coerenza logica, l’implicita irrilevanza della sospensione
della ricorrente dalla funzione pubblica rivestita all’epoca della condotta a fronte di
una inclinazione a delinquere , ricavata dal fatto, connotata da una latitudine tale da
ricomprendere in via prospettica ipotesi delittuose non necessariamente legate al
detto ruolo soggettivo ma caratterizzate da una medesima indole perché destinate a
ledere la stessa categoria di interessi e valori ( tipico, nel caso che occupa , il pericolo
legato alla possibilità di assumere iniziative illecite in relazione a reati contro il

5.Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Una volta ritenuta ferma la possibilità di rintracciare il pericolo di reiterazione
malgrado la ricorrente risulti sospesa dalla funzione pubblica rivestita all’epoca
delle condotte, non si riscontrano poi profili di incoerenza logica nell’individuare ,
nei profili afferenti la personalità della Elia estranei ai fatti contestati ( l’assenza di
precedenti e , per altri versi , l’eccellente stato di servizio della stessa ), spunti di
valenza soggettiva che , senza neutralizzare integralmente il rischio di reiterazione
, sono comunque destinati, per la complessiva valutazione della personalità della
interessata, a ridimensionare l’emergenza cautelare, rendendo palesemente
eccedente , rispetto al fine cautelare perseguito , la custodia cautelare in origine
comminata.
Del tutto coerentemente , dunque , il Tribunale, senza cadere nel lamentato vizio di
manifesta illogicità , ha ritenuto adeguata al fine la meno afflittiva misura dell’obbligo
di dimora, declinata secondo le prescrizioni dettagliate nel provvedimento impugnato.
Da qui la infondatezza del ricorso cui fa seguito la reiezione dello stesso e la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pqm
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 5 Novembre 2013.

patrimonio).

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